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Circolare

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CIRCOLARE N. 08/2001/AG-I - GURS n.23 del 15/05/2001

OGGETTO: Attività socialmente utili – Art.78 , comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria statale 2001) – Convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 7 febbraio 2001 – Ultrattività delle prestazioni in lavori socialmente utili.


- Agli Enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n.85- Al Dipartimento regionale lavoro- Al Dipartimento regionale formazione professionale- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione- All’Ispettorato regionale del lavoro- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione- Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro- Alla Sede regionale dell’I.N.P.S. - PALERMO- Ai Gruppi ed Aree dei Dipartimenti dell’Assessorato regionale del lavoro L O R O S E D I In conformità all’avviso della Commissione regionale per l’impiego, espresso nella seduta del 18 aprile 2001, ed alla direttiva rivolta agli uffici periferici del lavoro con nota di questa Agenzia prot. n.1116 del 18 aprile 2001, si forniscono i seguenti chiarimenti con invito a divulgare gli stessi presso le strutture dipendenti e presso i soggetti interessati. Preliminarmente va chiarito che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, ai lavoratori destinatari del regime transitorio regionale trovano applicazione le disposizioni statali. Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, le attività socialmente utili non sono strutturate in progetti. L’utilizzazione dei singoli lavoratori, in base alla richiamata normativa, è attuata dagli enti per due periodi un primo di sei mesi (dal 1° maggio 2000 al 30 ottobre 2000) ed un secondo di otto mesi (dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2001), in quanto l’art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria statale 2001), eleva da sei a otto la durata massima del secondo periodo di impiego nelle attività socialmente utili. In considerazione della straordinarietà della situazione regionale, ai sensi di quest’ultima norma statale, la Regione siciliana ha stipulato il 7 febbraio scorso una convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che – nel prevedere specifici programmi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili (che per il primo anno non potrà essere inferiore al 30% della platea dei destinatari) – consente di utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2001. La predetta convenzione potrà essere annualmente rinnovata, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti interessati. Nella considerazione che la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, prevede il rifinanziamento delle attività in parola, gli enti utilizzatori potranno proseguire le attività socialmente utili in corso adottando una nuova delibera, con efficacia dall’1 maggio 2001. Dette attività potranno proseguire fino alla data del 31 ottobre 2001. La deliberazione dovrà contenere, oltre all’assunzione degli oneri assicurativi a carico degli enti utilizzatori, l’indicazione della platea di appartenenza dei soggetti cui gli interventi sono rivolti . Al riguardo risulta opportuno che venga predisposta una specifica separata deliberazione per ciascuna delle seguenti categorie di lavoratori da utilizzare: 1. lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96; 2. lavoratori ex circolare assessoriale 331/99; 3. lavoratori finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per l’occupazione; 4. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art.6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000. Alla deliberazione dovrà essere allegato elenco nominativo dei lavoratori, distinto per platea di appartenenza, contenente l’indicazione dei dati anagrafici completi, nonché della qualifica e/o titolo di studio di utilizzazione. Detta delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Area II Progettazione- Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo ed alle sedi dell’INPS territorialmente competenti. La presente circolare potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Dipartimento dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Area II Progettazione – Via Imperatore Federico, n. 52. L’ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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