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Diritti e Doveri Lsu

DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


INDICE
P R E M E S S A
P A G . 3
1 . O R A R I O D I L A V O R O
P A G . 6
2 . A S S E N Z E P E R M A L A T T I A
P A G . 8
3 . P E R I O D O D I R I P O S O
P A G . 1 1
4 . C O N G E D O M A T R I M O N I A L E
P A G . 1 2
5 . P E R M E S S I R E T R I B U I T I P E R P A R T I C O L A R I M O T I V I P E R S O N A L I
O F A M I L I A R I
P A G . 1 2
6 . A S S E N Z E P E R D O N A Z I O N E S A N G U E
P A G . 1 3
7 . A S S E N Z E P E R M A T E R N I T À E A D O Z I O N I
P A G . 1 3
8 . P E R M E S S I S T U D I O
P A G . 1 5
9 . A S S E N Z A P E R E S A M I E C O N C O R S I
P A G . 1 9
1 0 . A S S E N Z E P E R C O M P A R I Z I O N E I N N A N Z I A L L ' A U T O R I T À
G I U D I Z I A R I A
P A G . 1 9
1 1 S O S P E N S I O N E P E R M O T I V I D I S T U D I O
P A G . 1 9
1 2 C O M P A T I B I L I T À E C O N O M I C A D E L L ' A S S E G N O D I U T I L I Z Z O

I N A T T I V I T À S O C I A L M E N T E U T I L I
P A G . 2 1
1 3 . S O S P E N S I O N E P E R M O T I V I D I L A V O R O
P A G . 2 1
1 4 . A S S E N Z E P E R P A R T E C I P A Z I O N I A D A T T I V I T À D I P R O T E Z I O N E
C I V I L E P E R C O N T O D E L L A C . R . I . O D I A S S O C I A Z I O N I D I
V O L O N T A R I A T O R I C O N O S C I U T I D A L D I P A R T I M E N T O D I
P R O T E Z I O N E C I V I L E
P A G . 2 4
1 5 P E R M E S S I B R E V I P E R M O T I V I P E R S O N A L I
P A G . 2 5
1 6 . S O S P E N S I O N E P E R M O T I V I P E R S O N A L I
P A G . 2 6
1 7 . S O S P E N S I O N E P E R G R A V I E D O C U M E N T A T I
M O T I V I P E R S O N A L I O F A M I L I A R I
P A G . 2 6
1 8 . T E T T O M A S S I M O A L L A S O S P E N S I O N E D A L L E A T T I V I T À
S O C I A L M E N T E U T I L I . N O R M A D I C H I U S U R A
P A G . 2 7


- 1 -



DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


1 9 . I N F O R T U N I O O M A L A T T I A P R O F E S S I O N A L E
P A G . 2 8
2 0 . P E R M E S S I P E R P A R T E C I P A Z I O N E A D A S S E M B L E E S I N D A C A L I
P A G . 2 8
2 1 . P E R M E S S I P E R C A R I C H E S I N D A C A L I
P A G . 2 9
2 2 . S C I O P E R O
P A G . 2 9
2 3 . A S S E N Z E P E R L ' E S P L E T A M E N T O D I F U N Z I O N I P U B B L I C H E
E L E T T I V E O E Q U I P A R A T E O D I C O M P O N E N T E D I S E G G I O
E L E T T O R A L E O D I R A P P R E S E N T A N T E D I L I S T A
P A G . 3 0
24. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104
P A G . 3 2
2 5 . P E R M E S S I A I L A V O R A T O R I I N P A R T I C O L A R I C O N D I Z I O N I
P S I C O - F I S I C H E P A G . 3 5
2 6 . P E R M E S S O A D O R E P E R M A L A T T I A
P A G . 3 6


27. LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
D E L L A L I B E R T À P E R S O N A L E
P A G . 3 7
2 8 . D O V E R I D E L L A V O R A T O R E
P A G . 3 7
2 9 . R I T A R D I , A S S E N Z E D A L L U O G O D I L A V O R O , A S S E N Z E
I N G I U S T I F I C A T E , M A N C A T A O S S E R V A N Z A D E I D O V E R I :
P R O C E D I M E N T I D I S C I P L I N A R I
P A G . 3 8
3 0 . S A N Z I O N I D I S C I P L I N A R I
P A G . 3 9
3 1 . A D E M P I M E N T I D E I R E S P O N S A B I L I D E G L I U F F I C I
P A G . 4 4

- 2 -



DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


PREMESSA
Lo svolgimento di attività socialmente utili non comporta l'instaurarsi di un rapporto
di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale.
I lavoratori socialmente utili impegnati presso l'Amministrazione Comunale possono
essere utilizzati nelle tipologie di attività di seguito riportate, il cui elenco è stato
approvato ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.81/2000 e dell'art.5, comma 5,
della L.R. n.24/2000 con deliberazione commissariale n.72 del 23/04/2001:
Attività amministrativa
Attività psicologica
Attività tecnica
Attività informatica
Attività ausiliaria
Attività specialistica
Attività manutentoria
Attività specialistico - manutentoria
Attività di recupero beni culturali
Attività di riattamento dei beni confiscati alla mafia
Attività socio - assistenziale
Attività socio - educativa
Attività para - scolastica
Attività di refezione
Attività di animazione
Attività di trasporto
Attività turistica
Attività di vigilanza beni patrimoniali
Altre attività istituzionali del Comune di Palermo
Tutte le attività previste dai progetti originari (es. Pubblica Istruzione ­ Turismo
­ Cimiteri).
Tali tipologie di attività ricomprendono tra l'altro anche attività esplicabili
all'esterno ed attività specialistiche:
Attività esplicabili all'esterno (elencate a mero titolo esemplificativo)
Attività di collegamento tra Uffici o comunque da espletare all'esterno in luoghi in
cui vengono svolti sia pure temporaneamente taluni compiti istituzionali dall'Ufficio
presso cui il lavoratore è utilizzato al fine di facilitare lo svolgimento dell'attività
socialmente utile;

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Censimento e rilevazione dati;
Attività di trasporto ( ad esempio in qualità di autisti assegnati presso il Settore
Cantiere Municipale - anche qualora eccezionalmente distaccati presso altri Settori
per la medesima attività di trasporto - );
Attività di trasporto salme, nell'ambito dei servizi cimiteriali;
Sopralluoghi esterni per rilevazioni relative a rischi idrologici (Ufficio di Protezione
Civile);
Attività di supporto esterno ai dipendenti aventi qualifiche tecniche (Settore
Tecnico);
Pulizia ordinaria delle caditoie;
Revisione della toponomastica stradale, consistente tra l'altro nell'applicazione della
numerazione civica ove mancante (attività rientranti nelle competenze del Settore
Toponomastica ­ Ufficio Statistica e Censimenti);
Pulizia e scerbatura del verde pubblico, nonché delle aree eventualmente assegnate al
Comune ( es. Fondo Micciulla) a seguito di confisca comminata per reati di mafia,
rientrante nelle competenze del Settore Parchi ­ Verde e Arredo Urbano.
Attività specialistiche
Sommozzatore (personale L.S.U. "ex SAILEM", assegnato presso il Comando dei VV.
UU. ­ Nucleo sommozzatori);
Attività specialistica svolta da L.S.U. aventi la qualifica di VV. FF. e sommozzatori,
impegnati per attività esterne a supporto dei tecnici dell'Ufficio Protezione Civile e
del Servizio Edilizia Pericolante;
Attività specialistica svolta da L.S.U. avente la qualifica di elettricisti, fontanieri,
falegnami, ebanisti, imbianchini, collocatori di carta da parati, idraulici, muratori,
piastrellisti, fabbri, verniciatori di mobili, tappezzieri, lavoratori dell'alluminio;
Attività specialistica svolta da L.S.U. assegnati presso il Settore Parchi ­ Verde e
Arredo Urbano, abilitati a condurre trattori, pale meccaniche, pale gommate, carri
attrezzi, cestelli elevatori, autocompattatori;
Attività di riattamento beni confiscati alla mafia (es. lavoratori distaccati presso
"Fondo Micciulla").
Ciascun lavoratore socialmente utile può essere impegnato nelle attività enucleate
purché vi sia corrispondenza tra la qualifica posseduta al momento dell'avviamento in
lavori socialmente utili ed i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento
dell'attività socialmente utile cui viene destinato.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Per i lavoratori già inseriti nel P.I.P di Tipo "A" e transitati in forza della L.R. n.2
del 31/03/2001 in lavoro socialmente utili, si terrà conto della qualifica posseduta
alla data del 31/03/2001 (data in cui i lavoratori sono stati ascritti ex lege nel bacino
regionale dei L.S.U.).
Qualora per lo svolgimento di un'attività socialmente utile contenuta
nell'elenco siano necessarie peculiari abilitazioni, o patentini, o iscrizioni in
appositi registri (ad es. portiere custode), la verifica dei requisiti è di esclusiva
competenza dei Responsabili degli Uffici Comunali, delle Aziende e delle
Istituzioni ove i lavoratori vengono utilizzati.
Le attività socialmente utili devono svolgersi, sia all'interno dei locali dei vari Settori
dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, sia
all'esterno dei suddetti locali (attività esterna di supporto ai servizi istituzionali
esterni degli Uffici) sempre nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela
della sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la diretta vigilanza e responsabilità
dei Responsabili Comunali all'uopo incaricati con provvedimento dei Dirigenti
Coordinatori delle Aree Dipartimentali, sentiti i Dirigenti Coordinatori dei
Settori ed i Dirigenti dei Servizi interessati dalle varie attività socialmente
utili.
È esclusa la possibilità di attribuire ai L.S.U. alcun tipo di responsabilità
relativa a procedimenti (o sub ­ procedimenti) amministrativi, nonché alcuna
posizione di coordinamento di altri L.S.U., eccezion fatta per l'attribuzione
dello status di incaricato del trattamento dei dati personali, anche sensibili,
status attribuito dal Responsabile del trattamento per le operazioni materiali
connesse allo svolgimento delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli
effetti della normativa posta a tutela della privacy.
I L.S.U., pur mantenendo nell'ambito dell'organizzazione una posizione
formalmente estranea all'apparato organizzativo strettamente inteso ­ in
carenza di un rapporto di lavoro e dunque di un rapporto di servizio con
l'Amministrazione comunale -, risultano, tuttavia, a tutti gli effetti inseriti
all'interno delle UU.OO., svolgendo compiti di supporto all'attività
amministrativa, tecnica, contabile, etc., etc., espletata in via principale dai
dipendenti comunali. L'esigenza di risalire, da un punto di vista organizzativo,
al lavoratore socialmente utile, che ha partecipato e contribuito
all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente attraverso le proprie
prestazioni lavorative, rivesta oggi una duplice finalità: da un lato contribuisce

