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Circolare

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Circolare n°224 del 29/01/96

Oggetto: Trattamento economico e normativo dei disoccupati utilizzati nei progetti di L.S.U. fruenti dei sussidi di cui all'art.1, commi 3 e 5, D.L. 04/12/95, N°515.


MOBILITA' NEI E TRA I PROGETTI. Si rappresenta, innanzitutto che i disoccupati assegnati possono essere utilizzati per altri compiti nell'ambito dello stesso progetto ed anche in un diverso progetto, semprecchè si tratti di mansioni professionali equivalente e che il passaggio ad altro progetto non comporti una riduzione dalla durata di utilizzazione o una riduzione del numero dei lavoratori impegnati nei due o più progetti complessivamente intesi. A tal uopo, gli interessati presenteranno motivata istanza all'ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE, che procederà all'adozione di ogni conseguente determinazione. SUSSIDIO. Come è noto, l'impiego dei lavoratori nello svolgimento di progetti di L.S.U. non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, va rammentato che diversamente dai normali trattamenti previdenziali, il sussidio in oggetto ha una natura particolare, strettamente legata all'occupazione dei disoccupati nei L.S.U.. In via generale, si precisa che la previsione di un sussidio durante lo svolgimento dei progetti di L.S.U. ha l'evidente finalità di garantire il necessario sostegno del reddito di persone disoccupate e prive di qualsiasi trattamento previdenziale. La predetta natura assistenziale porta ad escludere che il sussidio venga meno, dopo l'assegnazione di un lavoratore al progetto, nel momento in cui il disoccupato, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non possa partecipare allo svolgimento dei L.S.U., pur senza che sia cessato il suo stato di disoccupazione e senza che egli abbia acquisito il diritto ad altri tipi di sostegno economico. Solo ai predetti fini, quindi, poichè il sussidio non è un trattamento previdenziale, la legge ne ha equiparato la disciplina al regime della indennità di mobilità. Rimane, peraltro, confermato che, per quanto attiene a eventuali trattamenti integrativi del sussidio, venendo meno la finalità assistenziale che la legge ha fissato ad una determinata soglia, la corresponsione del resto non a caso eventuale, deve essere condizionata alle giornate di effettiva presenza. La particolare previsione di legge, comunque che lega il sussidio alla partecipazione al progetto di L.S.U., porta all'impossibilità di ammettere l'erogazione del medesimo in quei casi in cui la mancata partecipazione al progetto dipenda dalla volontà del disoccupato. In altri termini, non sono estendibili gli istituti previsti nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, del tipo di permessi non retribuiti. Pertanto, in caso di assenza ingiustificata, l'ente utilizzatore dovrà valutare se è possibile recuperare detta assenza, nell'ambito del mese corrente o di quello immediatamente successivo, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del disoccupato. Nel caso il recupero non fosse possibile, l'ente procederà a richiedere all'ufficio del lavoro la sostituzione del disoccupato. Nei predetti casi l'ufficio del lavoro competente procederà al provvedimento di definitiva decadenza dal progetto e alla relativa comunicazione alla sede I.N.P.S. territorialmente competente per la decadenza dal sussidio. MATERNITA'. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, come le lavoratrici titolari di indennità di mobilità, anche a quelle titolari dei sussidi andrà riconosciuto il trattamento previsto dall'art.17 della legge n°1204/71 (v. art.6, c.3, legge n°236/93 e art.1, commi 3 e 9, D.L. n°515/95 che estende ai titolari dei sussidi la normativa in materia di mobilità e indennità di mobilità). FERIE. Con riferimento all'eventuale periodo di ferie considerato nelle modalità di svolgimento del progetto e non riconosciuto come diritto in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene ammissibile l'erogazione del sussidio poichè nella fattispecie in esame sussiste un dispendio di energie psico-fisiche che, comunque, vanno reintegrate proporzionalmente alla durata dell'impegno (v. anche Circolare Ministeriale n°66/96). MALATTIA. In caso di malattia e negli altri casi di astensione dalle attività del progetto per motivi indipendenti dalla volontà del disoccupato come è il caso di malattia debitamente certificata e accertata, si ritiene che al soggetto impegnato in lavori socialmente utili possa erogarsi il sussidio e quindi, in tal casi l'ente utilizzatore potrà astenersi dall'inviare ai servizi competenti le relative comunicazioni riguardanti l'astensione dalle attività di L.S.U.


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