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Circolare

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CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. 354.

Articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni. Riserva del 30% dei posti nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di lavori socialmente utili. Delibera C.R.I. n. 314 adottata nella seduta del 29 giugno 1999.


Articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni. Riserva del 30% dei posti nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di lavori socialmente utili. Delibera C.R.I. n. 314 adottata nella seduta del 29 giugno 1999. All'Ufficio regionale del lavoro Agli Uffici provinciali del lavoro e p.c. Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro Ai componenti della Commissione regionale per l'impiego In allegato si trasmette la deliberazione in oggetto, invitandosi le SS.LL. a darvi la massima diffusione e ad impartire alle dipendenti sezioni le opportune istruzioni, affinché la stessa riceva puntuale applicazione. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare il contenuto delle norme alla cui attuazione la citata delibera è preordinata: a) art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 468/97: "le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"; b) art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo: "ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni"; c) art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998: "i lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi"; d) art. 45, comma 6, della legge n. 144/99: "fino al l'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468"; e) art. 45, comma 8, della medesima legge n. 144/99: "ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468 è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni". Dal complesso delle norme sopra riportate risulta chiaramente l'estensione della sfera di applicazione della citata riserva, e segnatamente delle categorie di soggetti chiamati a beneficiarne, realizzata attraverso le nuove previsioni dell'art. 45 della legge n. 144/99, rispetto alle originarie statuizioni contenute nell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, in linea, peraltro, con l'obiettivo di esaurire via via, attraverso interventi di varia natura, il bacino dei lavoratori impegnati in tali progetti, favorendone l'impiego in attività lavorative di carattere stabile. Si fa, comunque, riserva di ulteriori indicazioni, an che alla luce delle direttive e degli indirizzi che saranno emanati sulla materia in sede nazionale. L'Assessore: PAPANIA Allegato DELIBERA N. 314 DEL 29 GIUGNO 1999 La Commissione regionale per l'impiego Visti i seguenti atti legislativi: - decreto legislativo n. 468/97, art.12; - legge n. 144/99, art.45, commi 6 e 8; - legge n. 56/87 e successive modifiche; - legge n. 223/91, art. 8; - legge n. 236/93 e successive modifiche; - legge n. 451/94; - legge n. 608/96; - legge regionale n. 36/90; - legge regionale n. 12/91; - legge regionale n. 15/94; Visti, altresì, i seguenti provvedimenti amministrativi: - decreto interministeriale del 21 maggio 1998; - delibera n.139 del 18 marzo 1998, prorogata con delibera n. 290 del 7 aprile 1999; - delibera n. 255 del 17 novembre 1998, integrata con delibera n. 261 del 13 dicembre 1998; - delibera n. 21 del 20 marzo 1997; - delibere della Commissione centrale per l'impiego del 17 febbraio 1999 e del 19 luglio 1996; - circolari ministeriali n. 32/99 del 16 aprile 1999 e n.150/96; - circolare assessoriale n. 344 del 3 febbraio 1999; Ritenuto, in armonia con gli indirizzi generali assunti dalla Commissione centrale per l'impiego in data 17 febbraio 1999, di dovere stabilire le modalità operative valevoli per l'effettuazione degli avviamenti, ai sensi dell'art.16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, dei soggetti titolari della riserva del 30% di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, come modificato ed integrato dall'art. 45, commi 6 e 8, della legge n. 144/99 e, pertanto, per la formazione delle relative graduatorie; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'oggetto sugli avviamenti a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, valgono le disposizioni contenute nella presente deliberazione. 2. Fermi restando i requisiti e le condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 ed al decreto interministeriale del 21 maggio 1999, nonché all'art. 45, commi 6 e 8, della legge n. 144/99, i soggetti aventi diritto a fruire della riserva ivi prevista debbono essere iscritti, alla data di pubblicazione della richiesta, nelle liste di collocamento di una delle SCICA della provincia in cui ricade la SCICA competente all'avviamento, ovvero nella lista regionale di mobilità o averne acquisito il titolo. 3. All'individuazione dei lavoratori da avviare in quanto aventi diritto alla suddetta riserva si farà luogo, in sede di evasione delle richieste, con il sistema del reclutamento tra i presenti, analogamente a quanto disposto in via generale con delibere nn. 139 del 18 marzo 1998 e 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione da parte degli interessati alla competente SCICA di manifestazione di disponibilità contenente la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti, sia ai fini della titolarità della riserva, sia ai fini della formazione della graduatoria. Le SCICA provvederanno a tal fine ad adeguare la modulistica attualmente in uso. 4. I lavoratori aventi diritto alla citata riserva saranno avviati sulla base di apposita graduatoria di precedenza, formata ed approvata dai competenti organi tenendo conto, in ordine di successione, dei seguenti criteri, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento: a) data di effettivo avviamento ai progetti per L.S.U., approvati ai sensi della normativa sopra richiamata; b) a parità di detta anzianità, maggiore carico familiare, de terminato ai sensi della circolare n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione della richiesta; c) a parità di carico familiare, maggiore anzianità anagrafica. 