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CIRCOLARE N. 07/2001/AG-I - GURS n.19 del 27/04/2001

OGGETTO: Legge regionale 31 marzo 2001, n.2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili - Prime direttive – Ulteriori direttive in materia di lavori socialmente utili.-


- Agli Enti attuatori di lavori socialmente utili, di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n.280/97 e di piani di inserimento professionale di tipo "a"- Al Dipartimento regionale lavoro- Al Dipartimento regionale formazione professionale- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione- All’Ispettorato regionale del lavoro- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione- Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro- Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO- Ai Gruppi ed Aree dei Dipartimenti dell’Assessorato regionale del lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 14 del 31 marzo 2001 è stata pubblicata la legge regionale 31 marzo 2001, n.2, recante disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili, che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (1° aprile 2001). Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 18 aprile 2001, si impartiscono le seguenti prime direttive. 1. Lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale di tipo "a" e nei progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n.280/97 - Estensione del regime transitorio Il primo comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che i soggetti utilizzatori o finanziatori di interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci. La predetta norma consente, pertanto, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, agli enti utilizzatori o finanziatori di: progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280; piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, purché approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000; di applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi. La Commissione regionale per l’impiego, nella stessa seduta, ha deliberato che – in conformità con le disposizioni che regolano i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed al fine di non implementare ulteriormente la platea dei predetti lavoratori – risulta preclusa la possibilità di procedere: ad attivare nuovi progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, o piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18; all'assegnazione di ulteriori unità di lavoratori sia per coprire vacanze progettuali sia per sostituzioni di lavoratori cessati dai predetti interventi progettuali per qualsivoglia causa. Gli uffici provinciali del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego si asterranno, pertanto, dal procedere a nuove assegnazioni di lavoratori negli interventi predetti, provvedendo – in caso contrario – ad adottare ogni conseguente iniziativa in sede di autotutela. Ai lavoratori in parola possono trovare applicazione le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a condizione che gli enti attuatori adottino: 1. la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, articoli 1 e 5; 2. il programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; 3. l'assunzione a carico del proprio bilancio degli oneri connessi al riconoscimento del beneficio. Qualora il soggetto finanziatore è diverso da quello attuatore l'assunzione degli oneri sarà effettuata con provvedimento dell'ente finanziatore, mentre gli altri adempimenti resteranno a carico del soggetto attuatore. Per quanto attiene il programma di fuoriuscita di cui dall'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per gli interventi di cui al presente punto, si rinvia a quanto al riguardo previsto dalla circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n.04/AG-2000, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.58 del 16 dicembre 2000. Il predetto programma dovrà contenere le nuove tipologie di interventi ammessi specificando in apposite distinte sezioni le misure e gli elenchi dei lavoratori con le seguenti specifiche, in aggiunta ai punti a), b), c) e d) richiamati nella citata circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n.04/AG-2000: e) lavoratori utilizzati nel progetto n° ………………………. del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n.280/97 f) lavoratori utilizzati nel piano di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art.10 della L.R. n.18/99, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del …………………. Ai lavoratori cui viene estesa la disciplina transitoria trovano applicazione le disposizioni recate dalla normativa in materia di lavori socialmente utili. Per quanto non previsto si rinvia alle direttive precedentemente emanate in materia di attività socialmente utili. 2. Differimento dei termini per la presentazione e l'esame dei programmi di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili Il secondo comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che i termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001. Ne consegue che il termine entro il quale gli enti dovranno far pervenire a questo Assessorato i programmi di fuoriuscita in parola è il 30 aprile 2001. I programmi che gli enti hanno fatto pervenire dopo il 31 gennaio 2001, a seguito dell’entrata in vigore della normativa in oggetto segnata, sono da considerarsi pervenuti nei termini e nessun ulteriore adempimento dovrà essere posto in essere ai fini della presentazione dei predetti programmi, fatta salva la possibilità che l'ente stesso non intenda modificare o integrare la pianificazione in parola ovvero intenda procedere all'integrazione dei programmi a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata. La Commissione regionale per l'impiego approverà i predetti programmi entro il 30 giugno 2001. Si coglie l'occasione per affermare che il piano in parola si concreta in un atto di programmazione che può successivamente essere modificato ed integrato in relazione ad intervenute nuove possibilità che agevolino la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinatari delle misure. Va, altresì, sottolineato che i soggetti da inserire nel piano di fuoriuscita non sono soltanto quelli utilizzati alla data del 1° ottobre 2000, bensì tutti quelli utilizzati dall'ente e destinatari del regime transitorio, così come disciplinato dall'art.4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ancorché non utilizzati alla predetta data. Infatti, risulta evidente dal tenore letterale del primo comma