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


a dare giusto riconoscimento all'operato di tali soggetti all'interno del contesto
organizzativo di riferimento, dall'altro risponde all'interesse
dell'Amministrazione Comunale di utilizzare tali lavoratori in maniera
funzionale alle proprie esigenze. Si ritiene opportuno per le esigenze di una
moderna pubblica amministrazione sempre più improntata alla cultura del
risultato e non del mero adempimento, che i lavoratori socialmente utili
rendano possibile la riconoscibilità del loro operato apponendo la propria sigla
identificativa sugli atti amministrativi o tecnici alla cui produzione hanno
partecipato, attraverso la loro attività di supporto prestata all'interno delle
UU.OO., sia pur con le modalità e con le limitazioni direttamente riconducibili
al quadro normativo di riferimento.
Non si considerano rilevanti ai fini del precedente capoverso tutte le mere operazioni
materiali che non comportino l'instaurazione di un rapporto di servizio e dunque una
qualsivoglia forma di immedesimazione organica tra il lavoratore socialmente utile e
l'Amministrazione Comunale.
1.
ORARIO DI LAVORO
Il lavoratore deve essere impiegato per un orario settimanale di 20 ore, con un
minimo di 4 ore giornaliere ed un massimo di 8 ore giornaliere, cui si aggiungono le
eventuali ore di integrazione autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
Qualora l'orario di servizio di un lavoratore superi le 6 ore di attività dovrà
essere osservato un intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti.
Il limite minimo di 4 ore giornaliere viene derogato nel caso in cui l'orario di
servizio settimanale sia articolato su 6 giorni.
Il Dirigente di ciascun Ufficio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
può articolare l'orario settimanale nella maniera che ritiene più rispondente alle
esigenze funzionali della struttura cui è preposto, consentendo la flessibilità sia in
entrata che in uscita fino ad un massimo di 60 minuti.
Sarà cura degli Uffici, una volta determinato l'orario di servizio dei lavoratori,
modificarlo solo in presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio e/o del
lavoratore, sempre che siano trascorsi almeno tre mesi dall'ultima modifica.
Solo per sopravvenute esigenze di servizio, il lavoratore può effettuare ore A.S.U.
in eccedenza, previa autorizzazione del Responsabile.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Nel caso in cui si siano effettuate ore A.S.U. in eccedenza, il lavoratore potrà
godere entro il mese successivo di un pari numero di ore di riposo e in alcun caso
non potranno essere considerate anticipazione di ore di integrazione.
Determinata l'articolazione dell'orario di servizio, ove l'impegno ricada in un
giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore ha diritto all'astensione dalle attività
socialmente utili ed all'erogazione del sussidio, ma non compete l'eventuale
trattamento integrativo che deve essere corrisposto esclusivamente per le giornate di
effettiva presenza.
Per straordinarie esigenze, connesse all'attività socialmente utile, il lavoratore è
tenuto a prestare la propria attività lavorativa nei giorni feriali eventualmente fino
alle ore 22, nonché nei giorni festivi sempre fino alle ore 22 qualora ciò sia
preventivamente stabilito dal dirigente nell'articolazione dell'orario di lavoro, fermo
restando quanto disposto al comma precedente e a quello seguente.
Per particolari esigenze (connesse alla professionalizzazione dei lavoratori
socialmente utili in vista di procedure di stabilizzazione in itinere) che
comportino l'utilizzo degli stessi oltre le ore 22,00, gli Uffici dovranno chiedere
la deroga all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate,
che provvederà a concederla entro otto giorni dalla richiesta e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi eventualmente prorogabile; ciò nel rispetto
delle normative di sicurezza sul lavoro da parte degli Uffici e dei Soggetti
utilizzatori.
Nell'arco del mese il lavoratore può essere impegnato per una sola domenica e
per non più di otto ore (comprese eventuali ore di integrazione nella misura massima
di quattro), e previo obbligatorio preavviso di almeno tre giorni. Le ore effettuate
(eccezion fatta per quelle retribuite a titolo di integrazione) danno diritto ad un pari
numero di ore di riposo compensativo da fruire anche in unica soluzione entro e non
oltre il mese successivo; il lavoratore può essere utilizzato nei giorni festivi
infrasettimanali con le stesse modalità della domenica.
Il rifiuto del lavoratore a prestare attività lavorativa nel giorno di domenica o
festivo infrasettimanale, deve essere segnalato all'Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate e comporterà l'attivazione di un procedimento
disciplinare.
L'integrazione salariale non effettuata nel mese, può essere recuperata entro
quello successivo con le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio di
appartenenza, dopo che il lavoratore socialmente utile abbia svolto l'integrazione di

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


quel mese : esempio le ore di integrazione non effettuate nel mese di febbraio,
possono essere recuperate nel mese di marzo, dopo che sono state effettuate le ore di
integrazione previste per il mese di marzo. Nel caso di lunghi periodi di assenza dal
lavoro per malattia, infortunio e maternità si può recuperare solo l'integrazione
dell'ultimo mese.
2.
ASSENZE PER MALATTIA
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione
dell'assegno. Il lavoratore, in analogia a quanto previsto per il personale comunale
dal C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL., ha diritto ad assentarsi per motivi di
salute per un periodo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi.
Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i giorni
festivi o non lavorativi (quali il sabato e la domenica), nonché i giorni in cui il
lavoratore ­ in base al proprio orario di servizio ­ non presti la propria attività.
Quanto sopra, come è ovvio, si applica nel caso in cui il lavoratore assente per
malattia non rientri in servizio il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo
(o non lavorativo) o il primo giorno lavorativo successivo ad un giorno in cui egli
non ha prestato la propria attività in quanto non previsto dall'orario di servizio.
Superato il suddetto periodo, nel caso di malattia protratta nel tempo e
adeguatamente certificata, il lavoratore può astenersi dal lavoro per un ulteriore
periodo di 30 giorni, sempre nell'ambito dell'anno solare, ma non ha diritto
all'assegno, né all'eventuale recupero dell'integrazione.
Il superamento dei 90 giorni di malattia retribuita deve essere comunicato
dall'Ufficio ove il lavoratore presta servizio all' Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate.
In ogni caso, per patologie gravi, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza
dovuti esclusivamente a terapie salvavita ed altre assimilabili, quali l'emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da A.I.D.S.,
debitamente certificati dalla competente A.S.L. o struttura convenzionata. In tali
giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'assegno.
Le ore d'integrazione salariale, relative all'ultimo mese di assenza per malattia
possono essere recuperate entro il mese successivo, secondo quanto previsto
dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio
di appartenenza.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Qualora un lavoratore, che abbia superato il monte giorni di malattia (pari a 90
giorni nell'arco dell'anno solare) ed abbia fruito anche di ulteriori 30 giorni di
malattia "senza assegno", continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di
continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi delle attività
socialmente utili, dovrà presentare istanza di "sospensione per malattia", allegando
idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi
di malattia grave tale da comportare un'inabilità temporanea a recarsi presso il luogo
di prestazione dell'attività socialmente utile.
L'istanza di "sospensione per malattia" deve essere presentata all'Ufficio ove il
lavoratore presta servizio, che la trasmetterà all'Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate per la relativa autorizzazione, unitamente alla
documentazione prodotta dal lavoratore.
Ovviamente, il lavoratore, cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà
l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio.
Il lavoratore alla fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio c/o
l'Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate e all'Ufficio
Provinciale del Lavoro.
Nel caso in cui il periodo di "sospensione per malattia" si protragga (senza
soluzione di continuità) oltre la fine dell'anno solare in cui lo stesso ha avuto inizio,
il lavoratore fino al suo rientro in servizio sarà sempre considerato in "sospensione
per malattia" e non percepirà quindi l'assegno di utilizzo.
Al rientro in servizio del lavoratore, l'Ufficio è onerato di determinare il numero
di giorni di malattia retribuita e non retribuita ed il numero dei giorni di riposo di cui
lo stesso può fruire dalla data del rientro fino al termine dell'anno solare in corso.
Tali periodi devono essere calcolati tenendo conto del periodo lavorativo
intercorrente tra la data del rientro in servizio e la fine dell'anno solare.
In mancanza di idonea documentazione rilasciata dall'A.S.L. il lavoratore che
superi i periodi di malattia retribuita e non retribuita sarà considerato assente
ingiustificato e passibile di esclusione dalle attività socialmente utili.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, salvo comprovato impedimento. L'eventuale prosecuzione dell'assenza dovrà
essere comunicata tra le ore 08,00 e le ore 09,00 antimeridiane.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Nel caso di mancata comunicazione l'assenza viene considerata "assenza
ingiustificata" ed il lavoratore può incorrere in sanzioni disciplinari.
Qualora si verifichi un superamento monte giorni malattia, e non sia pervenuta
alcuna richiesta di sospensione per malattia o una documentazione da parte
dell'A.S.L. che attesti una terapia salvavita, l'Ufficio ove il lavoratore presta servizio
è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza ingiustificata dello stesso.
Il lavoratore è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine ricada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
I certificati di malattia devono essere custoditi presso l'Ufficio in cui il
lavoratore presta servizio. L'Ufficio di appartenenza può disporre il controllo della
malattia attraverso la competente A.S.L..
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato
motivo, l'Ufficio ove lo stesso svolge l'attività invierà all'Ufficio ASU richiesta di
avvio di procedimento disciplinare allegando originale o copia conforme della
comunicazione del referto del medico fiscale. L'Ufficio ASU definite le procedure
amministrative connesse al procedimento disciplinare, procederà ad irrogare la
sanzione ed alla decurtazione dell'ASU per i giorni decorrenti dal primo giorno di
malattia e per un massimo di dieci giorni.
In assenza di idonea giustificazione, richiesta al lavoratore, rispetto alla
comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L., l'assenza per malattia sarà
considerata assenza ingiustificata. L'applicazione della sanzione è esclusa
esplicitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi
già accertati da precedente visita di controllo. Per l'eventuale successivo periodo di
assenza, e cioè a decorrere dall'11° giorno dall'inizio della malattia, potrà essere
operata l'ulteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50%,
esclusivamente nel caso in cui il lavoratore si sia sottratto a successiva visita.
Al fine di una corretta applicazione dei citati principi, si evidenzia che l'assenza
per malattia è sottratta alla sanzione della decadenza dal trattamento economico
solo in presenza delle concomitanti condizioni: giustificabilità della mancata
presenza alla visita di controllo; e successivo accertamento sanitario in ordine
all'inabilità temporanea al lavoro. Il lavoratore quindi avrà cura di sottoporsi
tempestivamente a visita presso gli Uffici sanitari della A.S.L..

