10/08/2020 - Feste, eventi, Ferragosto e migranti: l’ordinanza di Musumeci


Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza con delle misure restrittive per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Ferme le disposizioni di cui alle vigenti ordinanze contingibili e urgenti del presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per quanto riguarda l’esercizio di attività all’esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano le linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le medesime disposizioni si applicano anche se l’attività di ballo è offerta dagli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali. La mascherina rimane obbligatoria anche all’esterno. I sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l’esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto.

Per quanto riguarda il Ferragosto e quindi le notti dei giorni 14 e 15 agosto, ciascun esercizio commerciale che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti. Rimane il divieto assoluto di assembramento; limite massimo del 40% della capienza; obbligo di utilizzare spazi all’aperto; obbligo di indossare la mascherina. Per evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.

Tenuto conto della forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all’epidemia. La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle navi all’uopo destinate, compete all’autorità nazionale, previo parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale. È in ogni caso fissato il principio di obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all’esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19, nonché – nelle more della definizione di un eventuale Protocollo sanitario tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana – la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posta a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione. L’ordinanza è valida fino al 10 settembre 2020.


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