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Circolare

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CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. 342

Progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335.


A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Divisione II Agli Uffici di Gabinetto degli onorevoli Assessori regionali Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Agli Ispettorati provinciali del lavoro Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro Nelle more dell'attivazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999, e delle altre misure di politica attiva del lavoro previste dalla normativa vigente, al fine di consentire l'impegno in lavori socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, si emanano le seguenti direttive, a seguito delle determinazioni adottate dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 marzo 1999. 1. Approvazione della platea La Commissione regionale per l'impiego, sulla scorta delle comunicazioni effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, nella predetta seduta, ha approvato l'unita tabella "1" della platea dei lavoratori da impegnare nelle misure previste dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998). In attuazione della delibera n. 286 del 23 marzo 1999 della Commissione regionale per l'impiego è stato predisposto il seguente piano di lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del richiamato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I singoli progetti non necessitano di una formale riapprovazione da parte della Commissione regionale per l'impiego, nella considerazione che la stessa ha approvato la platea dei lavoratori da impegnare nel suo complesso, gli schemi progettuali tipo (progetto, protocollo d'intesa, deliberazione di approvazione ecc.) e ha determinato gli ambiti di finanziamento dell'iniziativa progettuale. Detti progetti vanno così suddivisi: a) nuovi progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che ricalchino l'oggetto degli schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335; b) in via residuale, al fine di consentire l'impiego dell'intera platea dei lavoratori interessati, nuovi progetti aventi obiettivi di carattere straordinario che ricalchino l'oggetto dell'intervento di l.s.u. inerente l'impiego degli stessi lavoratori prioritari per l'anno 1998 (circolare assessoriale n. 299/98) e che prevedano l'utilizzazione di tutti i lavoratori precedentemente impegnati e per la medesima mansione, che non hanno trovato allocazione negli interventi di cui al punto a). In dipendenza di ciò viene pubblicata la tabella "2" in cui vengono elencati gli enti promotori di schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335. Di seguito, in via esemplificativa, i predetti progetti verranno definiti di "tipo a" quelli che ricalcano l'oggetto degli schemi progettuali di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, e di "tipo b" i residuali. I soggetti impegnati nei progetti di "tipo a", non appena saranno definite le procedure di approvazione dei progetti di lavori di pubblica utilità presentati ai sensi della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, saranno direttamente assegnati a questi ultimi interventi. 2. Predisposizione delle singole progettualità Con la richiamata delibera n. 286 del 23 marzo 1999 della Commissione regionale per l'impiego, inerente la predisposizione del piano di progetti di lavori socialmente utili aventi obiettivi di carattere straordinario in parola, sono state impartite le seguenti linee direttive. 1) soggetti interessati: lavoratori di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, rientranti nel regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; 2) soggetti utilizzatori: gli enti che hanno presentato i progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e gli enti utilizzatori dei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98; 3) attività: attività previste nei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e nei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98; 4) qualifiche dei lavoratori: professionalità previste nei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 e acquisite nei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98; 5) data inizio attività: 12 aprile 1999. In dipendenza di quanto sopra gli enti utilizzatori, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, notificheranno le singole progettualità, predisposte in conformità alle disposizioni che seguono, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede INPS. La sezione circoscrizionale per l'impiego, verificata la conformità del progetto alle disposizioni vigenti ed alla presente direttiva, provvederà ad assegnare i lavoratori interessati, previa ampia divulgazione e pubblicità tramite l'affissione nei rispettivi albi, ai progetti con le modalità richiamate nelle circolari assessoriali 9 febbraio 1999, n. 335, 18 febbraio 1999, n. 337 e 9 marzo 1999, n. 340. A seguito dell'avvenuta assegnazione, la sezione circoscrizionale per l'impiego trasmetterà copia del progetto a questo Assessorato - Direzione regionale I lavoro - Gruppo X. I progetti, muniti del relativo provvedimento di approvazione esecutivo nelle forme di legge, formulato sulla scorta dei rispettivi ordinamenti in conformità all'allegato schema predisposto per i comuni (allegato "C"), dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi: - scheda di presentazione del progetto di lavori socialmente utili (allegato "A"); - verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato "B"). I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare: - per le società a prevalente partecipazione pubblica: 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica; - per le cooperative sociali: 1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa; 2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio; 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio; 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè: - che la cooperativa rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; - che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991; - che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge e che i soggetti da impegnare in progetto saranno assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria della cooperativa; - che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto; - che, avendo gestito un progetto di l.s.u. in forza dell'art. 1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore; - per gli enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale: 