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Circolare

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Circolare n°226 del 23/02/96

Oggetto: Progetti di L.S.U. comportanti l'utilizzo dei soggetti di cui all'art.1 della L.R.n°85/95, redatti in applicazione della normativa statale (D.L.n°515/95 e D.L. n°39/96).


In data 17 Gennaio 1996 la C.R.I. ha approvato progetti finalizzati all'utilizzazione in L.S.U. dei lavoratori ricadenti nella previsione dell'art.1, commi 2 e 3, della L.R.21/12/95, n°85, con l'applicazione della normativa statale (D.L.n°515/95 e D.L.n°36/96). CARATTERISTICHE GENERALI. ….… L'utilizzazione, che non comporta alcuna costituzione di rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere finalizzata allo svolgimento di attività di mero supporto ai compiti d'istituto individuati nel progetto e ricompresi nelle schede progettuali rimesse a questo assessorato in forza della circolare assessoriale n.6535 del 21/12/95. I soggetti utilizzati dovranno, tenuto conto dell'assegnazioni di contigente, trovare al loro individuazione professionale nell'ambito dei profili per cui si è richiesto il titolo di assegnazione. Ai lavoratori non dovrà essere corrisposto alcun trattamento integrativo oltre a quello che sarà percepito dall'I.N.P.S. come <<sussidio>> ai sensi del'art.1 del comma 20, del D.L. n°39/96. Essi dovranno essere utilizzati per un numero ridotto di ore proporzionali alla misura di quest'ultimo (L.800.000), ai sensi dell'art.14, comma 3, del D.L. 16/05/94, n.229, convertito, con modificazioni dalla legge 19/07/94, n.451, così come sostituito dall'art.1, comma 3, del D.L., più volte richiamato n°39/96. I via esemplificativa gli enti utilizzatori dovranno preliminarmente in conformità alle disposizioni impartite con circolari assessoriale n.221 del 16/11/95, pubblicata nella G.U.R.S. n°62 del 02/12/95, computare la retribuzione annuale avendo riguardo a quella percepita dal lavoratore dipendente dell'ente utilizzatore (livello iniziale) e costituita dai seguenti elementi: (retribuzione base mensile + I.I.S.) x 12 mensilità + 13° mensilità + (compenso produttività, se previsto, x 11 mesi). Tale retribuzione annua va suddivisa per 12 mensilità ricavando così la retribuzione mensile ipotetica. Conseguentemente va rapportato il sussidio ero da erogarsi (L. 800.000) alla suddetta retribuzione ipotetica mensile, in proporzione alle ore di lavoro da effettuarsi in forza del C.C.N.L. dell'ente utilizzatore. Per computare il numero delle ore che ciascun soggetto utilizzato dovrà espletare, gli enti prenderanno ad applicare la seguente proporzione: Ore da espletare = 800.000 x n° ore mensili C.C.N.L. / Retribuzione ipotetica mensile Per gli enti per i quali si applica il C.C.L. dell'amministrazione regionale ed il C.C.N.L. degli statali, si uniscono le allegate tabelle. (tabelle non trascritte) Sarà cura dei dirigenti preposti agli uffici fare in modo che gli atti dei soggetti utilizzati non abbiano rilevanza esterna, tale da esprimere la volontà dell'Amministrazione, nè risulta compatibile con la natura della prestazione l'assunzione di mansioni di coordinamento di attività a cui è preposto il personale dipendente dell'ente medesimo. Si precisa, altresì, che l'utilizzazione dei lavoratori è possibile in costanza di effettiva copertura I.N.A.I.L. e dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. GESTIONE DEL RAPPORTO DI UTILIZZAZIONE. Preliminarmente, gli enti da cui dipendono le unità operative ove saranno impegnati i lavoratori dovranno fare sottoscrivere una lettera di utilizzazione, della quale si rimette schema, in cui sono inseriti elementi fondamentali: insussistenza di qualsivoglia rapporto subordinato con richiamo esplicito all'art.14 della L. 451/94; non onerosità della prestazione, in quanto coperta da <<sussidio>> di cui all'art.1, commi 3 e 20 del D.L. n°39/96; luogo della prestazione, intendendo con esso la individuazione della struttura presso cui avverrà l'utilizzazione; titolo di studio di