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Il lavoratore che durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può
essere reperito.
Il lavoratore assente per malattia, pure in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 17,00 alle ore 19,00.
Qualora il lavoratore debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche o accertamenti specialistici, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'Ufficio di appartenenza.
In caso di assenza per accertamenti sanitari e/o visite specialistiche effettuate
sia in strutture private che presso le ASL che erogano le prestazioni, e comunque
durante l'orario di lavoro, il certificato dello specialista dovrà sempre e comunque
essere accompagnato da quello del medico curante.
3.
PERIODO DI RIPOSO
Le attività di lavori socialmente utili devono essere organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo durante il quale viene
corrisposto l'assegno.
Il periodo di riposo spettante al lavoratore è determinato in base all'impegno
complessivo settimanale previsto per ciascuna originaria tipologia progettuale ed alla
distribuzione dello stesso nell'arco della settimana.
Periodo di riposo spettante per tipologia di attività socialmente utili:
Attività Socialmente Utili "ex SAILEM - SEDA"
Impegno lavorativo per settimana
N° giorni di riposo
5 28
6 32
Attività Socialmente Utili "Palermo Lavoro"
Impegno lavorativo per settimana
N° giorni di riposo
5 28
4 22
3 17


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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Qualora, nel corso dell'anno solare, venga modificato l'orario di servizio del
lavoratore nei termini previsti al paragrafo 1), si deve rideterminare il numero dei
giorni di riposo spettanti allo stesso.
Il lavoratore può usufruire del periodo di riposo, o frazione di esso, solo dopo
averlo maturato e previa autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio ove
presta servizio. In via eccezionale, la fruizione di un giorno di riposo può essere
autorizzata telefonicamente.
Le ore d'integrazione salariale, relative al periodo in cui il lavoratore usufruisce
del periodo di riposo, possono essere recuperate entro il mese successivo secondo
quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal
Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
Il periodo di riposo è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero anche di un solo giorno.
4.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il lavoratore, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso
retribuito di quindici giorni di calendario, con decorrenza dal giorno del matrimonio.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all'Ufficio di appartenenza la data del
matrimonio.
Per tale periodo al lavoratore compete l'assegno.
Le ore di integrazione salariale, relative a tale periodo, possono essere recuperate
sempre entro il mese successivo, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del
punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
5.
PERMESSI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O
FAMILIARI
Al lavoratore possono essere concessi permessi retribuiti nella misura di tre
giorni complessivi (12 ore A.S.U.) per anno solare per particolari motivi personali
o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli
.
Inoltre, il lavoratore in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo
grado o affini entro il primo grado, o di altre persone conviventi risultanti tali dallo
stato di famiglia (vedi tabella in calce pag.46), può usufruire di un permesso

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


retribuito di tre giorni consecutivi per evento, da fruirsi entro sette giorni dalla data
del decesso, opportunamente documentato all'Ufficio di appartenenza..
Le relative ore di integrazione salariale possono essere recuperate entro il mese
successivo, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità
fissate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza
6.
ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE
Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dalle attività il giorno in cui effettua la
donazione del sangue.
Lo stesso deve produrre all'Ufficio di appartenenza il certificato attestante
l'avvenuta donazione. Per tale giorno al lavoratore compete l'assegno. Le ore di
integrazione possono essere recuperate entro il mese successivo secondo quanto
previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile
dell'Ufficio di appartenenza.
7.
ASSENZE PER MATERNITÀ E ADOZIONI
Alle lavoratrici è riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità
previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, durante il quale viene loro corrisposta
un'indennità pari all'80% dell'importo dell'assegno.
Le lavoratrici interessate possono beneficiare della flessibilità della maternità (un
mese prima e quattro dopo il parto) così come disposto dal D. Lgs. 26 marzo 2001,
n.151, sempre che non abbiano usufruito dell'interdizione anticipata o che la stessa
sia cessata nelle prime fasi della gestazione.
Detta flessibilità può essere richiesta dall'interessata al Dirigente dell'Ufficio ove
presta servizio tramite il modulo allegato alla circolare n.17 del 21/08/2003
dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
Al periodo di astensione obbligatoria per maternità è equiparato a tutti gli effetti
il periodo di interdizione; le lavoratrici interessate possono usufruire di detto
beneficio recandosi all'Ufficio Provinciale del Lavoro munite di apposita
certificazione medica rilasciata dal proprio ginecologo.
La lavoratrice deve presentare all'Ufficio presso il quale presta servizio la relativa
documentazione.
Sarà cura dell'Ufficio trasmettere la documentazione all'Ufficio Attività
Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate la data dalla quale la lavoratrice
trovasi in astensione obbligatoria.

- 13 -



DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto, vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria di cui la lavoratrice godrà dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla nascita il certificato di
nascita del bambino, avvalendosi dell'autocertificazione.
Durante il periodo di astensione obbligatoria e/o interdizione anticipata dal
lavoro, continuano a maturare i giorni di riposo e di malattia.
Non è riconosciuta, ai sensi della circolare n.100/98 del Ministero del Lavoro,
l'astensione facoltativa.
La lavoratrice madre (o in alternativa il padre), qualora sia impegnata a tempo
pieno (cioè per 36 ore settimanali) può fruire dei permessi per "allattamento". Tali
permessi, pari a 2 ore giornaliere, sono autorizzati dall'Ufficio di appartenenza. Le
lavoratrici madre che fruiscono dei permessi per allattamento sono tenute ad
effettuare entro il mese di riferimento tutte le ore di integrazione relative ai giorni in
cui è effettivamente presente. Qualora la stessa non ottemperi e non abbia recuperato
le ore di integrazione non recuperate, l'Ufficio di appartenenza procederà alla
proporzionale riduzione dei permessi.
Le ore di integrazione relative all'ultimo mese di assenza per maternità possono
essere recuperate dalla lavoratrice entro il mese successivo alla data del suo rientro in
servizio, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità
fissate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
Alle lavoratrici impegnate per sole 20 ore settimanali, i permessi per allattamento
possono essere riconosciuti nella misura di un'ora per ciascuna giornata in cui le
stesse prestano la propria attività in base all'orario di servizio predisposto
dall'Ufficio di appartenenza, a prescindere dal numero di ore lavorative giornaliere.
Nel caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato.
Alle lavoratrici socialmente utili non è applicabile l'istituto del congedo parentale
così come previsto dall'art.65 del D. Lgs. n.151/2001 e sancito dal parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Capo di Gabinetto del Ministero per le Pari
Opportunità reso con nota n.1101/2002/Gab./rb del 12/11/2002.
****************************
1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima
dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero
richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura
adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito
entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non
richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo
non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi
dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
8.
PERMESSI STUDIO
1. Ai lavoratori socialmente utili sono concessi permessi retribuiti nella misura
massima di 100 ore individuali per ciascun anno solare. Il limite massimo del
3% dei lavoratori in servizio cui può essere riconosciuto il permesso di cui alla
presente Disciplina è da intendersi con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione (da intendersi
come frequenza) a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al
comma 1, per concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
priorità:
a) Lavoratori che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e se studenti
Universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;
b) Lavoratori che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti, esclusi il primo,
fermo restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la
condizione di cui alla lettera a);

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


c) Lavoratori ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nella condizione di cui alle lettere a) e b);
4. Nell'ambito di ciascun fattispecie di cui al comma 3, la precedenza è accordata
ai lavoratori che frequentino corsi di studio della scuola inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post universitari.
5. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri nei comma 3 e 4 sussista ancora
parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i lavoratori che non abbiano
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
6. Qualora vi siano ancora disponibilità nell'ambito del 3% sono ammessi al
beneficio:
a) i lavoratori iscritti presso l'Università ubicata in città diversa da questo
Comune;
b) i lavoratori iscritti a corsi di studi post-universitari;
c) i lavoratori che studiano per il conseguimento della seconda laurea.
7. Gli studenti iscritti a corsi di studi post-universitari e quelli che studiano per il
conseguimento della seconda laurea nonché i lavoratori di cui al comma 3.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i lavoratori
interessati debbono presentare prima dell'inizio dei corsi, il certificato
d'iscrizione e al termine degli stessi l'attestato di partecipazione e quello degli
esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati dovranno essere recuperati. I lavoratori
dovranno debitamente documentare la partecipazione alle lezioni e produrre la
certificazione degli esami sostenuti inerenti le materie previste dal piano studi
relativi all'anno si frequenza.
9. Ai lavoratori a cui verranno concessi i permessi per motivi di studio di 100 ore
è riservata la facoltà di utilizzare n.12 ore, nell'ambito delle 100, per la
preparazione di esami o per il disbrigo di pratiche di segreteria relative al
corso frequentato.
10. Il personale interessato ai corsi di studio ha diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
11. La domanda per la concessione dei permessi deve essere presentata presso
L'Ufficio A.S.U. improrogabilmente entro il 30 novembre di ogni anno a valere
dal 1 gennaio dell'anno successivo.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Di tale richiesta l'Ufficio A.S.U. darà comunicazione all'Ufficio di
appartenenza del lavoratore.
12. Le eventuali domande presentate successivamente potranno essere prese in
considerazione solo se non è stata raggiunta la percentuale del 3%.
13. Gli iscritti al primo anno di corso universitario, alla domanda dovranno
allegare il certificato di iscrizione e il piano di studio con l'indicazione degli
esami previsti per il primo anno. Nel caso in cui si frequentino corsi di scuola
superiore di secondo grado oltre al certificato di iscrizione gli iscritti
dovranno presentare il relativo calendario delle lezioni.
14. Gli iscritti ad anni di corso successivo al primo dovranno allegare oltre al
certificato di frequenza ed al certificato degli esami sostenuti il piano di studio
dell'anno a cui sono iscritti. E' consentita la presentazione del certificato degli
esami sostenuti entro la sessione riferita all'anno del corso frequentato, anche
se la data dell'esame è collocata nell'anno successivo a quello di utilizzo dei
permessi.
15. Per il personale che frequenti corsi di studio (universitari, para-universitari
ecc.) per i quali non è richiesto l'obbligo di frequenza, la concessione dei
permessi retribuiti è subordinata alla presentazione di una attestazione
rilasciata dalla struttura da cui si evince che le ore concesse sono state
utilizzate per la frequenza dei corsi, unitamente alla documentazione attestante
gli esami sostenuti anche se con esito negativo.
16. Nel caso di scuola secondaria il permesso è legato alla frequenza dell'anno di
corso dimostrato da apposito certificato rilasciato dalla scuola.
17. Qualora le certificazioni sopra specificate risultino irregolari o non vengano
presentate affatto, i permessi eventualmente fruiti dovranno essere recuperati
a seguito delle segnalazioni che l'Ufficio A.S.U. farà all'Ufficio ove il
lavoratore socialmente utile presta la sua attività.
18. Sulla base delle domande presentate verrà formulata una graduatoria
definitiva, aggiornata annualmente, che verrà affissa presso l'Ufficio A.S.U.
19. La formulazione di tale graduatoria non sarà necessaria se i lavoratori
richiedenti non superino il limite del 3% mentre, nel caso contrario sarà basata
sui criteri stabiliti dal comma 1 e nel caso questi non siano ancora sufficienti,
si darà la precedenza a chi non ha mai usufruito dei permessi per motivi di
studio.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