dell'art.5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che la predetta norma definisce gli enti onerati dal predisporre il piano e non già i soggetti destinatari delle misure, individuando questi ultimi nei destinatari del regime transitorio regionale di cui all'art.4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Al riguardo va precisato che nei piani di fuoriuscita in parola vanno inclusi solo quei lavoratori che sono cessati dalle predette attività per cause non dipendenti dalla loro volontà (mancato rinnovo del progetto da parte dell’ente, malattia, maternità ecc.). Mentre tale inserimento non potrà essere previsto in favore di quei lavoratori dimissionari o rinunciatari, che sia stati dichiarati decaduti ovvero che siano stati sostituiti ai sensi dell’art.8, comma 13, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, atteso il principio di volontarietà che la disciplina in materia prevedeva per le prestazioni in lavori socialmente utili rivolte ai soggetti non fruitori di trattamenti previdenziali (cfr. art.6, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468). Va, inoltre, rassegnato che le misure di fuoriuscita vanno scelte tra quelle direttamente attuabili alla platea dei lavoratori interessati al piano. Ad esempio, non risulta possibile prevedere tra le misure di fuoriuscita i contratti di diritto privato per i soggetti non già assegnati agli stessi progetti di utilità collettiva, nella considerazione che l'individuazione dei lavoratori beneficiari di detta misura viene operata a livello provinciale, in base alla collocazione degli interessati nelle apposite graduatorie di cui all'art.12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85. Pervengono, poi, quesiti in merito ai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art.5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Al riguardo, va chiarito che i predetti soggetti sono lavoratori non rientranti nel regime transitorio regionale, così come disciplinato dall'art.4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, impegnati in lavori socialmente utili, quali fruitori di trattamenti previdenziali, utilizzati anche direttamente ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468. Peraltro, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il beneficio previsto dalla norma in parola non è esteso soltanto ai lavoratori utilizzati dall'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ma può essere esteso anche ai lavoratori che alla predetta data non risultavano utilizzati. Appare pleonastico ricordare che gli oneri relativi all'attuazione dell'art.5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. Per i lavoratori in parola, nonché per i lavoratori finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, non necessita predisporre il programma di fuoriuscita. 3. Soggetti destinatari delle misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei l.s.u. Il quarto comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola "prioritariamente" è sostituita con la parola "esclusivamente" precisando, al contempo, che le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. La norma in parola, pertanto, dispone che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili "esclusivamente" a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio sia all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili. Il legislatore, poi, ha inteso specificare che le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, che consente all'ente utilizzatore (art.8, comma 4, decreto legislativo n.468/97) di autorizzare un periodo di sospensione dalle attività. Appare pleonastico ricordare che debbano intendersi in costanza di utilizzazione i soggetti temporaneamente assenti per cause che si ritengono giustificate in forza delle disposizioni vigenti (malattia, servizio militare di leva, infortunio sul lavoro, maternità e puerperio ecc.). Si raccomanda agli uffici periferici del lavoro la puntuale applicazione delle suddette direttive. 4. Ulteriori incentivi per la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili e modifiche alla normativa di settore 4.1 - Esternalizzazione dei servizi attraverso l'affidamento a terzi Il terzo comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'articolo 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. Ne consegue che il richiamato contributo di lire 60 milioni può essere concesso per ogni lavoratore destinatario del regime transitorio, finanziato con risorse del bilancio regionale, assunto a tempo indeterminato anche attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma, le cui previsioni hanno durata transitoria sino al 31 dicembre 2001 (cfr. combinato disposto di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e art.6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81), prevede che - per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei lavori socialmente utili - gli enti interessati possono - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione - stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con: società di capitale; cooperative di produzione e lavoro; consorzi artigiani; a condizione che la forza lavoro in esse impegnata sia costituita in misura prevalente da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili così come disciplinato dalla disposizione richiamata. Al riguardo si rinvia a quanto chiarito dal punto 2.2 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dell'impiego - Divisione II, 27 luglio 1998, n.100/98. 4.2 - Attività formative connesse con le misure di fuoriuscita Il quinto comma dell'art.1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che, per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei soggetti destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita. Al riguardo si richiama il contenuto del punto 2.9 della circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n.25, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.52 del 17 novembre. 4.3 - Società miste - Ulteriori partecipanti L'art.3 della legge regionale in oggetto segnata dispone che al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione" vengono aggiunte le parole "ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81". Con la predetta disposizione il legislatore ha ritenuto di aggiungere alla Società Italia Lavoro S.p.A. ed alle altre società partecipate dalla Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili, anche le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Per l'individuazione delle predette Agenzie si rinvia al punto 2.10 della circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n.25, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.52 del 17 novembre 2000 e alla direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n.2251/06.14 del 4 agosto 2000. 