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale); - che l'ente non persegua con finalità politiche e/o sindacali; - che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; - per gli enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale: 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria; - che l'ente non persegua scopi di lucro; - che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati; - per le cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare: 1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa; 2) certificato di iscrizione alla Camera di commercio; 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio; 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che tutti i soci abbiano i requisiti previsti dal punto 3 della circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 16 febbraio 1999; - che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; - che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intende far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; 5) copia dell'intero libro soci; 6) relazione sugli sbocchi occupazionali dell'intervento; - per i collegi e gli ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali: 1) statuto ed atto costitutivo dell'ente; 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince il possesso dei seguenti requisiti: - che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali; - che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione; - che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. 3. Progetti di tipo A e di tipo B I progetti debbono specificare se rientrano tra quelli di "tipo a" o di "tipo b". Possono promuovere progetti di tipo a gli enti indicati nella tabella 2 allegata alla presente circolare. I progetti di tipo b possono essere promossi dagli enti utilizzatori dei progetti ex circolare assessoriale n. 299/98. Per i soggetti interessati, le attività e le qualifiche si rinvia al punto 1 della presente circolare che richiama la delibera della Commissione regionale dell'impiego n. 286 del 23 marzo 1999. Nel caso in cui un ente abbia presentato un progetto di tipo a per un numero inferiore di lavoratori utilizzati nel precedente progetto, dovrà promuovere un'ulteriore progettualità di tipo b per l'impiego delle altre unità che non troveranno allocazione nel progetto di tipo a. 4. Procedure di assegnazione ai progetti Per i progetti di tipo b, gli enti utilizzatori contestualmente alla remissione della deliberazione dovranno trasmettere alla SCICA l'elenco di tutti i lavoratori precedentemente impegnati, utilizzati alla data del 31 marzo 1999, come dall'allegato modello "B2" attestando, sotto la personale responsabilità del legale rappresentante dell'ente, che: a) ciascun lavoratore è stato impegnato nel precedente progetto in scadenza al 31 marzo 1999 in analoghe mansioni a quelle che s'intendono fare espletare nel nuovo progetto di tipo b; b) l'elenco riporta tutti i lavoratori impegnati nel precedente progetto. Tutti i progetti, a cura della sezione circoscrizionale per l'impiego competente, saranno immediatamente pubblicati all'albo ed agli stessi sarà data la piu ampia divulgazione. Nei tre giorni successivi la SCICA convocherà i lavoratori interessati - secondo l'ordine di priorità ed i criteri già stabiliti - per consentire agli stessi di formulare le opzioni. La sezione circoscrizionale per l'impiego, dopo aver scrupolosamente verificato che i progetti presentati sono conformi alle disposizioni vigenti ed alla presente direttiva, sulla scorta delle risultanze d'ufficio: a) verificherà che i lavoratori da assegnare abbiano il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85/95, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale n. 24/96; b) accerterà la rispondenza delle dichiarazioni dell'ente utilizzatore di cui al modello "B2"; c) controllerà quanti lavoratori prioritari non abbiano i requisiti di cui al precedente punto a) e ne darà comunicazione a questo Assessorato - Direzione lavoro - Gruppo X; d) provvederà all'assegnazione dei lavoratori in tutti i posti previsti nei progetti di tipo A; e) ove sussistessero lavoratori non assegnati ai progetti di tipo a, provvederà ad assegnare questi ultimi ai progetti di tipo B; f) notificherà il provvedimento di assegnazione dei lavoratori all'ente utilizzatore, all'Ufficio provinciale del lavoro, alla sede INAIL ed alla competente sede INPS. 5. Durata dei progetti Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, i progetti avranno la durata di mesi sei dall'effettivo inizio. 6. Finanziamento dei progetti I progetti prevedono l'erogazione dell'assegno per i lavori socialmente utili di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori utilizzati. Alla spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti del bilancio regionale. Pertanto, l'approvazione dei progetti è subordinata all'appostamento delle necessarie provviste nel bilancio della Regione per il 1999. Per il mese di aprile 1999 la spesa graverà a carico del Fondo nazionale per l'occupazione ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II - 12 febbraio 1999, n. 14/99, che dispone l'immediato impegno delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per l'occupazione per il 1999 e che dette risorse possono essere utilizzate per l'approvazione di progetti, redatti ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e per l'intera durata ivi prevista, riservati ai lavoratori destinatari della disciplina transitoria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 maggio 1998. 7. Altre disposizioni La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha deliberato di considerare come ordinatorio, e quindi non perentorio, il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione dei progetti di lavori di pubblica utilità di cui alla circolare assessoriale n. 335/99 nonché il termine del 18 marzo 1999 stabilito per la presentazione del modello allegato D da parte dei lavoratori (dichiarazione di disponibilità alla misura) (cfr. nota segreteria CRI prot. n. 906/99 del 25 marzo 1999). La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 23 marzo 1999, ha riaffermato di considerare conclusa ogni precedente attività progettuale al 31 marzo 1999. 8. Utilizzazione dei lavoratori e corresponsione dell'assegno Per le modalita di utilizzazione dei lavoratori e per la corresponsione dell'assegno per i lavori socialmente utili si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e, in quanto compatibili, con le disposizioni precedentemente impartite. L'Assessore: PAPANIA


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