20. La documentazione presentata dai richiedenti verrà vagliata dall'Ufficio A.S.U.
sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dal presente regolamento.
Successivamente verrà stilata una graduatoria provvisoria entro 20 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande per permessi studio.
Tale graduatoria provvisoria sarà conoscibile mediante affissione presso
l'Ufficio A.S.U. che informerà tutti i Settori ed Uffici per darne ampia
diffusione; i lavoratori interessati avranno 10 giorni di tempo dalla data di
affissione per presentare osservazioni o memorie documentate al fine di
comprovare una loro eventuale diversa posizione in graduatoria.
21. I permessi di 100 ore annue sono usufruibili in corrispondenza dell'anno
scolastico/accademico per il quale sono stati concessi, e vanno riconosciuti
con esclusivo riferimento all'anno solare.
22. Le ore di permesso in misura di 100/anno vengono concesse per ogni anno
previsto dal corso di studi frequentato.
23. Nella durata complessiva dei permessi (100 ore) è compreso anche il tempo
necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi;
24. La durata del permesso deve essere tale da assicurare il corretto espletamento
del servizio, per cui sia nel caso in cui il permesso assorba l'intera giornata,
sia nel caso in cui ne assorba solo una parte, deve essere debitamente
programmata con il proprio Dirigente.
25. Sempre a garanzia del corretto espletamento del servizio, si stabilisce di
predisporre col proprio responsabile un calendario dei permessi relativi al
diritto allo studio con cadenza mensile.
26. Le richieste di permesso inoltrate, prescindendo dalla programmazione di cui
al comma 2, potranno anche non essere concesse nel caso di indifferibili
esigenze di servizio.
27. Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno solare di
competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.
28. Il lavoratore, al quale è stata concessa la possibilità di usufruire di permessi
retribuiti per studio potrà, nel corso dell'anno, rinunciare all'utilizzo dei
permessi medesimi e, qualora parzialmente fruiti, dovranno essere recuperati.
Il lavoratore è tenuto a fare pervenire all'Ufficio A.S.U. apposita
comunicazione scritta di rinuncia.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


9.
ASSENZA PER ESAMI E CONCORSI
Il lavoratore può usufruire, nel corso dell'anno solare di 6 giorni di assenza per
sostenere esami attitudinali o necessari al conseguimento di titoli di studio,
recuperando le ore A.S.U. entro il mese successivo.
Il lavoratore può, altresì, usufruire, nel corso dell'anno solare, di 6 giorni per
partecipare a concorsi senza recupero delle ore A.S:U.
Le assenze giustificate di cui sopra sono limitate ai giorni di svolgimento delle
prove.
Il lavoratore è tenuto a produrre all'Ufficio di appartenenza, al rientro in
servizio, l'attestazione da cui risulti che ha sostenuto la prova, con facoltà di
avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione.
In caso contrario, sarà considerato assente ingiustificato.
Le ore di integrazione non effettuate per le assenze in argomento potranno essere
recuperate entro il mese successivo, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso
del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza..
10. ASSENZE
PER
COMPARIZIONE
INNANZI
ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
Il lavoratore socialmente utile invitato dall'Autorità Giudiziaria può usufruire di
un giorno di assenza retribuita (4 ore A.S.U.) solo nel caso in cui è chiamato a
rendere testimonianza.
Dette assenze saranno giustificate da attestazione rilasciata dalla predetta
Autorità che il lavoratore dovrà consegnare presso l'Ufficio ove presta servizio, le
ore di integrazione possono essere recuperate entro il mese successivo secondo
quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal
Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
11. SOSPENSIONE PER MOTIVI DI STUDIO
Il lavoratore, per motivi di studio e/o per la preparazione di esami debitamente
documentati, può chiedere un periodo di sospensione dall'attività lavorativa e
dall'assegno per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio,
corsi universitari e post ­ universitari, scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali o legalmente riconosciuti. La durata complessiva
di tale periodo, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


concessione della sospensione, non può superare i dodici mesi (anche non
continuativi) nell'arco delle attività socialmente utili.
Il lavoratore durante il periodo di sospensione non ha diritto all'assegno e non
può successivamente recuperare né le "ore A.S.U.", né le relative "ore di
integrazione".
L'istanza, corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei motivi
per cui la sospensione viene richiesta (con facoltà di avvalersi dell'istituto
dell'autocertificazione) deve essere inoltrata all'Ufficio di appartenenza, che la
trasmetterà per l'autorizzazione all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate, munita del proprio nulla - osta.
Il lavoratore che si avvalga dell'istituto dell'autocertificazione deve allegare
all'istanza apposita dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema di seguito
riportato, recante in calce la sottoscrizione non autenticata e la copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità:
"Il sottoscritto ______________, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 della L. n. 15/68 e richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per
le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché
della sanzione della decadenza dagli elenchi delle attività S.U.
obbligatoriamente applicabile nei suoi confronti da parte di codesta
Amministrazione, dichiara, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che il
periodo di sospensione per motivi di studio è richiesto in quanto
___________________"
Le istanze pervenute all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate, prive o del nulla - osta dell'Ufficio e della documentazione
comprovante i motivi per cui è richiesta dal lavoratore la sospensione, saranno
restituite all'Ufficio che le ha trasmesse.
Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto dall'Ufficio
Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate la comunicazione che il
periodo di sospensione è stato autorizzato.
In caso contrario, sarà considerato assente ingiustificato.
Sarà cura dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate
effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, procedendo - in
caso di accertata mendacità ­ alla revoca dell'assegnazione del lavoratore ed alle
dovute segnalazioni di reato alle autorità competenti.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


L'Ufficio di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di
malattia e di riposo spettanti al lavoratore, nonché di comunicare all'Ufficio Attività
Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate ed all'Ufficio Provinciale del
Lavoro l'effettivo rientro in servizio dello stesso.
Pertanto, nel caso di un lavoratore che abbia diritto nell'arco di dodici mesi a 28
giorni di riposo e a 90 giorni di malattia e che sia stato autorizzato a fruire di un
periodo di sospensione di 4 mesi, si dovrà ridurre il periodo di riposo a 19 giorni
(28:12x8) ed il periodo di malattia a 60 giorni (90:12x8).
Il lavoratore alla fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio c/o
l'Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
12. COMPATIBILITÀ ECONOMICA DELL'ASSEGNO DI UTILIZZO IN
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad
attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e
coordinata, iniziate successivamente all'immissione in servizio. Per attività di lavoro
occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il
mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti
di . 3.718,49 lorde percepite nell'arco temporale di svolgimento delle attività
socialmente utili.
L'assegno è altresì cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo
determinato parziale, iniziato successivamente all'immissione in servizio, nei limiti di
. 309,87 lorde mensili.
Si precisa, inoltre, che nei predetti importi non viene considerato l'importo
integrativo salariale mensile.
13. SOSPENSIONE PER MOTIVI DI LAVORO
L'assegno per lavori socialmente utili non è compatibile con lo svolgimento di
attività di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato che comporta
"ipso iure" la decadenza dallo status di L.S.U., né con lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato a tempo determinato con contratto a termine a tempo pieno.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


In quest'ultimo caso, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente
con le esigenze delle attività socialmente utili, concedere al lavoratore un periodo di
sospensione dall'utilizzazione in lavori socialmente utili.
Tale sospensione può essere concessa con gli stessi termini e modalità e
sempre che sussistano le condizioni di compatibilità economica di cui all'art.8,
comma 4) del D. Lgs. N.468/97, anche con riferimento ai contratti di
collaborazione continuata e coordinata. In tale ultima ipotesi l'istanza di
sospensione ha natura facoltativa anche per il lavoratore, ove quest'ultimo sia
nelle condizioni di assicurare la presenza giornaliera alle attività socialmente
utili, senza in alcun modo pregiudicare l'effettivo svolgimento di queste
ultime.
Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente (come
previsto dal D. Lgs. n.81/2000) i 12 mesi, anche consecutivi, nel periodo
intercorrente tra il 22/04/2000 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n.81/2000) e
la data di "stabilizzazione" (o comunque di fuoriuscita dal precariato) del
lavoratore.
Il lavoratore durante il periodo di sospensione non ha diritto all'assegno e non
può successivamente recuperare né le ore "A.S.U.", né le ore "di integrazione".
Per l'autorizzazione della sospensione per motivi di lavoro, il lavoratore deve
presentare all'Ufficio di appartenenza, con congruo anticipo, apposita istanza, alla
quale deve essere allegata ­ a pena di improcedibilità della stessa ­ la
documentazione comprovante l'attività che si andrà a svolgere, con facoltà di
avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione.
In tal caso all'istanza deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva
redatta secondo lo schema di seguito riportato, recante in calce la sottoscrizione non
autenticata e la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità:
"Il sottoscritto ______________, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 della L. n. 15/68 e richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per
le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché
della sanzione della decadenza dagli elenchi delle attività S.U.
obbligatoriamente applicabile nei suoi confronti da parte di codesta
Amministrazione, dichiara, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, che il
periodo di sospensione per motivi di lavoro è richiesto in quanto
___________________"

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Nella dichiarazione sostitutiva deve essere indicato il datore di lavoro e
l'indirizzo dello stesso, per i successivi controlli da effettuarsi a cura dell'Ufficio
Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
Sarà cura dell'Ufficio di appartenenza trasmettere l'istanza per l'autorizzazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate, munita del
relativo nulla ­ osta.
Le istanze pervenute all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate prive del nulla ­ osta dell'Ufficio o della documentazione
comprovante i motivi per cui il lavoratore ha richiesto la sospensione saranno
restituite all'Ufficio che le ha trasmesse.
Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto
dall'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate la
comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato.
In caso contrario sarà considerato assente ingiustificato.
Sarà cura dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate
effettuate le dovute comunicazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro, nonché
verificare successivamente il contenuto delle dichiarazioni sostitutive, procedendo ­
in caso di accertata mendacità ­ alla revoca dell'assegnazione del lavoratore ed alle
dovute segnalazioni di reato alle autorità competenti.
L'Ufficio di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di
malattia e di riposo spettanti al lavoratore, nonché di comunicare all'Ufficio Attività
Socialmente Utili e risorse non Contrattualizzate ed all'Ufficio Provinciale del
Lavoro l'effettivo rientro in servizio dello stesso.
Pertanto, nel caso di un lavoratore che abbia diritto nell'arco di dodici mesi a 28
giorni di riposo e a 90 giorni di malattia e che sia stato autorizzato a fruire di un
periodo di sospensione di 4 mesi, si dovrà ridurre il periodo a 19 giorni (28 : 12 x 8)
ed il periodo di malattia a 60 giorni (90 : 12 x 8).
Si precisa che nei casi eccezionali (quali ad es. supplenze scolastiche) in cui il
lavoratore non possa presentare con congruo anticipo l'istanza di sospensione,
l'Ufficio di appartenenza potrà trasmettere la pratica a mezzo fax raccordandosi
telefonicamente con l'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate per la relativa autorizzazione.
Il lavoratore alla fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio c/o
l'Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI



