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CIRCOLARE N.04 /AG - 2000. GURS n.58 del 16/12/2000

OGGETTO: Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 – Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili - Prime direttive.


- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili- Alla Direzione regionale lavoro- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione- All’Ispettorato regionale del lavoro- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione- Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, p. c., - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto- Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. II- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro- Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S.- Ai Gruppi delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro LORO SEDI La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, reca, tra l’altro, disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, attraverso la predisposizione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, di piani di fuoriuscita dal bacino. La predetta legge reca, altresì, ulteriori incentivi per la creazione di opportunità occupazionali. Su conforme avviso della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta del 7 dicembre 2000, si impartiscono le seguenti direttive. 1. Soggetti destinatari del regime transitorio L’art.4 della legge in esame, nel recepire le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili, individua i soggetti destinatari della cosiddetta ''disciplina transitoria'': a. confermando l’applicabilità delle disposizioni contenute nell’art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, nell’art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, e nell’art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; b. estendendo ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nonchè parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l'occupazione, l’applicazione delle disposizioni statali così come integrate dal superiore punto a). In merito alla conferma operata dal legislatore regionale con l’art.4, comma 1, della legge regionale in parola, ai fini dell’individuazione dei soggetti cui la stessa norma trova applicazione, si fa rinvio a quanto contenuto nel punto 2 della circolare assessoriale n.357 del 3 settembre 1999, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 45 del 21 settembre 1999. Relativamente all’estensione operata dal legislatore regionale con l’art.4, comma 2, della legge in esame, si precisa che tale disposizione amplia l’ambito di applicazione delle disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili ed in particolare la previsione dell’art.2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, ai soggetti impegnati in progetti LSU finanziati con risorse degli enti ovvero parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione (cd. ex articolisti). In dipendenza di ciò, ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’art.4, commi 1 e 2, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili ed in particolare il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81. Conseguentemente ai predetti lavoratori trovano applicazione le direttive emanate con circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.26 del 2 giugno 2000 e circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n.25, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.52 del 17 novembre 2000, cui si fa rinvio. Va, altresì, precisato che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale in oggetto segnata, alla concessione dei benefici, derivanti dalla disposizione legislativa regionale, rivolti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse degli enti promotori o utilizzatori, provvedono i predetti enti, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. Per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, questo Assessorato è autorizzato a concedere i benefici in parola, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro. Si precisa, altresì, che in forza delle disposizioni recate dall’art.4, comma 6, della legge regionale in parola, le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili potranno applicarsi prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura siano effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili. Le misure previste dalla legge regionale in oggetto segnata, ai sensi dell’art.5, comma 7, della stessa, possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali, sia pur non destinatari del regime transitorio. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. 2. Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili L’art.5 della legge regionale in esame onera gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari del cd ''regime transitorio regionale'', ad approvare, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. I lavoratori individuati al fine dell'inserimento nel programma complessivo di fuoriuscita sono: a. i lavoratori prioritari di cui alla legge 21 dicembre 1995, n.85, e successive modifiche ed integrazioni; b. i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art.4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale (ex circolare assessoriale n.331/99); c. i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art.4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, che, per effetto dell'art.6, comma 2, della legge regionale in oggetto segnata, vanno posti a carico del bilancio regionale; d. i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art.4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio degli enti promotori e/o attuatori. Il programma, pertanto, va suddiviso in quattro sezioni distinte, in conformità alla modulistica, che può essere consultata, con possibilità di scaricare, sul sito ufficiale della Regione Siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. Per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, il piano di fuoriuscita è costituito dagli impegni assunti nel corpo della deliberazione di cui all'art.5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81. Detta delibera, infatti, contenente, tra l'altro, l’indicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite dagli articoli 6 e 7 del richiamato decreto legislativo n.81/2000, è stata già adottata dagli enti per consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili, già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili promossi ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468. Va, inoltre, precisato che – in relazione all’art.5, comma 6, della legge regionale in oggetto segnata – per le Istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, gli organi deliberativi delle stesse possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Il programma in argomento dovrà prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente, come precedentemente richiamati, con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (cfr. punto 3 circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.26 del 2 giugno 2000). Per l’approntamento del programma in parola gli enti interessati potranno avvalersi del supporto dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, che all’uopo istituirà anche sportelli periferici d’informazione. Gli enti utilizzatori, onerati della presentazione del programma di fuoriuscita, dovranno valutare le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiranno la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in parola. Pertanto, entro il predetto termine, gli enti consulteranno tutti i lavoratori interessati al programma ed acquisiranno le opzioni tra le varie misure di fuoriuscita previste dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno suggerire l’attivazione di tavoli concertativi a livello locale volti a promuovere azioni di allocazione lavorativa dei soggetti interessati, anche nel quadro delle iniziative che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.81/2000. Il predetto programma di fuoriuscita deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, entro e non oltre il 31 gennaio 2001, in cinque copie, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. Il predetto programma dovrà essere approvato con provvedimento dell'organo esecutivo dell’ente, efficace nelle forme di legge, che va inoltrato, in copia, unitamente al programma in parola. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro istruirà i programmi pervenuti, richiedendo - ove necessario - chiarimenti e/o integrazioni. La Commissione regionale per l'impiego approverà, entro il 31 marzo 2001, i programmi degli enti. Tale approvazione non comporta l’automatico finanziamento degli interventi inseriti in programma. Il legislatore regionale ha, infatti, disposto (art.5, comma 3) che con successivi decreti assessoriali si provvederà all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Nel caso di inadempienza nella predisposizione dei programmi in parola da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, segnalerà detta inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvederà in via sostitutiva. 3. Elenco generale delle attività socialmente utili L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo (cfr. anche il punto 5 della circolare assessoriale 16 maggio 2000, n.12, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.26 del 2 giugno 2000).. 4. Misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili Le disposizioni contenute nella legge in esame sono aggiuntive rispetto alle misure già esistenti in materia di incentivi ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. Va, pertanto, ribadito che gli incentivi statali previsti in favore dei soggetti destinatari del cd ''regime transitorio'' dei LSU ed in particolare dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, trovano applicazione – per effetto dell’estensione operata dall’art.4, comma 2, della legge regionale in esame – anche ai soggetti impegnati in interventi finanziati con risorse degli enti utilizzatori e/o promotori ovvero parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione Si ribadisce, altresì, che soltanto per le misure rivolte ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale possono essere concessi i benefici in parola, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro (cfr. punto 1 della presente circolare). Per le misure previste dalle disposizioni statali o regionali già in essere prima dell'entrata in vigore della legge in parola si rinvia alle direttive già emanate al riguardo. Con successive circolari potranno essere impartite istruzioni e chiarimenti in merito alle misure di fuoriuscita contenute nella legge regionale in oggetto segnata, ovvero in merito alle modificazioni dalla stessa apportate. 5. Decreto legge 24 novembre 2000, n.346 – Disposizioni in materia di lavori socialmente utili Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato nella G.U.R.I. n.277 del 27 novembre 2000, all’art.2, reca ''disposizioni in materia di lavori socialmente utili''. Al riguardo va, preliminarmente, rammentato che, per effetto dell’estensione operata dall’art.4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche ai soggetti destinatari del c.d. ''regime transitorio regionale'' (cfr. punti 1 e 2 della presente circolare). Il predetto decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, al comma 1, dispone che la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti. Va, infine, sottolineata la disposizione di cui al comma 5 che dispone che limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Il predetto comma dispone, altresì, che l'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 (contributo di £.18 milioni per ciascun soggetto assunto a tempo pieno indeterminato), è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997. 6. Prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 30 aprile 2001 Pervengono numerosi quesiti in merito alla prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 30 aprile 2001. Al riguardo – come chiaramente riportato nella circolare assessoriale 25 ottobre 2000, n.27, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.52 del 17 novembre 2000 – le attività in parola potranno proseguire per ''un ulteriore periodo di sei mesi'' (cfr. art.4, comma 2, del decreto legislativo n.81/2000). In dipendenza di ciò gli enti che hanno proceduto ad adottare deliberazioni di prosecuzione degli interventi in parola per periodi inferiori a sei mesi a decorrere dal 1° novembre 2000, dovranno procedere a modificare in tal senso le predette deliberazioni. L’ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna)

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