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Circolare

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CIRCOLARE N. 15/2002/AG-I

Oggetto: Attività socialmente utili – Lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni - Prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2002 – Art. 48 legge regionale 26 marzo 2002, n° 2.-


- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale del lavoro - All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - All’Ispettorato regionale del lavoro - Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per conoscenza, - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - Agli Ispettorati provinciali del lavoro - Alla Direzione regionale dell’I.N.P.S. - Ai Gruppi di lavoro delle strutture dipartimentali dell’Assessorato regionale del lavoro loro sedi . Prosecuzione delle attività socialmente utili con oneri diversi dal Fondo per l’occupazione. L’art. 61 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n° 21 ha autorizzato la spesa per la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 30 aprile 2002. Con l'art.48 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, è stata, tra l’altro, autorizzata la spesa per la prosecuzione in attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2002 delle seguenti categorie: 1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96; 2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99; 3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; 4. lavoratori di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale. Le attività dei lavoratori predetti, in scadenza alla data del 30 aprile 2002, possono proseguire sino al 31 dicembre 2002. A tal fine gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate a seguito dell’art. 61 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n° 21, nella parte in cui prevedeva il termine di utilizzazione al 30 aprile 2002, al nuovo termine del 31 dicembre 2002, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi. Ciascuna delibera, esecutiva nelle forme di legge, dovranno essere inviati:  alla Unità operativa S.C.I.C.A. sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura competente che, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederà a prendere atto della disposta prosecuzione;  alla sede dell'INPS territorialmente competente;  al Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale – Servizio L.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo. La prosecuzione nelle prestazioni in parola compete esclusivamente ai lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all'art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Lavoratori già a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione. Relativamente alle attività socialmente utili rivolte ai lavoratori già a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione, si significa che per le stesse gli Enti utilizzatori non dovranno adottare alcuna deliberazione, atteso che gli Enti medesimi avrebbero dovuto adottare il relativo provvedimento di prosecuzione per l’anno 2002 (fino al 31 dicembre 2002) già a seguito della emanazione della Circolare INPS n° 28 del 28 gennaio 2002, peraltro richiesto ad ogni singolo Ente utilizzatore dal Servizio V – L.S.U. e Workfare – del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per l’impiego con nota del 05 febbraio 2002. A tal proposito si sollecitano gli Enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con oneri già a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione e che non avessero ancora provveduto ad adottare la delibera di prosecuzione delle attività, a provvedere con la massima sollecitudine al fine di consentire a questo Assessorato la “validazione” delle stesse e garantire la continuità dei pagamenti nei confronti dei lavoratori interessati. 3. Lavoratori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali L’art. 24 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21, dispone, inoltre, che tra le misure previste dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è ricompresa la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. Appare utile ricordare che i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art.5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non rientrano nel regime transitorio regionale, così come disciplinato dall'art.4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e che gli oneri relativi all'attuazione dell'art.5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, restano a carico dei soggetti promotori o attuatori, escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli Ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’ASSESSORE (On.le Avv. Raffaele Stancanelli) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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