14.
ASSENZE PER PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE PER CONTO DELLA C.R.I. O DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO RICONOSCIUTE DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE
CIVILE
Al lavoratore che aderisce ad associazioni di volontariato riconosciute dal
Dipartimento Protezione Civile possono essere concessi:
1. Assenze retribuite (assegno A.S.U.) nella misura di trenta giorni, anche
continuativi, e fino ad un massimo di novanta giorni nell'arco di un anno per
la partecipazione ad operazioni di soccorso in caso di emergenza nazionale;
2. In caso di emergenza internazionale le assenze di cui al punto1) possono
essere elevate fino a sessanta giorni per un totale di 180 giorni in anno;
3. Assenze retribuite (esclusivamente assegno A.S.U. e A.N.F.) per la
partecipazione ad attività di pianificazione e simulazione fino ad un periodo
non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni
nell'anno.
La richiesta all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate
finalizzata alla sospensione dalle attività socialmente utili dovrà essere presentata
dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono per consentire la
partecipazione ad attività addestrative o di simulazione di emergenza.
In caso di comprovata emergenza la documentazione suddetta può essere
presentata successivamente.
La richiesta dovrà essere avanzata, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento dell'attività, oltre che dal sottoscritto anche dall'associazione, dall'ente o
organo statale preposta a rimborsare al Comune di Palermo gli oneri conseguenti alla
mancata utilizzazione del lavoratore socialmente utile (oneri assegno A.S.U. o
A.N.F.) anticipate dal Comune di Palermo.
Le assenze di cui ai punti 1) e 2) saranno rimborsate previa istanza presentata
dall'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate al
Dipartimento della Protezione Civile tramite la Prefettura competente, specificando
la qualifica professionale, la retribuzione giornaliera per le giornate in cui si è
assentato dal servizio, l'evento cui si riferisce il rimborso e le modalità di

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


accreditamento. Dette disposizioni si applicano anche in attività svolte all'estero
preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.
Qualora il lavoratore socialmente utile, per le attività di volontariato svolte
percepisca una indennità, questa deve considerarsi compatibile con l'assegno A.S.U.
fino alla concorrenza dell'importo delle spese sostenute e debitamente documentate
per viaggio e soggiorno.
Per la parte eccedente, valgono i limiti previsti dal punto 12 della Disciplina.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge 11 agosto 1991, n.266, nonché
dal regolamento approvato con D.P.R. del 21 settembre 1994, n.613 per consentire la
partecipazione alle attività di protezione civile, gli Uffici ove i lavoratori interessati
prestano servizio possono disporre idonea articolazione degli orari di lavoro,
dandone comunicazione all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate.
I lavoratori richiamati in servizio attivo (di volontariato) da parte della C.R.I.
possono usufruire di un periodo di sospensione dalle attività socialmente utili in
relazione a quanto indicato nel precetto della C.R.I..
Durante detto periodo il lavoratore socialmente utile ha diritto all'A.S.U. dal
secondo giorno e fino al secondo mese di precetto.
Dal primo giorno del terzo mese e fino alla fine del precetto medesimo il
lavoratore socialmente utile sarà a carico della C.R.I. e del Ministero della Difesa.
La richiesta con allegato il precetto dovrà essere sottoscritta dal rappresentante
provinciale della C.R.I.
15. PERMESSI BREVI PER MOTIVI PERSONALI
Il lavoratore, per motivi personali, può usufruire di permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero (ore A.S.U.) previa
autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
Tali permessi non possono superare le 36 ore annue complessive.
Il lavoratore può recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal
Responsabile dell'Ufficio di appartenenza; qualora il lavoratore non recuperi le ore
entro il mese successivo le stesse non saranno considerate ai fini della
quantificazione dell'assegno a.s.u..

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


16. SOSPENSIONE PER MOTIVI PERSONALI
Il lavoratore può chiedere la sospensione per motivi personali entro il limite di
20 ore nell'arco dell'anno solare..
La sospensione per motivi personali viene concessa con riduzione proporzionale
dell'assegno di utilizzo e le ore di sospensione concesse non possono essere
recuperate.
L'autorizzazione della sospensione per motivi personali è di esclusiva
competenza dell'Ufficio ove il lavoratore presta servizio.
Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima che la sospensione sia stata
autorizzata.
In caso contrario, sarà considerato assente ingiustificato.
Le assenze dei lavoratori dovute a motivi personali una volta autorizzate, devono
essere comunicate all' Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
17. SOSPENSIONE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI PERSONALI O
FAMILIARI
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze delle
attività socialmente utili, concedere al lavoratore un periodo di sospensione
dall'utilizzazione in lavori socialmente utili in presenza di gravi e documentati motivi
personali o familiari.
Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente i 12 mesi,
anche non continuativi, sino alla data di "stabilizzazione" (o comunque di
fuoriuscita dal precariato) del lavoratore.
Il lavoratore durante il periodo di sospensione non ha diritto all'assegno e non
può successivamente recuperare né le ore "A.S.U.", né le ore "di integrazione".
Per l'autorizzazione della sospensione per gravi motivi personali o familiari , il
lavoratore deve presentare all'Ufficio di appartenenza, con congruo anticipo,
apposita istanza, alla quale deve essere allegata ­ a pena di improcedibilità della
stessa ­ la documentazione comprovante fatti oggettivamente e analiticamente
documentabili accertati attraverso documentazioni e certificazioni provenienti
da Enti e/o organismi pubblici o a questi ultimi assimilati ai sensi di legge.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Sarà cura dell'Ufficio di appartenenza trasmettere l'istanza per l'autorizzazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate, munita del
relativo nulla ­ osta.
Le istanze pervenute all' Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate prive del nulla ­ osta dell'Ufficio o della documentazione
comprovante i motivi per cui il lavoratore ha richiesto la sospensione saranno
restituite all'Ufficio che le ha trasmesse.
Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto
dall'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate la
comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato fatti salvi i casi
di estrema urgenza, relativamente ai quali il lavoratore potrà essere autorizzato
provvisoriamente dall'Ufficio di appartenenza. In tale ultima ipotesi, l'Ufficio
trasmetterà, senza indugio la documentazione all'Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate che provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva
entro 48 ore dalla trasmissione della documentazione e dell'istanza.
Sarà considerato assente ingiustificato il lavoratore che si assenti prima del
rilascio dell'autorizzazione, anche provvisoria, o che comunque in tale ultima
ipotesi non versi in situazione che abbia le caratteristiche dell'estrema
urgenza.
Sarà cura dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate
effettuare le dovute comunicazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
L'Ufficio di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di
riposo spettanti al lavoratore, nonché di comunicare all'Ufficio Attività Socialmente
Utili e Risorse non Contrattualizzate l'effettivo rientro in servizio dello stesso.
Il lavoratore alla fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio c/o
l'Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate ed all'Ufficio
Provinciale del Lavoro..
18. TETTO
MASSIMO
ALLA
SOSPENSIONE
DALLE
ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTILI. NORMA DI CHIUSURA.
In ogni caso la sommatoria dei periodi di sospensione fruiti dal lavoratore, non
soggetti a recupero (per motivi di studio, di lavoro o gravi motivi personali o
familiari), nonché dei periodi di assenza giustificata soggetti a recupero

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


(relativamente ai quali il lavoratore non abbia colmato le ore di assenza nei permessi
e con le modalità previsti dalla vigente Disciplina di utilizzo) non può eccedere i
dodici mesi nell'arco dello svolgimento delle attività socialmente utili dal loro
avviamento sino alla effettiva e definitiva fuoriuscita dalle stesse.
19. INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore è
corrisposto l'assegno ASU, a copertura totale dell'indennità, dall'Ufficio Attività
Socialmente Utili.
Sarà cura dell'Ufficio ove il lavoratore presta servizio inoltrare entro le 24 ore
successive all'evento la denuncia al competente Commissariato di P.S. ed entro le 48
ore successive all'evento la denuncia all'I.N.A.I.L., annotare l'infortunio
sull'apposito registro, qualora l'assenza del lavoratore per infortunio si protragga
oltre il terzo giorno, specificando - ove conosciuta - la data del previsto rientro in
servizio del lavoratore.
Qualora la data del previsto rientro del lavoratore non sia conosciuta, l'Ufficio
darà successivamente comunicazione dell'avvenuto rientro.
Parimenti dovrà essere comunicata l'eventuale proroga della prognosi.
Dopo aver effettuato i superiori adempimenti, copia della pratica dovrà essere
trasmessa all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
Le ore di integrazione, relative al periodo in cui il lavoratore è assente per
infortunio o malattia professionale, possono essere recuperate entro il mese
successivo, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità
fissate dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
20. PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE SINDACALI
Il lavoratore può partecipare alle assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad
un massimo di dieci ore nell'arco dell'anno, mantenendo la corresponsione
dell'assegno.
Il lavoratore dovrà produrre ogni volta all'Ufficio di appartenenza l'attestato di
partecipazione alle suddette assemblee, con facoltà di avvalersi dell'istituto
dell'autocertificazione.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


21. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Il lavoratore che rivesta cariche sindacali, sempre che l'organizzazione sindacale
abbia preventivamente comunicato all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse
non Contrattualizzate e all'Ufficio ove il lavoratore presta servizio, che lo stesso è
delegato sindacale, ha diritto a permessi retribuiti nella misura di 8 ore mensili.
Il lavoratore che intenda fruire di tali permessi deve darne comunicazione scritta
all'Ufficio di appartenenza, di regola 24 ore prima, tramite l'organizzazione
sindacale.
I delegati sindacali hanno altresì diritto a permessi non retribuiti nella misura di 8
giorni nell'arco dell'anno, purché ne diano comunicazione scritta all'Ufficio di
appartenenza, di regola tre giorni prima, tramite l'organizzazione sindacale.
Le unità rappresentative delle Organizzazioni Sindacali dovranno essere
individuate nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 300/70.
22. SCIOPERO
I lavoratori hanno diritto di astenersi dall'attività lavorativa nel caso di sciopero
regolarmente indetto dalle organizzazioni sindacali.
Qualora nella comunicazione di indizione dello sciopero sia indicato solo il
giorno nel quale lo sciopero sarà effettuato e non è specificato il numero delle ore, il
lavoratore che aderisca allo sciopero deve assentarsi per l'intera giornata e non può
decidere di aderire allo sciopero solo parzialmente per alcune ore.
Il lavoratore che aderisce allo sciopero deve darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio di appartenenza all'inizio dell'orario di lavoro (altrimenti sarà considerato
assente ingiustificato) e non ha diritto all'assegno di utilizzo relativo alla giornata di
sciopero, né può successivamente recuperare le ore di integrazione salariale ove
previste, relative al giorno dello sciopero.
Gli Uffici sono onerati di comunicare, all'Ufficio Attività Socialmente Utili
e Risorse non Contrattualizzate, entro i due giorni successivi allo sciopero, i
nominativi e la data di nascita dei lavoratori che hanno partecipato allo
sciopero.
Qualora un lavoratore dopo aver comunicato di aderire allo sciopero, si presenti
a metà giornata sul posto di lavoro, sarà il responsabile dell'Ufficio a decidere se
consentirgli di lavorare. In tal caso il lavoratore non sarà considerato in sciopero ed
è tenuto pertanto a recuperare le ore non effettuate.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


