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Legge 23 gennaio 1998, n.3

Disposizioni in materia di lavoro e occupazione, …


TITOLO I Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione. *** Art.1 Disposizioni in materia di lavori socialmente utili Comma 1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196, in materia di lavori socialmente utili ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo. Comma 2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori. Comma 3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego. Comma 4. Ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito con modificazione nella legge 28 novembre 1996, n. 608, si applicano le agevolazioni previste dalla normativa statale. I predetti lavoratori possono essere assegnati a nuovi progetti quando sia trascorso un periodo di almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente progetto. Comma 5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 delle legge regionale 7 agosto 1997, n.30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti. Comma 6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196. Comma 7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196, fatte salve le norme che regolano il trattamento il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998. Comma 8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati degli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n.229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.451. Art.2 Formazione all'autoimpiego Comma 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere a e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n.24, per un importo massimo di lire 40 milioni a soggetto. Comma 2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85. Comma 3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727. Art.3 Rimborso all'INPS. Comma 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30, è aggiunto il seguente: <<Comma 4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti>>. Comma 2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, alla quale si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 33728 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso. Art.4 Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali Comma 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle Provincie ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali. Comma 2. Le provincie ed i comuni istituiscono a tal fine un <<fondo per l'occupazione >> nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio <<Fondo per l'occupazione>> sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate. Comma 3. Il confinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le provincie. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6. Comma 4. Le provincie ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare: interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223. L'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro * cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di all'articolo 25 comma 5 lettere a) e b) della legge 23 luglio 1991, n.223. il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e successive modifiche ed integrazioni. Art.5 Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro Comma 1. Il comma 3 dell'articolo 35 delle legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e così sostituito: << Comma 3. Per ciascun Assessorato regionale, i direttori preposti alle Direzioni dalle quali in base ai rispettivi funzionigrammi dipendono i gruppi competenti in materia di personale assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto lesgislativo 19 marzo 1996, n.242. Per gli uffici periferici, dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi>>. Art.6 Concorsi pubblici. Limiti d'età Comma 1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalla Regione siciliana nonché alla pubbliche amministrazioni, nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'art.3 della legge 15 maggio 1997, n.127. Art.7 Nuclei speciali di vigilanza. Comma 1. Nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi organici concernenti il riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, è autorizzato ad istituire presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1990, n.36, alle dipendenze funzionali degli Ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti, i nuclei speciali di vigilanza previsti dal comma 8 dell'articolo 9 bis della legge 28 novembre 1996, n.608. Art.8 Norma finanziaria Comma 1. Il capitolo 33720 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 della disponibilità di lire 27.900 milioni cui si provvede con la riduzione dei seguenti capitoli per gli importi qui di seguito indicati: capitolo 33708 - lire 3.000 milioni; capitolo 33725 - lire 2.700 milioni; capitolo 33726 - lire 3.000 milioni; capitolo 33727 - lire 6.000 milioni; capitolo 33728 - lire 6.000 milioni; capitolo 33729 - lire 1.500 milioni; capitolo 33730 - lire 2.700 milioni; capitolo 34076 - lire 3.000 milioni. Art.9 Termine per l'assunzione di impegni di spesa Comma 1. Sugli stanziamenti autorizzati con le norme di cui al Titolo I della presente legge le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 20 gennaio 1998.


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