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Circolare

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Circolare n°233 del 30/04/96

Oggetto: Art.1 L.R.06/04/96, n°24 - Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilità collettiva.


Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto segnata e su conforme determinazione della C.R.I. resa nella seduta del 30/04/96, si impartiscono le seguenti disposizioni. CAMPO DI APPLICAZIONE. Con l'entrata in vigore della norma di cui in oggetto le disposizioni della L.R.21/12/95, n°85 vengono estese a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, secondo comma, della L.R.n°85/95 nonchè l'iscrizione alla prima classe di collocamento ai sensi dell'art.1, comma 4, della L.R.n°24/96. Tali requisiti, pertanto, risultano essere: a) la partecipazione, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni al 31/12/95 a progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art.23 della L.11/03/88, n°67 e successive proroghe con Leggi Regionali (vedi anche art.2, comma 1, L.R.n°24/96); b) essere in servizio alla data 31/10/95 nei predetti progetti di utilità collettiva; c) essere iscritti alla prima classe di collocamento alla data di entrata in vigore della L.R.06/04/96, n°24 (26 aprile 1996). Le disposizioni di cui all'art.1, comma 1, della L.R. n°24/96 trovano applicazione anche nei confronti dei coordinatori che, iscritti in prima classe di collocamento alla data del 26/04/96, abbiamo intrattenuto incarichi di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa e che possiedano i requisiti sopra richiamati. ASSEGNAZIONE A L.S.U. Attesa la natura estensiva della norma de qua ai coordinatori dei progetti di utilità collettiva in parola trovano applicazione le modalità di assegnazione e di gestione previste per i soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3, della L.R.n°85/95. Pur tuttavia, attesa la possibilità di utilizzazione dei predetti soggetti in luoghi diversi da quelli di residenza, i criteri già esposti con la circolare assessoriale n°223 del 18/01/96 vengono integrati con quelli della minore distanza tra luogo di utilizzazione e comune di residenza, tenendo preliminarmente conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori ed i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti (art.1, comma 2, D.L.n°180/96) e delle professionalità acquisite nel'attuazione dei progetti (art.1, comma 20, D.L.n°180/96). Tale utilizzazione va effettuata nell'ambito di Km.50 dal luogo di residenza del lavoratore e, comunque, in luogo raggiungibile con mezzi pubblici in un lasso di tempo non superiore a 60 minuti. PROGETTAZIONE DI L.S.U. E' da premettere che i lavoratori oggetto della presente circolare sono stati già ricogniti come particolare categoria di cui all'art.25, comma 5, lett.c) , della L.n°223/91 con deliberazione della C.R.I. del 28/03/96 e resa esecutiva con D.A.n°182/96/6/L del 03/04/96. A cura dell'Intergruppo istituito con D.A.n°02/96 sono state acquisite le segnalazioni progettuali pervenute fuori del termine previsto dalla nota assessoriale n.6535 del 21/12/96. Al fine, pertanto, di accelerare le procedure per l'assegnazione dei soggetti de quibus, presso i predetti enti - attesa la natura estensiva della norma in parola - gli stessi potranno trovare utilizzazione. Pertanto, le Sezioni circoscrizionale per l'impiego provvederanno all'assegnazione, tenendo presente i criteri sopra riportati, dei lavoratori aventi diritto, previo accertamento dei requisiti prescritti sulla stegua delle dichiarazioni di disponibilità effettuate ai sensi della nota assessoriale n°2508 del 04/04/96: a) utilizzando le carenze dei progetti ex art. 12, comma 10, L.R. n°85/95 ovvero ulteriori disponibilità che saranno manifestate dai soggetti utilizzatori dei predetti progetti; b) utilizzando i progetti approvati dalla C.R.I. nella seduta del 30 aprile 1996 (rivolti ai soggetti in parola) che saranno notificati con provvedimento a parte ai soggetti interessati. Qualora si fosse provveduto ad assegnare i soggetti in parola con riserva o sospendendo l'efficacia dei relativi atti, tali provvedimenti potranno espletare i propri effetti a seguito dell'entrata in vigore della L.R.06/04/96, n°24, più volte citata.


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