L'attività socialmente utile non può in alcun modo considerarsi compatibile con il
c.d. "sciopero bianco", né con altre particolari forme di sciopero quali "sciopero a
scacchiera, a singhiozzo e alla rovescio" che, come noto, non sono previste né
disciplinate in alcun regolamento da parte delle organizzazioni sindacali più
rappresentative, né da alcuna norma.
23. ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
O EQUIPARATE O DI COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE O DI
RAPPRESENTANTE DI LISTA
In armonia con quanto previsto dall'art.119 del testo unico n.361 del 1957, come
sostituito dall'art.11 della legge 21 marzo 1990 n.53 (nell'interpretazione autentica
fornita dall'art.1 della legge 20 gennaio 1992 n.69) ai lavoratori socialmente utili che
partecipino alle operazioni di voto presso i seggi elettorali (quali componenti dei
seggi medesimi o rappresentanti di lista) spettano le seguenti giornate:
a) lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente utili sia previsto dal
lunedì al venerdì: devono essere riconosciute al lavoratore due giornate di
riposo compensativo (annotandole come tali nell'apposita colonna del modello
di certificazione, precisando nelle note la natura delle assenze); una sola
giornata, se il lavoratore non partecipi alle operazioni elettorali sin dal giorno
di sabato. Il riposo dovrà essere fruito entro il mese successivo d'intesa con il
Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, avendo cura, quest'ultimo, di inserire la
relativa annotazione dell'assenza nell'apposita colonna del modello di
certificazione, precisando nelle note la natura dell'assenza medesima.
b) Lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente utili presso gli Uffici
Comunali sia previsto anche nella giornata di sabato (e cioè dal lunedì al
sabato con esclusine della domenica): la giornata lavorativa di sabato non
prestata presso l'Amministrazione Comunale deve considerarsi quale assenza
giustificata retribuita (eccezion fatta per le eventuali ore di integrazione
salariale), annotandola come tale nell'apposita colonna del modello di
certificazione, precisando nelle note la natura dell'assenza. Per l'attività
prestata al seggio nella giornata di domenica al lavoratore deve essere
riconosciuta una giornata di riposo compensativo da fruire entro il mese
successivo, d'intesa con il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, avendo cura,
quest'ultimo, di inserire la relativa annotazione dell'assenza nell'apposita

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


colonna del modello di certificazione, precisando nelle note la natura
dell'assenza medesima.
c) Lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente utili presso gli Uffici
Comunali sia previsto anche nella giornata di domenica (e cioè dal lunedì
alla domenica con esclusione del sabato): la giornata lavorativa di domenica
non prestata presso l'Amministrazione Comunale deve considerarsi quale
assenza giustificata retribuita (eccezion fatta per le eventuali ore di
integrazione salariale), annotandola come tale nell'apposita colonna del
modello di certificazione, precisando nelle note la natura dell'assenza.per
l'attività prestata al seggio nella giornata di sabato al lavoratore deve essere
riconosciuta una giornata di riposo compensativo da fruire entro il mese
successivo, d'intesa con il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, avendo cura,
gli Uffici, di inserire la relativa annotazione dell'assenza nell'apposita colonna
del modello di certificazione, precisando nelle note la natura dell'assenza
medesima.
d) Lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente utili ricada sia nella
giornata di sabato che nella giornata di domenica: le giornate lavorative di
sabato e di domenica non prestate presso l'Amministrazione Comunale devono
considerarsi quali assenze giustificate retribuite (eccezion fatta per le eventuali
ore di integrazione salariale), annotandole come tali nell'apposita colonna del
modello di certificazione, precisando nelle note la natura delle assenze.
e) Effettuazione delle operazioni di spoglio nella giornata di lunedì: in tale
ipotesi (che può verificarsi sia nel caso in cui le operazioni di spoglio abbiano
inizio nella giornata di domenica, protraendosi oltre la mezzanotte, che, nel
caso in cui le operazioni medesime abbiano inizio nella giornata di lunedì) la
giornata di lunedì sarà considerata quale assenza giustificata retribuita (sempre
eccezion fatta per le eventuali ore di integrazione salariale e sempre
annotandole come tale nell'apposita colonna del modello di certificazione,
precisando nelle note la natura dell'assenza), con la sola eccezione di quegli
Uffici in cui l'articolazione dell'orario di lavoro di alcuni L.S.U. preveda che
questi ultimi non prestino la propria attività nella giornata di lunedì. In tale
ultima ipotesi al lavoratore dovrà essere comunque riconosciuta una giornata
di riposo compensativo da fruire entro il mese successivo, di intesa con il
Dirigente dell'Uffici di appartenenza, avendo cura, quest'ultimo, di inserire la

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


relativa annotazione dell'assenza nell'apposita colonna del modello di
certificazione, precisando nelle note la natura dell'assenza medesima.
Il lavoratore dovrà consegnare all'Ufficio di appartenenza apposita certificazione
con la quale si attesti la partecipazione alle operazioni elettorali, eventualmente
avvalendosi, con le modalità e le conseguenze previste dalla legge, dell'istituto
dell'autocertificazione.
Le ore di integrazione possono essere recuperate entro il mese successivo,
secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal
Responsabile dell'Ufficio di appartenenza.
24. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
( Legge 8 marzo 2000, n° 53 e Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 151)
PREMESSA:
La legge 104/92 ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed
assistenza delle persone handicappate, allo scopo di agevolare, in coerenza con i
principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della
collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Per una consultazione più agevole di quanto disciplinato di seguito e per una
più semplice lettura degli articoli della legge in questione, sarà utile consultare
la sintesi nella seguente tabella esplicativa:
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N° 104

Articolo 3
Riconosce la condizione di invalidità ed il relativo grado
(invalido: comma I ­ invalido grave: comma III)
Articolo 4
Stabilisce che soltanto le commissioni mediche delle A.U.S.L. sono
competenti ad accertare l' handicap, le difficoltà, le necessità dell'intervento
assistenziale permanente e le capacità complessive individuali residue.
(ad eccezione per coloro affetti da sindrome di Down)
Articolo 33
Stabilisce le agevolazioni per i vari gradi di invalidità
(ai fini della fruizione dei seguenti benefici, è necessario che il disabile sia
riconosciuto invalido grave ­ art. 3 comma III)


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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


S O G G E T T I D E S T I N A T A R I :

I benefici, di cui all'art. 33 della legge 104/92, sono previsti a favore:
dei genitori, anche adottivi, di soggetti portatori di handicap grave;
dei dipendenti, che assistono parenti o affini entro il terzo grado (ai sensi del
titolo V° artt. 74, 75, 76 e 78 del Codice Civile, vedi tabella in calce pag.
47), affetti da handicap grave;
degli affidatari di persone con handicap grave;
dei lavoratori portatori di handicap grave.
Il lavoratore genitore anche adottivo di minore di tre anni con handicap grave,
purché impegnato a tempo pieno, può chiedere due ore di permesso giornaliero
retribuito, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituto specializzato (art. 33, comma II).
Il lavoratore impegnato per sole 20 ore settimanali, avrà riconosciuto permessi
giornalieri retribuiti, nella misura di un'ora per ciascuna giornata lavorativa, a
prescindere dal numero di ore lavorative giornaliere.
Si significa, altresì, che per ogni singolo disabile grave assistito, i benefici della
Legge di cui trattasi, possono essere concessi ad un solo lavoratore.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, il genitore anche
adottivo, di minore con handicap grave, nonché coloro che siano affidatari o
assistano persone con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado (ai sensi
del titolo V° artt. 74, 75, 76 e 78 del Codice Civile, vedi tabella in calce pag. 47)
hanno diritto ogni mese a tre giorni (18 ore per i lavoratori impegnati a tempo pieno,
12 ore per chi impegnato 20 ore settimanali) di permesso retribuiti, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona assistita in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma III).

D O C U M E N T I D A P R O D U R R E :

Il lavoratore, riconosciuto invalido grave, presentante istanza volta ad ottenere
l'autorizzazione alla fruizione dei benefici previsti dall'art. 33 della legge in esame,
dovrà allegare alla stessa:
certificazione rilasciata dalla competente commissione medica dell'unità sanitaria
locale di pertinenza, che, attesti esplicitamente la sussistenza di handicap grave ai
sensi dell'articolo 3, comma III della legge in esame.
Il lavoratore presentante istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei
benefici previsti dall'art. 33 della legge in esame, per assistere un parente o affine

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


sino al terzo grado, (ai sensi del titolo V° artt. 74, 75, 76 e 78 del Codice Civile,
vedi tabella in calce pag. 47) dovrà allegare alla stessa:
certificazione rilasciata dalla competente commissione medica dell'unità sanitaria
locale di pertinenza, che, attesti esplicitamente per il parente o affine da assistere, la
sussistenza di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma III° della legge in
esame;
Si specifica che in base alla Legge 27 dicembre 2002, n° 289, art. 94 (legge finanziaria
2003), soltanto per gli affetti da "Sindrome di Down" è valida anche la certificazione
rilasciata dal medico di base con allegata copia del "cariotipo";
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, stilata dal disabile grave o dal tutore, che
acclari la scelta del familiare o affine (il lavoratore presentante istanza), ad assisterlo;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, stilata dal lavoratore, che acclari che:
egli è l'unico parente o affine che assiste con continuità ed in modo esclusivo, il
disabile grave;
il disabile grave non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato.
La richiesta per fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della legge in esame nonché la
relativa documentazione, devono essere presentate dal lavoratore presso l'Ufficio ove
presta servizio, utilizzando la modulistica già predisposta (vedi modulistica sul sito
web del Comune di Palermo link dei Lavoratori Socialmente Utili), che provvederà
a concedere la relativa autorizzazione.
L'Ufficio trasmetterà per conoscenza in forma riservata, l'autorizzazione rilasciata al
lavoratore nonché l'istanza e la documentazione allegata prodotta dallo stesso, al
Servizio Gestione Attività Socialmente Utili.

