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DISEGNO DI LEGGE N. 434 del 07 05 2009

Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o impegnato in attività socialmente utili


RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, una Regione che vuole investire sul proprio futuro, non può non investire su una potenziale e concreta risorsa umana, quale è il personale precario di cui alla legge regionale 85/95, che ha maturato competenze e professionalità in 20 anni di servizio prestato nelle varie Amministrazioni Locali, Provinciali, Regionali, Enti e Istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a controllo tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale. È questo l'obiettivo primario della proposta di legge, che si propone di non incidere nella già difficile situazione finanziaria della regione Siciliana e degli Enti interessati e nel contempo giungere a una stabilizzazione definitiva dei precari, attraverso una rimodulazione della spesa e un miglior impiego delle risorse economiche e umane disponibili. Si ritiene utile ricordare che il precariato siciliano è prevalentemente composto da lavoratori cosiddetti ''articolisti'' (circa 18.000) di questi circa 13.000 in servizio con contratto a termine negli enti locali. Conseguenzialmente a ciò, si ritiene indispensabile procedere da questi per attuare misure di fuoriuscita reali e definitive nel tempo, riconoscendo loro, dignità di lavoratore, ad una parte di essi ancora negata, compiendo un sacrificio economico che abbia come fine la creazione di economie nel tempo, attraverso un corretto utilizzo delle risorse che trovano riscontro in una maggiore produttività e qualità dei servizi resi alla collettività. Questo è un tema che la Regione Siciliana assume come prioritario, sulla scorta delle ultime disposizioni legislative nazionali e, in particolare, sulla scorta della legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2007, 2008 e 2009, che è opportuno anticipare con provvedimenti di natura legislativa proprie di questa Assemblea Regionale Siciliana, consentendo di soddisfare più efficacemente gli enti nel dotarsi in futuro di piani organici e di personale effettivamente in grado di affrontare con capacità e sicurezza con i propri mezzi le sfide di un mondo in continua trasformazione, sia per realizzare il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro, pertanto l'adozione di questa nuova normativa consentirebbe di soddisfare più efficacemente queste esigenze. Il valore innovativo di questo disegno di legge è costituito dal delinearsi di una soluzione nuova e di forte impatto , volta a coniugare le primarie esigenze del personale interessato con quelle di contenere l'impegno economico degli Enti. Il principio economico cardine del disegno di legge si sviluppa attraverso un percorso articolato che mira ad una gestione più oculata e proficua del personale in forza, da impegnare per il mantenimento la crescita e l'attivazione di nuovi servizi o per dotare di un organico proprio gli Enti di nuova costituzione , nati da consorzi , unioni di comuni o altro. E' altresì ambizione della proposta di legge ,sanare un'evidente sperequazione di trattamento tra il periodo prestato in lavori socialmente utili e quello nei progetti di utilità collettiva istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 67 del 1988 che non prevedeva il riconoscimento del periodo di utilizzazione del lavoratore ai fini pensionistici . ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità e soggetti beneficiari 1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, il diritto al lavoro e nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie, l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei: a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali istituite con decreto assessoriale del 3 ottobre 1997, n. 744, e in atto avviati con contratto a termine; b) soggetti diversi da quelli individuati alla precedente lettera a) destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Art. 2. Credito formativo 1. Al personale dipendente, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, in servizio presso le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, con contratto di diritto privato stipulato ai sensi delle normative regionali vigenti in materia, che alla data del 31 dicembre 2007 ha maturato il requisito di tre anni d'anzianità o lo conseguirà a seguito di contratto stipulato antecedente alla medesima data, è riconosciuto un credito formativo per la professionalità acquisita; lo stesso costituisce titolo d'idoneità per assunzioni a tempo indeterminato operate dagli enti di cui sopra e per le medesime categorie, già contrattualizzate a tempo determinato. Art. 3. Contratti a tempo indeterminato 1. Al fine di non realizzare nuove condizioni di precariato e nell'intento di recuperare e valorizzare le acquisite competenze e capacità tecniche e professionali , le Amministrazioni o Enti presso cui i soggetti beneficiari individuati al precedente art. 1 comma 1 lett. a), hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato procedono alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti medesimi , adottando entro il termine di giorni 60 dalla data di approvazione della presente legge apposito atto deliberativo. 2. Per gli enti che prioritariamente provvedono o hanno provveduto alla trasformazione dei contratti stipulati con i soggetti beneficiari individuati all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo le forme e tipologie contrattuali prese a riferimento quale misura di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, da tempo determinato a tempo indeterminato, per i dieci anni successivi alla trasformazione, rimangono immutate le condizioni e le percentuali del contributo erogato. 3. Nei confronti degli enti che non provvedono prioritariamente alla trasformazione dei contratti dei soggetti beneficiari individuati al precedente art. 1 comma 1 lett. a) da tempo determinato a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2010 e secondo le tipologie di contratto prese a riferimento trovano applicazione le seguenti penalità: a) le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 sono ridotte di dieci punti l'anno; b) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27, non trovano applicazione . 