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DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DALL' ON. LENTINI

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI PRECARI DI LUNGA DURATA PROVENIENTI DAI REGIMI TRANSITORI.


NORME PER L'OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI PRECARI DI LUNGA DURATA PROVENIENTI DAI REGIMI TRANSITORI. RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, la Sicilia ha aperto, finalmente, una nuova stagione contrassegnata dal superamento del precariato collegato alla Regione, che ha costretto intere generazioni ad una condizione economica ed occupazionale frustrante e difficile. Poste le basi normative per la stabilizzazione dei soggetti provenienti dal bacino degli LSU, rimane ancora aperta la problematica dei lavoratori provenienti dai regimi transitori di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, provenienti dal regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, nonché i soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Nei confronti di tali soggetti costituisce un gesto di equità l'estensione della disciplina già prevista per coloro che provengono dal bacino LSU, permettendo agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (enti ed amministrazioni regionali o sottoposti al controllo della Regione ed enti locali) utilizzatori di stipulare contratti di diritto privato (articolo 1). Per quanto poi attiene ai soggetti appartenenti allo stesso bacino ma impegnati presso enti diversi da quelli pubblici oppure privi di assegnazione (che attualmente percepiscono un trattamento erogato dall'INPS a carico di risorse regionali), si prevede (articolo 2) un percorso di reimpiego degli stessi in progetti triennali, individuati mediante pubblico avviso emanato dall'Agenzia regionale per l'impiego. I progetti, eventualmente finalizzati allo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale, dovranno prevedere l'utilizzazione, tramite graduatorie, del personale proveniente dal bacino sopra richiamato che entrerà a far parte di un apposito elenco speciale ad esaurimento. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione erogherà agli enti utilizzatori un contributo di importo non inferiore a quello già impiegato alla data del 31 dicembre 2010. Per le finalità di cui all'articolo 2 viene previsto ugualmente uno stanziamento a carico di un fondo appositamente costituito cui afferiranno le risorse provenienti dalla revoca dei progetti ASU e dei benefici e sussidi erogati ai soggetti di cui al citato articolo 2. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Misure per la trasformazione dei rapporti di lavoro dei soggetti impiegati in ASU 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, presso cui prestano attività i soggetti di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, provenienti dal regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, nonché i soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, adottano gli atti di competenza per la trasformazione dei rapporti di lavoro esistenti in contratti di diritto privato, stipulati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore i progetti ASU in corso presso enti diversi da quelli di cui al comma 1 sono revocati ed il relativo personale beneficerà delle disposizioni di cui all'articolo 2. Art. 2. Misure per l'occupazione 1. La Regione promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti provenienti dal regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 maggio 1998, nonché i soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e/o di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché degli altri soggetti, provenienti dal sopra detto regime transitorio, attualmente non impegnati in progetti per attività socialmente utili, che già percepiscono il sussidio mensile erogato dalla Regione per tramite dell'INPS. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco speciale unico ad esaurimento. 3. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a parità con il maggior carico familiare ed infine la maggiore età. 4. Il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti triennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale. 5. Il Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è, altresì, onerato di erogare, nelle more della definizione delle procedure di attivazione delle misure di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi, un assegno di sostegno al reddito almeno pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 6. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica, l'assistenza nella gestione del personale, le attività di controllo e monitoraggio, nonché l'assistenza alla creazione delle imprese e anche per il periodo di start-up, il Ragioniere generale della Regione provvede alla stipula di un'apposita convenzione con società a totale partecipazione regionale da individuare con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta. 7. Ai soggetti di cui al comma 1 è revocato ogni altro beneficio, sussidio o trattamento diverso da quelli previsti dal presente articolo. Art. 3. Norme finanziarie 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione eroga agli enti utilizzatori un contributo, di importo non inferiore a quello impiegato alla data del 31 dicembre 2010, per la prosecuzione dei progetti ASU; gli eventuali oneri ulteriori discendenti dall'applicazione dell'articolo 1 trovano copertura con le risorse di cui al comma 3. 2. Le economie derivanti dalla revoca dei progetti ASU di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché dalla revoca dei benefici e sussidi come previsto dal comma 7 dell'articolo 2, afferiscono al fondo di cui al comma 3. 3. Alla copertura finanziaria delle previsioni della presente legge si provvede mediante le disponibilità di un fondo unico con apposito capitolo istituito nel bilancio della Regione. 4. L'entità delle risorse previste per le finalità di cui al comma 3 sono stabilite annualmente nella legge finanziaria, previa valutazione delle risorse derivanti dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Il ragioniere generale è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio discendenti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo. Art. 4. Attuazione della presente disciplina 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, a cadenza tassativa semestrale, sullo stato di attuazione della presente legge. Art. 5. Abrogazione di norme 1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge. Art. 6. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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