Menù









Circolare

Scarica in Word

Circolare 24 novembre 2011, n 2

Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5 - Decreto assessoriale 31 maggio 2011, n. 492/Serv.V. Richiamo Direttive.


OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5 - Decreto assessoriale 31 maggio 2011, n. 492/Serv.V. Richiamo Direttive. CIRCOLARE N. 2/2011/AG - Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative L O R O S E DI Con decreto assessoriale n. 492/Serv.V del 31 maggio 2011, – pubblicato nella G.U.R.S. – Parte I – 24 giugno 2011, n. 27, è stata annullata in autotutela la circolare n. 5/2010, pubblicata nella G.U.RS. – Parte I – 10 dicembre 2010, n. 54 recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e 75 – Circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52 - Riapertura termini.” Il venire meno, con effetti ex tunc, della circolare in parola ha avuto refluenze dirette su tutti gli atti posti in essere in applicazione delle disposizioni nella stessa contenute; gli effetti prodotti dal predetto D.A n. 492/2011 hanno interessato non solo la predetta circolare n. 5/2010, ma anche gli effetti giuridici della stessa, tra i quali vanno inclusi i provvedimenti adottati dai Dirigenti dei Servizi UPL sulla scorta dei modelli allegati alla stessa, nonché gli eventuali conseguenti adempimenti adottati dai vari enti destinatari. Pertanto, al fine di uniformare l’azione amministrativa e di fugare paure e preoccupazioni tra i lavoratori socialmente utili interessati, si rende necessario fornire direttive in ordine alla risoluzione di alcune problematiche sollevate dagli enti utilizzatori e dagli stessi soggetti interessati, rimarcando la normativa che, nel tempo, ha regolato i lavori socialmente utili e richiamando alcune disposizioni già impartite in materia. Ad oggi, ai predetti lavoratori è stato regolarmente corrisposto l’assegno per attività socialmente utili, sia in assenza della prestazione di lavoro,(nelle more dell’adozione del provvedimento di individuazione da parte del Servizio Ufficio provinciale del Lavoro e/o nelle more dell’adozione del provvedimento di presa d’atto da parte degli enti destinatari dei provvedimenti de quibus). sia per la prestazione di lavoro resa presso l’ente individuato dal competente SUPL. Considerato che il trasferimento dei lavoratori non può considerarsi avvenuto nonostante il provvedimento di individuazione adottato dagli Uffici provinciali del lavoro, e nonostante gli eventuali provvedimenti di presa d’atto adottati dagli enti destinatari, i lavoratori interessati dai provvedimenti di cui alla circolare n. 5/2010 dovranno rientrare presso l’ente utilizzatore di provenienza. Quest’ultimi provvederanno ad invitare i lavoratori a rientrare per proseguire la prestazione di lavoro socialmente utile. Il mancato rientro per motivi personali, anche se giustificati, comporta la sospensione dell’assegno; in tal caso l’ente dovrà darne comunicazione all’INPS, fatta salva la facoltà dello stesso ente di concordare con il lavoratore l’eventuale recupero delle ore non prestate (cfr. art.8 ,c.12, d.lgs. 468/1997). Appare utile precisare che l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000. n. 81, prevede che l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili compete esclusivamente per lo svolgimento di dette attività ai soggetti utilizzati per un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere; in caso di mancata prestazione delle predette ore, le stesse dovranno essere recuperate presso l’Ente utilizzatore di provenienza nei mesi successivi, fermo restando il limite orario giornaliero, di cui al sopra citata disposizione. Al fine di consentire all’Ente utilizzatore di provenienza la quantificazione, per ciascun soggetto, del monte orario da recuperare, l’ente individuato dall’Ufficio provinciale del lavoro dovrà tempestivamente comunicare all’ente di provenienza le ore di attività eventualmente prestate da ciascun lavoratore e gli estremi delle posizioni assicurative INAIL e Responsabilità civile se già attivate. Come già richiamato nella circolare assessoriale 3 0ttobre 2002, n.21, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n.48 del 18 ottobre 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per l’impiego – Divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha precisato che i commi 11, 12 e 13 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 468/97 attribuiscono all’Ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attività, l’esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti. Tali poteri, secondo il Ministero del Lavoro sono, nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l’Ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività dallo stesso gestite. Alla luce della richiamata normativa e dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo (cfr. art. 8,c. 13, d.lgs.468/97) che compromettono il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili dandone eventualmente comunicazione al competente Centro per l’impiego per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Sarà cura dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, sentita la Commissione regionale per l’impiego, favorire l’allocazione dei lavoratori interessati dai provvedimenti di cui alla circolare n. 5/2010 nel caso di cessazione dell’ente di provenienza. L’intervento dell’Agenzia sarà operato soltanto su richiesta dei lavoratori interessati anche attraverso gli uffici periferici del lavoro. Qualora gli Enti destinatari dei provvedimenti emanati dai Dirigenti dei Servizi UPL, abbiano adottato le delibere di presa d’atto e fossero interessati ad utilizzare il predetto personale, possono, nel rispetto del vigente quadro normativo, ricorrere alla mobilità, attraverso apposite convenzioni, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 81/2000, che consente agli enti utilizzatori di provenienza di trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili presso altri enti. In tale ipotesi vanno osservate le procedure previste dall’art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 81/2000 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I n. 26 del 2 giugno 2000). L’ASSESSORE (Prof. Andrea Piraino)


Motore di Ricerca


Newsletter