F R U I Z I O N E :

Il lavoratore che usufruisce di uno dei benefici sopra descritti, può recuperare le ore
di integrazione entro il mese successivo secondo quanto previsto dall'ultimo
capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio di
appartenenza.
Il lavoratore che usufruisce di uno dei benefici sopra descritti ha diritto di scegliere,
ove è possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede (ai sensi degli articoli 33, comma V
della legge 104/92 e 19 della legge 53/00);

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Il lavoratore può usufruire dei benefici di cui sopra anche nel caso in cui l'assistito
non è con esso convivente (ai sensi degli articoli 33, comma V della legge 104/92 e
19 della legge 53/00);
Qualora sussista la condizione per la quale il lavoratore assista più persone
handicappate gravi, può essere riconosciuta allo stesso, dietro sua esplicita
richiesta, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo
di tre giorni per ogni familiare, parente o affine entro il terzo grado (parere n° 785
emesso dal Consiglio di Stato il 14/06/95);
Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei benefici
previsti per la propria condizione e che sia, contemporaneamente, familiare di
persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua esplicita
richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di
permesso sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare, parente o
affine entro il terzo grado (parere n° 785 emesso dal Consiglio di Stato il 14/06/95);
Il lavoratore che fruisce dei giorni di permesso di cui sopra, dovrà goderne entro il
mese; non sono previsti recuperi o accumuli.
25. PERMESSI AI LAVORATORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO -
FISICHE
Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei lavoratori nei confronti
dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di
persona soggetta ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave
debilitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico
di recupero o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono concessi
permessi giornalieri di due ore nel limite massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno
solare.
Superato questo periodo il lavoratore potrà usufruire della sospensione secondo
le modalità sotto elencate.
I lavoratori per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendono
accedere ai programmi terapeutici c/o strutture pubbliche o di altre strutture
terapeutico riabilitative e Socio ­ Assistenziali che non consentono loro di prestare
l'attività lavorativa, al fine della permanenza negli elenchi delle attività socialmente
utili, devono presentare istanza di sospensione, allegando idonea documentazione, da
cui risulti tra l'altro la durata del programma.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio ove il lavoratore
presta sevizio, che la trasmetterà all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate per la relativa autorizzazione.
Ovviamente, il lavoratore, cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà
l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio.
In mancanza di idonea documentazione, il lavoratore sarà considerato assente
ingiustificato e passibile delle sanzioni previste per tale infrazione.
Il lavoratore alla fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio presso
l'Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate ed all'Ufficio
Provinciale del Lavoro.
Qualora dalle certificazioni inviate dai vari Uffici o Settori dell'Amministrazione
Comunale dovesse evidenziarsi l'assenza ingiustificata di un lavoratore, assenza non
comunicata tempestivamente, l'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate può autonomamente avviare il relativo procedimento disciplinare
inviandone comunicazione all'Ufficio ove il lavoratore presta servizio.
26. PERMESSO AD ORE PER MALATTIA
Ai lavoratori che si assentano al fine di sottoporsi a visite mediche, prestazioni
specialistiche ed accertamenti diagnostici, che non possono essere effettuati al di
fuori dell'orario di servizio, si applica la normativa contrattuale dei dipendenti
comunali, con le seguenti modalità:
- qualora tali assenze risultino inferiori o pari alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, è riconosciuta al lavoratore la possibilità di fruire, a richiesta, di un
permesso a recupero, subordinatamente alla presentazione di certificazione rilasciata
dalla struttura sanitaria erogatrice della prestazione;
- qualora tali assenze risultino superiori alla metà dell'orario giornaliero, il
dipendente non può riprendere servizio e l'intera giornata va computata al titolo di
"assenza per malattia". In tal caso il dipendente, a giustificazione dell'assenza, deve
presentare, oltre alla certificazione rilasciata dalla struttura o dallo specialista che ha
erogato la prestazione con indicazione della fascia oraria (A.M. - P.M.). in cui la
prestazione viene effettuata, anche la relativa richiesta medica (del medico curante)
che attesti la prescrizione dell'accertamento stesso, in quanto collegate ad uno stato
patologico.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


27. LAVORATORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA
LIBERTA' PERSONALE
I lavoratori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale sono
sospesi dall'attività lavorativa e dalla retribuzione e hanno diritto a rimanere inseriti
negli elenchi delle attività socialmente utili fino a quando non intervenga una
sentenza definitiva.
I lavoratori rimessi in libertà, ma rinviati a giudizio, possono essere riammessi in
servizio a meno che sussista un evidente contrasto tra l'interesse del lavoratore ad
essere riammesso alle attività socialmente utili e quello dell'Amministrazione ad
utilizzarlo con riferimento alla particolare gravità del reato commesso. In ogni caso,
qualora il rinvio a giudizio sia disposto per un reato commesso contro la Pubblica
Amministrazione, il lavoratore deve essere obbligatoriamente trasferito ad Ufficio
diverso da quello dove sono avvenuti i fatti contestati.
Nel caso di condanna definitiva:
Se il reato è stato commesso in data antecedente l'immissione in servizio in
attività socialmente utili, il lavoratore sarà riammesso in servizio;
Se il reato è stato commesso durante l'utilizzazione in attività socialmente utili, è
facoltà dell'Amministrazione Comunale la riammissione del lavoratore sempre che
non sussista un evidente contrasto tra l'interesse del lavoratore ad essere riammesso
alle attività socialmente utili e quello dell'Amministrazione ad utilizzarlo con
riferimento alla particolare gravità del reato commesso, e sempre che la pena inflitta
per singolo reato non sia superiore ai due anni di reclusione. Nel caso di condanna
definitiva del lavoratore ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per singolo
reato, l'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate provvederà
alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi delle attività socialmente utili.
Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottoposti a
provvedimenti restrittivi della libertà personale sono di esclusiva competenza
dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
28. DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in
modo da garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività socialmente utile cui
è stato destinato.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Pertanto, è tenuto ad un contegno adeguato all'utenza propria dell'Ufficio cui è
assegnato, nonché a rispettare l'orario di lavoro e le indicazioni impartite dai
responsabili, comprese le disposizioni di natura formale (firma dei registri di
presenza, dei permessi, comunicazioni per assenze o malattia e quant'altro). Il
lavoratore è altresì tenuto a mantenere la massima riservatezza sugli atti d'ufficio di
cui venga a conoscenza.
Il lavoratore che viene trasferito da un Ufficio ad un altro è tenuto ad
ottemperare al provvedimento entro 3 giorni dalla notifica dello stesso. Nel caso in
cui il lavoratore non ottemperi è passibile di contestazione da parte dell'Ufficio
Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate a seguito di comunicazione
dagli Uffici di destinazione.
Tra i doveri del lavoratore vi è anche quello di comunicare all'Ufficio Attività
Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate e all'Ufficio di appartenenza
eventuali variazioni di domicilio.
29.RITARDI,
ASSENZE
DAL
LUOGO
DI
LAVORO,
ASSENZE
INGIUSTIFICATE,
MANCATA
OSSERVANZA
DEI
DOVERI:
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il lavoratore, essendo tenuto al rispetto dell'orario di servizio, deve comunicare
telefonicamente all'Ufficio ove presta servizio eventuali ritardi dovuti a motivi
eccezionali o di forza maggiore. I ritardi devono essere recuperati entro il mese
successivo a quello in cui si verificano e comunque secondo le modalità previste dal
Dirigente Responsabile dell'Ufficio o Settore ove il lavoratore socialmente utile
presta servizio.
In caso contrario il Dirigente dell'Area/Settore/Ufficio dovrà richiedere
all'Ufficio Attività Socialmente Utili l'avvio del procedimento disciplinare per il
mancato rispetto dell'orario di servizio. .
Il procedimento disciplinare viene avviato anche nei confronti del lavoratore che
si assenti ingiustificatamente dal servizio anche per un solo giorno, nonché nei
confronti del lavoratore che non venga trovato sul luogo di lavoro al momento di
eventuali controlli effettuati dall'Amministrazione. L'avvio del procedimento
disciplinare, anche nel caso di inosservanza da parte del lavoratore dei propri doveri,
è di esclusiva competenza dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non
Contrattualizzate.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Pertanto, le assenze non giustificate, nonché il verificarsi di situazioni non
confacenti ai doveri del lavoratore, devono essere tempestivamente comunicate
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate.
Nel caso in cui vi sia un procedimento disciplinare in corso il lavoratore
socialmente utile oggetto di contestazione non può essere trasferito, fatti salvi i casi
di assoluta incompatibilità tali da determinare l'urgenza della riassegnazione del
lavoratore in ufficio diverso da quello in cui i fatti oggetto di contestazione hanno
avuto luogo.
Il trasferimento del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare deve essere
motivato sul punto della compatibilità ambientale.
Qualora dalle certificazioni inviate mensilmente dai vari Uffici o Settori
dell'Amministrazione Comunale dovesse evidenziarsi l'assenza ingiustificata di un
lavoratore, non comunicata tempestivamente, l'Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate può autonomamente avviare il relativo procedimento
disciplinare inviandone comunicazione all'Ufficio ove il lavoratore presta servizio.
30. SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate a seconda della gravità
dell'infrazione commessa sono: il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, multa di
importo non superiore a quattro ore di retribuzione, sospensione dell'assegno e dal
lavoro fino ad un massimo di sei mesi, cancellazione dagli elenchi delle attività
socialmente utili.
A. Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o scritto si applicano di norma
per:
I. Inosservanza delle disposizioni di servizio;
II. Frequente inosservanza dell'orario di entrata;
III. Allontanamento dal luogo di lavoro senza previa formale autorizzazione del
Responsabile;
IV. Uso, per ragioni che non siano connesse allo svolgimento delle attività
socialmente utili, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi
di proprietà dell'Amministrazione ovvero la mancata cura e/o custodia degli
stessi, ove affidati;
V. L'introduzione di persone estranee all'Amministrazione in locali non aperti al
pubblico, senza preventiva autorizzazione;

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


VI. Mancata comunicazione del cambio di residenza e, qualora non coincidente,
della dimora temporanea;
VII. Inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
in ambiente di lavoro;
VIII. Violazione delle norme in materia di privacy;
IX. Mancata o non tempestiva comunicazione del motivo dell'assenza all'inizio
dell'orario di lavoro del giorno in cui la stessa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento;
X. Inosservanza dell'obbligo di recapitare la certificazione medica entro i due
giorni successivi all'inizio o all'eventuale prosecuzione dell'assenza per motivi di
salute, salvo comprovato impedimento;
XI. Mancata comunicazione preventiva dell'allontanamento dal domicilio dichiarato,
durante i giorni di assenza per malattia, anche se domenicali o festivi, nella
fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tranne
che per gravi ed urgenti motivi da documentare;
XII. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi in quelli elencati, ma di
analoga entità, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
B. La sanzione disciplinare della multa da 1 a 4 ore di retribuzione si applica di
norma per:
I. Inosservanza delle procedure previste per la rilevazione delle presenze;
II. Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, ovvero mancato svolgimento
degli stessi secondo le disposizioni ricevute;
III. Comportamenti non consoni ai doveri d'Ufficio, causati da stati di alterazione
psichica imputabile al dipendente;
IV. Arbitrario svolgimento, durante le ore lavorative, di occupazioni per interessi
privati estranei ai compiti connessi alle attività socialmente utili e all'interesse
della Pubblica Amministrazione;
V. Condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali
preposti alle attività socialmente utili o gli altri lavoratori o nei confronti degli
utenti o terzi;
VI. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi in quelli precedenti, di
analoga entità, da cui sia derivato disservizio nello svolgimento delle attività
socialmente utili ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi;

