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Circolare 26 maggio 2009, n. 94

Fondo per l'Occupazione - Articolo 2, comma 549, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Convenzione 15 gennaio 2009, n. 612 tra Ministero del Lavoro e Regione siciliana. Direttive attuative


ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale _______________ Prot. n. 1158/Serv. V lì, 26 maggio 2009 OGGETTO: Fondo per l’Occupazione – Articolo 2, comma 549, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - . Convenzione 15 gennaio 2009, n. 612 tra Ministero del Lavoro e Regione siciliana. Direttive attuative. CIRCOLARE N. 94/2009/AG-V - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili finanziati con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I L’articolo 2, comma 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 statuisce che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il, ministero del Lavoro e della previdenza sociale a valer sul Fondo di cui al presente comma “. In attuazione della superiore disposizione in data 15 gennaio 2009 è stata sottoscritta tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione siciliana la convezione n. 612 con la quale si è convenuto di: · ripartire le risorse di cui all’articolo 2, comma 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia assegnando alla Regione Sicilia la somma di € 2.909.260,00; · destinare le predette risorse alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l’Occupazione. Ciò posto, è intendimento di questa Amministrazione concedere agli enti utilizzatori che ne faranno richiesta un contributo una tantum di € 30.304,79 per l'allocazione lavorativa di ogni lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnato nelle predette attività con finanziamento a carico del Fondo per l’Occupazione, previa stipula di una Convenzione con l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale. Pertanto, con le risorse assegnate sarà possibile erogare il contributo per la stabilizzazione di n. 96 lavoratori socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione (€ 2.909.260,00: € 30.000,00). In analogia alle disposizioni recate dall’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, gli interventi attivabili con il contributo in parola si concretano in tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente purché compatibili con la disciplina vigente per ciascun ente. Ai fini dell’ammissione al predetto contributo gli enti utilizzatori devono presentare all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Servizio V ''LSU e Workfare'', Via Imperatore Federico, n. 52 - 90143 – Palermo, apposita domanda che dovrà pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima del lunedì successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S.. La richiesta di finanziamento deve essere corredata di atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: a) l’autorizzazione a richiedere il finanziamento; b) le procedure selettive dei lavoratori, ove la scelta ricomprenda un numero inferiore ai soggetti interessati; in tal caso gli enti adotteranno i criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 25 settembre 2002 e divulgati con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.47 dell’11 ottobre 2002; c) l’elenco nominativo dei lavoratori da assumere con l’indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare, se è a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part-time. Se la selezione non è stata operata specificare soltanto la tipologia del rapporto di lavoro; d) dichiarazione dell’ente che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili sono a carico del Fondo per l’Occupazione. Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2, comma 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 assegnate alla Regione Siciliana. Sarà data priorità alle istanze che prevedono la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dell’ammissione al finanziamento verrà data tempestiva comunicazione agli enti interessati. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina “L’Agenzia Informa”. L’ASSESSORE (On. Avv. Carmelo Incardona) IL DIRIGENTE GENERALE Lo Nigro


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