4.4 - Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili L'art.6 della legge regionale in oggetto segnata dispone che gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. L'art.3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, autorizza la Regione a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano all'assunzione di personale appartenente al bacino ex GEPI, in possesso delle professionalità richieste. Con l'innovazione apportata dalla legge regionale in oggetto segnata, il bacino dei lavoratori interessati viene esteso anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. L'ampliamento dei servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della suddetta legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, costituisce innovazione rilevante. Infatti, i servizi da espletare attraverso le predette società a partecipazione pubblica regionale (che la precedente normativa individuava nei seguenti: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi sociosanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi e aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale) vengono integrati con tutti quelli richiamati dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. In via esplicativa si allega l’unita tabella "A" dei servizi che le predette società possono espletare. 4.5 - Benefici a carico del fondo nazionale per l'occupazione ai lavoratori transitori dei progetti finanziati con risorse degli enti promotori o gestori Relativamente a numerosi quesiti in merito alla possibilità di erogare a carico del fondo nazionale per l'occupazione alcuni benefici previsti a favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare della Direzione Generale dell'INPS n.153 del 5 settembre 2000 (consultabile sul sito Internet: http://www.inps.it/circolari/circolare numero 153 del 5-9-2000.htm). In particolare la richiamata circolare recita che: "Per ciò che concerne invece la possibilità di fruire degli altri benefici previsti dalla disciplina transitoria LSU di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.468/97, al decreto interministeriale 21 maggio 1998 e agli articoli 6, 7 e 10 del decreto legislativo n.81/2000 (pensionamento anticipato e concessione degli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino LSU), si precisa che il requisito di dodici mesi di permanenza in progetti approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego è da considerarsi acquisito anche dai lavoratori che abbiano conseguito tale periodo minimo di impegno unicamente in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori dei progetti stessi.". 5. Chiarimenti su art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n.764/06.14 del 23 marzo 2001, ha fornito chiarimenti in ordine all’esatta interpretazione del comma 6 dell’art.78 della legge finanziaria n°388/2000. Si rammenta che la predetta norma dispone che in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la predetta nota, sottolinea, anzitutto, "che il comma dell’art.78 va interpretato secondo una lettura sistematica ed organica delle diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo. Tali disposizioni sono finalizzate a rafforzare ulteriormente le misure e gli interventi di stabilizzazione dei soggetti c.d. "transitori" e, come tali, appartenenti al bacino dei l.s.u. definito dall’art.2, comma 1, del decreto legislativo n° 81/2000, ovvero di quei soggetti che, avendo maturato il c.d. requisito della "transitorietà" entro il 31/12/99 ed essendo risultato, alla medesima data, impegnati nei progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c) di cui al decreto legislativo n° 468/97, sono stati ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili e risultano tuttora impegnati nelle medesime attività. In conformità allo scopo primario di consentire un razionale ed organico svuotamento del bacino dei l.s.u., la deroga contenuta nella norma in esame mira a semplificare, in termini sia procedurali sia temporali, l’assunzione dei soggetti in questione nelle piante organiche negli enti richiamati laddove, ovviamente, vi sia carenza in organico e sussistano le necessarie disponibilità finanziarie. Pertanto, in deroga all’art.12 comma 4 del decreto legislativo n°468/97, limitatamente all’anno 2001 e relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n° 56/1987, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici dotati di autonomia finanziaria potranno effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli stessi utilizzati senza dover osservare le procedure di avviamento a selezione definite al citato art.16. Tali assunzioni potranno essere effettuate anche in una misura percentuale superiore a quella del 30% fissata all’art.12 comma 4 del decreto legislativo 468/1997. Questa misura percentuale del 30% dovrà comunque essere rispettata come quota percentuale minima per le assunzioni consentite dalla norma in esame. Infine, appare necessario chiarire che l’incentivo di £.18 milioni riconosciuto, al secondo capoverso della norma in esame, nelle ipotesi di assunzioni effettuate ai sensi del citato art.12 comma 4, spetta anche per le assunzioni consentite in deroga al medesimo articolo. ". L'ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro) Tabella "A" SERVIZI CHE POSSONO ESPLETARE LE SOCIETA’ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA REGIONALE DI CUI ALL’ART.3 DELLA L. R. N.26/95 SERVIZI INDIVIDUATI FONTE NORMATIVA custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi sociosanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi e aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale; Art.3, co.3, L.R. n. 26/1995 tutte le attività rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività socialmente utili; attività aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata; Art.5, co.5, L.R. n. 24/2000 i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione; i trasporti e la connessa logistica; D. L.vo n.81/2000, art.3, c.1 attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva; D. L.vo n.468/97, art.1, c.1 cura della persona; ambiente, territorio e natura; sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo. D. L.vo n.468/97, art.2, c.1


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