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


VII. Recidiva nelle mancanze previste nel comma 4, che abbiano comportato,
nell'ultimo biennio, l'applicazione del rimprovero scritto;
VIII. Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto analogicamente previsto dallo
Statuto dei lavoratori in materia di visite personali di controllo sul lavoratore.
C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 gg. graduando l'entità della sanzione si
applica di norma per:
I. Recidiva nelle mancanze previste al sub B), che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
II. Particolare gravità nelle mancanze previste al sub B);
III. Assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni consecutivi lavorativi o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono delle attività
socialmente utili, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del lavoratore, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi;
IV. Ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata con disposizione di
servizio entro 3 giorni dalla notifica dello stesso;
V. Timbratura del cartellino di presenza al posto di altro lavoratore ovvero
manomissione di documenti di presenza;
VI. Rifiuto ingiustificato di eseguire i compiti formalmente assegnati;
VII. Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico ­ fisico durante lo stato
di malattia o di infortunio;
VIII. Testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
IX. Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri lavoratori, degli utenti o di terzi;
X. Svolgimento di altre attività lavorative, durante l'orario di servizio, estranee
all'interesse della Pubblica Amministrazione;
XI. Alterchi con ricorso alla violenza fisica negli ambienti di lavoro, anche con
utenti o terzi;
XII. Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi della libertà d'opinione sancita
dallo Statuto dei lavoratori;

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


XIII. Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
XIV. Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente in
quelli precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.
D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con riduzione del 50%
della retribuzione e degli assegni familiari - ove spettanti - da 11 giorni fino ad
un massimo di mesi sei si applicata di norma per:
I. Recidiva nelle mancanze previste al sub B), che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
II. Particolare gravità nelle mancanze previste al sub B);
III. Assenza ingiustificata superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi o arbitrario
abbandono dello stesso secondo la gravità previste al sub C):
IV. Recidiva nelle mancanze previste al sub C), che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della sospensione e della retribuzione.
E. La sanzione disciplinare della cancellazione dagli elenchi delle attività
socialmente utili, oltre che nei casi previsti dall'art.9 del D.Lgs. n.81/2000 si
applica per:
I. Recidiva nello svolgimento di altre attività lavorative durante l'orario di
servizio;
II. Rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
III. Assenza ingiustificata ed arbitraria dalle attività socialmente utili per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
IV. Assenza ingiustificata non superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi ripetuta
per la seconda volta;
V. Condanna passata in giudicato per un delitto commesso dopo l'immissione in
attività socialmente utile e per il quale sia stata inflitta una pena superiore a due
anni di reclusione;
VI. Violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente in
quelli precedenti, di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'utilizzo
in attività socialmente utile;
VII. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente in
quelli precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi;

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


VIII. Recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti comunali o
altri lavoratori o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
IX. Accertamento che l'inserimento in attività socialmente utili fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
X. Contraffazione o mendace dichiarazione su documentazione presentata
all'Amministrazione Comunale;
La recidiva nella inosservanza alle prescrizioni previste ai sub A), B) e C), già
sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità.
Inoltre, si applica la sanzione disciplinare della cancellazione degli elenchi delle
attività socialmente utili nel caso di:
I. Recidiva plurima, almeno tre volte all'anno, per le mancanze previste al sub C),
anche se di natura diversa.
II. Recidiva nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Avverso la sanzione disciplinare applicata, il lavoratore può presentare ricorso
entro 30 giorni dalla notifica al Dirigente dell'Ufficio Attività Socialmente Utili e
Risorse non Contrattualizzate.
Al lavoratore responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Al lavoratore responsabile di più infrazioni, aventi la stessa natura, accertate
con procedimenti disciplinari diversi riunificati, è applicabile la sanzione disciplinare
di maggiore entità tenuto conto della recidiva.
L'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate non può
adottare alcun provvedimento disciplinare senza previa contestazione scritta
dell'addebito al lavoratore, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20
giorni da quando tale Ufficio è venuto a conoscenza del fatto.
Il lavoratore, entro 15 giorni di calendario dalla notifica della contestazione, può
presentare giustificazione scritta.
Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'applicazione della sanzione o
con l'archiviazione entro 120 giorni di calendario dalla data della contestazione
d'addebito. Qualora non sia portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
Nel caso di lavoratori condannati con sentenza penale definitiva, il procedimento
disciplinare deve essere avviato, o in caso di intervenuta sospensione proseguito,
entro il termine di 90 giorni da quando l'Amministrazione viene a conoscenza della
sentenza e concluso entro 180 giorni dall'inizio o dal proseguimento dello stesso.
31. ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI
I Responsabili degli Uffici ove prestano servizio i lavoratori socialmente utili
sono tenuti a:
I. Utilizzare i lavoratori socialmente utili solo nell'ambito di strutture Comunali
o delle Aziende Speciali e/o Partecipate;
II. Predisporre l'orario di lavoro di ciascun lavoratore, tenendo conto oltre che
delle esigenze dell'Ufficio anche di quelle del lavoratore, soprattutto nel caso
in cui lo stesso frequenti corsi di studio o di formazione, o svolga
periodicamente attività compatibili con il suo impegno in lavori socialmente
utili;
III. Vigilare sulla tenuta dei fogli di presenza, che devono contenere le firme in
entrata e in uscita, l'orario di ingresso e di uscita, il totale delle ore effettuate,
nonché il timbro dell'Ufficio e la sigla del Responsabile stesso;
IV. Custodire i certificati medici in originale prodotti dai lavoratori, le domande di
indennità di maternità e le istanze di interdizione nel rispetto della normativa
di cui alla L. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni;
V. Controllare che siano rispettati da ciascun lavoratore il monte giorni delle
assenze per malattia, il periodo di riposo spettantegli, ecc., nonché che
vengano recuperate entro il mese successivo le ore eventualmente lavorate in
meno;
VI. Fissare la modalità di recupero delle ore "A.S.U." non effettuate dai lavoratori
nei mesi di riferimento, che devono essere recuperate entro il mese successivo.
Tale recupero deve essere effettuato prioritariamente rispetto alle ore di
integrazione del mese in corso.
VII. Comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse
non Contrattualizzate la mancata presentazione sul posto di lavoro del
lavoratore socialmente utile.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


VIII. Fissare le modalità di recupero delle ore di integrazione non effettuate dai
lavoratori nel mese di riferimento, curando che sia in ogni caso garantita
l'integrale effettuazione delle ore A.S.U. e di integrazione relative al mese in
corso di svolgimento.
Pertanto, qualora le ore da progetto e quelle di integrazione relative al mese in
corso non vengano completate, le ore effettuate nello stesso mese a titolo di
"recupero ore di integrazione" saranno conteggiate come ore da progetto o di
integrazione relative al mese in corso fino al completamento delle stesse. In tal
caso il lavoratore non avrà più alcuna possibilità di recuperare le predette ore
di integrazione non effettuate;
IX. Trasmettere le certificazioni mensili delle presenze, che devono pervenire
all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate
tassativamente entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
Qualora le certificazioni pervengano oltre tale data o non siano correttamente
compilate, la liquidazione dell'importo integrativo ai lavoratori cui tali
certificazioni si riferiscono sarà effettuata con ritardo di un mese;
X. Effettuare le comunicazioni nei casi previsti dalla disciplina di utilizzo, avendo
cura di indicare oltre ai nominativi dei lavoratori la data di nascita ed il
progetto di appartenenza;
XI. Rilasciare ai lavoratori gli attestati di servizio, fatta eccezione per gli attestati
afferenti alla storia lavorativa presso il Comune di Palermo, che devono essere
richiesti all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate;
XII. Non assegnare a L.S.U. funzioni di coordinamento delle attività progettuali o
di gestione amministrativa (predisposizione orario di servizio, certificazione
delle presenze) degli altri lavoratori socialmente utili, in quanto non può essere
loro attribuita alcuna responsabilità relativa a procedimenti (o sub ­
procedimenti) amministrativi, né funzioni di coordinamento, dovendosi
limitare esclusivamente al compimento delle operazioni amministrative
connesse all'espletamento delle attività socialmente utili;
XIII. Non autorizzare i lavoratori a svolgere attività fuori dal territorio comunale, in
quanto agli stessi non può essere riconosciuto il trattamento di missione;
XIV. Comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse
non Contrattualizzate la mancata presentazione sul nuovo posto di lavoro del
lavoratore socialmente utile, a seguito di riassegnazione o di trasferimento.

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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


Il Settore Pubblica Istruzione, il Settore Servizi Demografici e il Servizio G.I.S.
svolgeranno funzione di coordinamento rispettivamente dei lavoratori in servizio
presso le Istituzioni Scolastiche e presso le Postazioni Anagrafiche e presso le
palestre, struttura equestre etc... Fa eccezione l'invio delle certificazioni delle
presenze che sarà effettuato mensilmente dalle Istituzioni Scolastiche e dalle
Postazioni Anagrafiche.




All'aggiornamento
dell'allegata
disciplina, all'adeguamento della stessa a norma
di legge o di regolamento o contrattuali o riforme, nonché ad ogni altra modifica e/o
integrazione di natura tecnica organizzativa, provvederà, quale atto di natura
gestionale, direttamente l'Ufficio competente in materia di A.S.U., fermo restando le
competenze della Giunta Comunale per tutte le modifiche che presuppongono un
interesse strategico - programmatico dell'Amministrazione in materia


















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DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI


GRADI DI PARENTELA
AI SENSI DEL CODICE CIVILE (TITOLO V° - ARTT. 74, 75, 76)

Bisnonni
linea retta
di 3° grado


Nonni
zii paterni e materni
linea retta
linea collaterale
di 2° grado
di 3° grado
Genitori
fratelli e sorelle
nipoti (figli di fratelli)
linea retta
linea collaterale
linea collaterale
di 1° grado
di 2° grado
di 3° grado



LAVORATORE
SOCIALMENTE
UTILE


Figli
linea retta
di 1° grado

Nipoti
Linea retta
di 2° grado

Bisnipoti
linea retta
di 3° grado
GRADI DI AFFINITÀ
AI SENSI DEL CODICE CIVILE (TITOLO V° - ART. 78)

1° GRADO

I suoceri, con i generi e le nuore.
Il patrigno e la matrigna con i figliastri

LAVORATORE
2° GRADO
SOCIALMENTE
I cognati

UTILE
(va notato che il coniuge del cognato non è affine. Cioè non sono affini i cognati

e le cognate del coniuge; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle.)

3° GRADO
I coniugi degli zii, i coniugi dei nipoti



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