5. Per i profili che presentano uno specifico contenuto di professionalità (non a basso contenuto professionale), costituisce requisito di ammissione alla selezione il possesso del titolo di studio richiesto e, ove occorrente, del titolo professionale o abilitativo inerente alla qualifica corrispondente alle mansioni da svolgere, ove necessario, purché conseguito a norma delle vigenti disposizioni anteriormente alla data di immissione nei progetti per L.S.U. 6. La riserva del 30% prevista dal decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione relativamente alle richieste pubblicate successivamente alla adozione della presente delibera. Essa, in via transitoria, si applica altresì alle richieste pervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 468/97, purché alla data della presente delibera le relative procedure siano ancora in corso, non essendo intervenuta la pubblicazione della relativa graduatoria. 7. Relativamente alle procedure di avviamento in corso, di cui al punto 6, i competenti organi del collocamento procederanno alla riapertura o alla proroga dei termini fissati per la presentazione della manifestazione di disponibilità, al solo fine di consentire ai soggetti aventi diritto di farla valere nei modi opportuni, attraverso la produzione delle dichiarazioni occorrenti. Al riguardo le competenti SCICA provvederanno a predisporre, ove necessario, la modulistica integrativa necessaria. 8. Resta ferma la riserva del 25% degli avviamenti, fissata, a favore dei lavoratori in mobilità, con delibera n. 21 del 20 marzo 1997, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 223/91. Trova, altresì, applicazione la riserva del 50% di cui all'art.20 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei soggetti i quali abbiano partecipato ai progetti di pubblica utilità disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67/88 e successive proroghe, limitatamente alle richieste tutt'ora in corso pervenute entro il 31 dicembre 1998, data in cui ha avuto termine la vigenza della medesima riserva. Ove concorrano, in tutto o in parte, le riserve previste dalla presente delibera, esse saranno applicate secondo il seguente ordine di successione: - riserva del 50% ex art. 20 della legge regionale n. 27/91; - riserva del 30% ex art. 12 del decreto legislativo n. 468/97; - riserva del 25% ex art. 8 della legge n. 223/91. Concorre con quelle sopra indicate ogni altra riserva prevista dalla vigente normativa. 9. Relativamente agli enti, amministrazioni ed aziende rientranti nella sfera di competenza della Regione, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/91, le quote di riserva non potranno comunque superare, complessivamente, ai sensi della legge regionale n. 15/94, il 50% degli avviamenti da effettuare, con conseguente riduzione percentuale, ove necessario, delle percentuali di riserva spettanti alle singole categorie di beneficiari. Qualora vi sia carenza di beneficiari rispetto all'aliquota di riserva spettante, i posti che risulteranno disponibili saranno assegnati proporzionalmente alle altre categorie di riservatari, nel rispetto delle quote massime fissate dalla legge per ciascuna di esse. I soggetti in possesso dei requisiti per fruire delle predette riserve, eccedenti le quote percentuali di riserva sopra indicate, concorreranno secondo l'ordine di graduatoria per i restanti posti non coperti da riserva, da assegnare dopo che siano state soddisfatte le riserve stesse, purché ricorrano le prescritte condizioni. 10. Alla selezione dei lavoratori aventi diritto a riserva ai sensi del punto 8, si provvede mediante formazione di apposita graduatoria, previo reclutamento tra i presenti, secondo quanto disposto con delibera n. 255 del 17 novembre 1998 e successive modifiche, tenendo conto cumulativamente dei seguenti elementi, da valutarsi con riferimento alla data di pubblicazione della richiesta: a) anzianità di iscrizione, posseduta o comunque spettante, nella lista regionale di mobilità; b) maggiore carico familiare, secondo i criteri dettati dalla circolare ministeriale n. 150/96, con riferimento, per quanto concerne i redditi dei familiari dell'aspirante all'avviamento, ai 12 mesi antecedenti alla data di pubblicizzazione della richiesta. A parità di punteggio, si terrà conto della maggiore anzianità anagrafica. 11. I lavoratori di cui al punto 10 potranno fare valere, ai fini dell'avviamento, i titoli di studio, abilitativi e professionali richiesti, conseguiti a norma delle vigenti disposizioni, posseduti alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento. 12. Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, trovano applicazione le modalità e le procedure stabilite dalle deliberazioni e dalle circolari indicate in premessa, specificatamente per quanto concerne le attività di verifica demandate ai competenti organi del collocamento, nonché la formazione delle graduatorie integrate di livello sovracircoscrizionale, ove occorrenti. 13. La Commissione, infine, in relazione agli indirizzi contenuti nel punto 1.1 del provvedimento adottato dalla Commissione centrale, delibera che i soggetti, i quali siano o siano stati impegnati in progetti per lavori socialmente utili, abbiano priorità nelle assunzioni da effettuarsi da parte di società costituite per la gestione di servizi o di attività corrispondenti o equiparabili a quelle svolte nei medesimi progetti. Le società di che trattasi, ai fini dell'individuazione dei soggetti disponibili, in possesso dei requisiti occorrenti, potranno avvalersi, oltre che di agenzie di collocamento private, dell'Agenzia regionale per l'impiego e di analoghi servizi dell'impiego presenti sul territorio, ove costituiti, ai fini delle relative attività di selezione e preselezione, anche al fine di soddisfare all'esigenza di disporre di specifiche professionalità connesse a titoli di studio, abilitativi e professionali conseguiti a norma di legge, espressamente richiesti o necessari in relazione alle mansioni da svolgere. 14. La Commissione si riserva di rivedere i contenuti della presente delibera, alla luce delle direttive e degli indirizzi che saranno adottati in sede nazionale in relazione alle innovazioni introdotte in materia con l'art. 45 della legge n. 144/99. 15. La Commissione, infine, anche in relazione agli orientamenti emersi in sede nazionale, riguardanti la riforma delle procedure del collocamento, delibera di prorogare fino al 31 dicembre 1999 le disposizioni della precedente delibera n. 139 del 18 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al sistema di avviamento mediante reclutamento tra i presenti, secondo le modalità fissate con delibera n. 290 del 7 aprile 1999.


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