Menù









Circolare

Scarica in Word

CIRCOLARE N. 91/2008/ AG

Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 – Prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato – Disposizioni varie – Direttive attuative e chiarimenti. CIRCOLARE N. 91/2008/AG-V


REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale _______________ Prot. n. 2926/Serv. V lì, 30 dicembre 2008_ OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24 – Prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del Fondo unico per il precariato – Disposizioni varie – Direttive attuative e chiarimenti. CIRCOLARE N. 91/2008/AG-V - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di lavoratori stabilizzati - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I Premessa Con la legge regionale 29 dicembre 2008, n°24, è stata disposta l’autorizzazione di spesa, per l’anno 2009, per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato. Va, al riguardo, puntualizzato che non sussistono condizioni ostative alla conferma, alla prosecuzione ovvero al rinnovo dei contratti a termine di lavoratori provenienti da processi di stabilizzazione di soggetti già utilizzati in attività socialmente utili. Infatti, come chiarito dall’Ufficio legislativo e legale con parere prot. n. 5300/43.11.2008, i predetti contratti non sono assoggettati alle disposizioni limitative previste per i rapporti di lavoro a termine, sia per la previsione dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sia per la peculiare disciplina che costituisce lex specialis e – non in ultimo – per la genesi previdenziale dei contratti stessi. 1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale. La legge regionale in oggetto autorizza l’Assessore del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione a disporre, per l’anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2008, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 19 dicembre 2006, n. 78, pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I - 29 dicembre 2006, n. 59. Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per l’impiego competente per territorio, alla sede dell'INPS territorialmente competente e all’Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio V - L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n. 52 – Palermo facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per l'impiego comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo. 2. Contratti di diritto privato. Com’è noto l’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2006 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare, il 5° comma sostituisce il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente: “8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.”. Pertanto, i contratti a tempo determinato e parziale a 24 ore già stipulati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge regionale n. 16 del 2006, in scadenza, potranno essere confermati. Al fine di pervenire all’erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V - Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo: •Apposita richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l’anno 2009; •Atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni; •Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato in cui vanno inclusi tutti i lavoratori in servizio a 24 ore contrattualizzati ex novo ai sensi della l.r. n. 16/2006 nonché quelli provenienti dalla l.r. n. 85/95 che hanno completato la conferma triennale ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, entro l’anno 2008; •Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'Allegato B al Decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998. •Eventuale elenco dei soggetti ancora in servizio con contratti di diritto privato a 18 ore attivati ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e confermati ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e relativo prospetto delle retribuzioni; Infatti i contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, cui va a scadere nel corso dell’anno 2009 l’ultima annualità della conferma, potranno essere stipulati ai sensi della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore. In tal caso la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata di n. 2 prospetti delle retribuzioni, uno per ciascun periodo contrattuale. Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti degli stanziamenti di bilancio con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 3. Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.. Com’è noto l’art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n° 27 dispone che “I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.”. Ai fini del finanziamento gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V ''LSU e Workfare'' - Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, oltre al numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN, atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: 1. Autorizzazione a richiedere il finanziamento; 2. Assunzione dell’impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico; 3. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio presso l’ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l’indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto; 4. Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a € 671,39; Ove il numero dei lavoratori fosse diverso da quello dei soggetti destinatari del precedente finanziamento dovranno essere indicati i motivi. Nell’elenco dei lavoratori saranno annotate anche le eventuali modifiche della natura dei contratti effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della Commissione regionale per l’impiego. Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’ASSESSORE (On. Avv. Carmelo Incardona) IL DIRIGENTE GENERALE Lo Nigro

allegato


Motore di Ricerca


Newsletter