4. L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza da questa dipendenti, entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, rendono pubblico, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, l'elenco dei posti vacanti nei propri organici per le varie categorie, tenendo conto dei posti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa sono state attivate procedure concorsuali, comunicandolo contestualmente alla Presidenza della Regione che curerà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 5. I soggetti beneficiari individuati all'articolo 1, comma 1, lettera a), che hanno ottenuto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, trovano collocazione nei ruoli dell'amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo la categoria professionale di appartenenza, tenuto conto dell'anzianità di servizio prestato. 6. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma 6 , che per mancanza di posti ad essi attribuibili non siano stati immessi nei ruoli , sono collocati in sopranumero nei ruoli organici del personale di pari categoria nell'amministrazione presso cui hanno prestato servizio con contratto a termine . 7. Il Presidente della Regione o i componenti la Giunta regionale sono autorizzati a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell'amministrazione centrale dello Stato al fine di ampliare la platea di posti disponibili , utili a riscontrare la collocazione del personale risultato idoneo e collocato in sopranumero. Art. 4. Procedure per l'individuazione dell'ente titolare del rapporto di lavoro 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per il tramite dei propri uffici periferici, entro il termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, accerta e dispone previa istanza individuale, presentata dal personale in servizio con contratto di diritto privato stipulato ai sensi delle normative regionali vigenti in materia, che ha prestato servizio per almeno 120 giorni alla data di approvazione della presente legge, attraverso l'istituto del comando, del distacco o altra forma convenzionale, presso un Ente diverso da quello titolare del rapporto istaurato, la costituzione del rapporto di lavoro in essere con l'Ente che di fatto riscontra la prestazione lavorativa. Art. 5. Fondo unico turnover 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli enti territoriali o istituzionali nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, possono istituire nei rispettivi bilanci un fondo unico per il turnover, da destinare al finanziamento degli interventi normativi emanati o emanandi a favore del personale in servizio con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 2006, n. 16 e dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 . 2. La costituzione economica del fondo di cui al comma 1 è così operata: a) trasferimenti somme da parte della Regione o altri Enti pubblici; b) trasferimenti somme, annualmente riscontrate quali economie ottenute a seguito di processi di pensionamento, decessi, risoluzioni di contratti, mobilità del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato . Art. 6. Autorizzazione riduzione attività lavorativa 1. Gli Enti che utilizzano personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 possono autorizzare la riduzione a 18 ore dell'orario di lavoro per consentire l'esercizio di altre attività lavorative part-time o l'esercizio delle attività libero professionali, sempre che tale disposizione sia prevista per il personale di ruolo nel comparto interessato. Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 1. L'applicazione di cui all'articolo 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è da intendersi a partire dalla pubblicazione della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Art. 8. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole 3 bis. I comuni sopprimere le parole con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ; b) dopo le parole non inferiore a 18 ore, sostituire le parole previo accordo con le parole previa informativa alle ; c) alla fine del comma, inserire il seguente comma: 1 BIS. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili, quale misura di fuoriuscita . Art. 9. Concorsi pubblici e assunzioni. Proroga di termini 1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole 31 dicembre 2007 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2012 . 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2012 e vengono estese anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione in forza della normativa vigente in materia di lavori ed attività socialmente utili. 3. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dal comma 41 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2012. 4. Il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi concesso a titolo di premialità agli enti utilizzatori che favoriscono la fuoriuscita dei lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili, anche presso enti diversi, attraverso le misure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa e permane in capo agli enti utilizzatori ancorché la misura di stabilizzazione viene a cessare per qualunque causa. 5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 2000, n. 24, le parole 60 milioni di lire sono sostituite con le parole 30 mila euro e le parole lire 1.300.000 sono sostituite con le parole euro 670,00 lorde . Art. 10. Contribuzione pregressa 1. Ai soggetti che hanno prestato attività nei progetti di utilità collettiva, istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 67/1988, è estesa la contribuzione figurativa ai fini pensionistici per il periodo dell'attività di lavoro prestato nell'ambito dei medesimi progetti di utilità collettiva. Art. 11. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili 1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il precariato, è autorizzato a finanziare contratti quinquennali di diritto privato previsti dalla normativa regionale vigente, nel rispetto dei titoli di studio di prima assegnazione ai progetti di attività socialmente utili. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2009, dispone ulteriori percorsi di stabilizzazioni, utili a definire la fuoriuscita dal bacino delle attività socialmente utili dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b). Art. 12. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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