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Circolare

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CIRCOLARE N 5/2010/AG del 29/11/2010

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.


REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative _______________ Prot. n. 1697 /Serv. V lì, 29 novembre 2010 OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini. CIRCOLARE N 5/2010/AG - Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative L O R O S E D I Con circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 – pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 4 febbraio 2005 n. 5 sono state emanate le direttive applicative delle disposizioni recate dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili – Prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. L’art. 74 della predetta legge reca delle speciali procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili demandando a questo Assessorato l’incombenza di provvedere attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004). L’art. 75 introduce particolari disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita. In tal caso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Premesso quanto sopra, nella considerazione che non tutti i soggetti rientranti nella previsione di cui all’artico 74 e dall’articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 hanno potuto presentare l’istanza all’ufficio provinciale del lavoro competente nei termini indicati nella citata circolare n. 52/2005, fermo restando le direttive al riguardo già impartite, con la presente circolare il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 dicembre 2010. Pertanto i soggetti rientranti nella previsione di cui all’articolo 74 della legge regionale n. 17/2004 – destinatari del regime transitorio – utilizzati in attività socialmente utili e che per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della norma (31 dicembre 2004) hanno prestato la propria attività socialmente utile presso un soggetto diverso dal proprio ente utilizzatore, presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello 1 allegato alla presente circolare, all’Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che, previa verifica della conformità dell’istanza al modello 1 allegato alla presente circolare, provvederà ad individuare l’ente utilizzatore sulla scorta della documentazione fornita dal lavoratore interessato ovvero richiedendo l’intervento dei competenti servizi ispettivi. Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 2 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011. Allo stesso modo i soggetti rientranti nella previsione di cui all’articolo 75 della legge regionale n. 17/2004 presenteranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, apposita istanza, secondo il modello allegato alla presente circolare, all’Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente che provvederà, previa verifica della conformità dell’istanza al modello 3 allegato alla presente circolare, ad individuare l’ente utilizzatore, diverso dall’Amministrazione regionale, sulla scorta delle esigenze rassegnate e previe opportune intese. In caso di criticità richiederà l’intervento dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V “ASU e workfare”, che provvederà anche attivando i necessari interventi sostitutivi richiamati dal legislatore. Il Dirigente del Servizio U.P.L. emanerà il provvedimento utilizzando il modello 4 allegato alla presente circolare. Lo stesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio 2011. Appare, infine, pleonastico precisare che i modelli allegati alla presente circolare vanno compilati e non possono in alcun modo essere modificati, né dai soggetti interessati , né dagli Uffici provinciali del lavoro. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato ''Word'', sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it. L'ASSESSORE (Prof. Andrea Piraino) I L DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM (A. Russo)

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