utilizzazione; orario di utilizzazione del lavoratore, nonché quantificazione oraria mensile, trattandosi di prestazione a tempo parziale; data di scadenza dell'utilizzazione. Si precisa che detta lettera di utilizzazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n°642/72. (Va sottoscritta in duplice copia dal lavoratore per presa visione). La determinazione dell'orario ridotto per singolo titolo di studio dovrà essere tale da non fare superare l'importo del sussidio di L.800.000. Per quanto attiene il trattamento normativo ed economico si fa rinvio alle circolari assessoriali n° 221/95 e n°224/96, pubblicate rispettivamente nella G.U.R.S. n°62 del 02/12/95 e G.U.R.S. n°7 del 10/02/96. La scrivente ritiene che i lavoratori assegnati non possono essere utilizzati oltre l'orario preventivamente definito. Ove eccezionali esigenze lo richiedano, si dovrà provvedere al riequilibrio del medesimo orario, attraverso l'esonero della utilizzazione per lo stesso numero di ore. La presenza dovrà risultare dalla firma apposta dal lavoratore all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa giornaliera su dei fogli-firma appositamente istituiti e distinti da quelli in uso per il personale di ruolo. La presenza potrà anche essere rilevata meccanicamente mediante i mezzi di rilevazione meccanica. I fogli firma attestanti la presenza, debitamente sottoscritti dai responsabili dell'ufficio utilizzatore o dell'unità operativa, dovranno essere conservati con le modalità in uso per la certificazione delle presenze del personale di ruolo. Successivamente saranno impartite precise disposizioni circa le modalità di comunicazione da parte dell'ente utilizzatore dei dati relativi alle presenze allo I.N.P.S., ente erogatore ai sensi dell'art.1, comma 20 del D.L. n°39/96 PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO ED ALTRE ATTIVITA'. In analogia a quanto previsto dalla circolare assessoriale n°210 del 01/12/94, i lavoratori utilizzati in progetti di L.S.U. in parola, potranno, compatibilmente con gli orari di svolgimento del progetto senza nocumento per l'esecuzione dello stesso (ossia senza danno o alterazione o interruzione della funzionalità o dell'efficienza del progetto in cui si è utilizzati), instaurare un rapporto di lavoro subordinato che comporti il mantenimento di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento. Al riguardo si precisa che vengono inseriti in detta classe: i disoccupati a seguito di cessazione del precedente rapporto di lavoro; i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, i lavoratori dal lungo tempo in C.I.G. o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo (vedi legge n°407/90, art.8, comma 10 e circolare ministeriale n.163/91); i disoccupati a in cerca di prima occupazione; gli occupati a tempo parziale, con orario non superiore a n°20 ore settimanali che aspirano a diversa occupazione; gli avviati con contratto a tempo determinato la cui durata complessiva non superi i 6 mesi nell'anno solare. L'instaurazione di eventuali rapporti nelle modalità sopraccennate dovrà preventivamente autorizzata da questa amministrazione (Assessorato del Lavoro , della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione), previo parere dell'ente utilizzatore. Medesima possibilità va accordata ai lavoratori che intendono partecipare a corsi di studio e di formazione professionale ferma restando la compatibilità di orario tra le iniziative progettuali e le attività di studio o formative. Non appare invece ammissibile il contemporaneo utilizzo di misura assistenziale (come per L.S.U., cantieri di lavoro, piani per l'inserimento professionali dei giovani privi di occupazione, ecc). Si raccomanda, infine, agli enti utilizzatori una puntuale vigilanza ed un controllo sia sull'impiego dei lavoratori L.S.U. ed in particolare, sul rispetto delle orario delle prestazione, nonché sulla verifica delle assenze giustificabili ai sensi della circolare assessoriale n°224/96.


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