Menù









Legge

Scarica in Word

LEGGE 19 agosto 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di lavoro


REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini 1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001. 2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001. Art. 2. Rifinanziamento di norme in materia di lavoro 1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di lire 197.500 milioni così ripartita: Articolo ï in milioni ï in milioni ï in milioni ï capitolo 1999 2000 2001 3, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33716 5, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33717 8, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33718 10 2.000 4.000 6.000 33719 12 176.500 - - 33720 2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025. 3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001). 4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001). 5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa. Art. 3. Formazione all'autoimpiego 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le parole "40 milioni" sono sostituite dalle parole "70 milioni". 2. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni. 3. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del capitolo 21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana. Art. 4. Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo le parole: "gli altri assegni fissi", sono aggiunte le seguenti: "le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue". 2. Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 4.500 milioni, che può essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998. 3. All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo. Art. 5. Applicazione dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito ordine di accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la somma di lire 100 milioni annui. 3. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. 4. L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001). Art. 6. Rimborso all'INPS 1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, per l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. 2. All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo. Art. 7. Riduzione dell'autorizzazione di spesa 1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735). Art. 8. Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 1. All'articolo 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono soppresse le parole da "soggetti assunti" a "collocamento". 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo articolo 7" sono sostituite con le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735". 3. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole "che assumono" sono sostituite con le parole "per l'assunzione di". 4. Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il numero "25°" è sostituito con il numero "37°". Art. 9. Articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Applicazione nella Regione 1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio - per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144. Art. 10. Attivazione dei piani di inserimento professionale 1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i piani di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme erogate. 3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale, di settore o di area. Art. 11. Destinazione di fondi versati dall'INPS per progetti di lavori socialmente utili 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzato ad iscrivere nel capitolo 33738 del bilancio della Regione siciliana le somme versate in entrata dall'INPS nel bilancio medesimo, in ragione delle minori spese sostenute per l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'articolo 70, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Art. 12. Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di legge 1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono a carico dell'ente attuatore. Art. 13. Disposizioni in materia di collocamento 1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1 bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti". Art. 14. Automazione degli uffici dell'Amministrazione del lavoro 1. Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi dell'amministrazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, secondo le vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti a tal fine. 2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999. 3. La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così modificata: "Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro". Art. 15. Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di crisi aziendale 1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 4.000 milioni. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni. 3. All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del capitolo 21257, codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 12.100 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni con l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli importi a fianco dei medesimi indicati: - capitolo 33007 - lire 500 milioni; - capitolo 33656 - lire 500 milioni; - capitolo 73758 - lire 400 milioni; - capitolo 73759 - lire 500 milioni; - capitolo 73760 - lire 500 milioni; - capitolo 73761 - lire 500 milioni. 4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni. Art. 16. Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000 gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti nel piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000. 3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999. 4. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00 (codice 1001). Art. 17. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". 2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (capitolo 38377 del bilancio della Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00 (codice 1001). Art. 18. Consulenti e consiglieri di parità 1. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti. 2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1. 3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile". 2. Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo. Art. 19. Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5 bis, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 1. La disposizione del comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, introdotta dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 deve intendersi nel senso che i benefici di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 devono applicarsi anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere dalla stessa data. Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 19 agosto 1999. CAPODICASA Assessore regionale per il lavoro, la previ- PAPANIA denza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all'art. 1, comma 1: L'art. 10 della legge legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 al comma 2, così dispone: "2. Possono fruire del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, non abbiano proceduto a riduzione di personale. Il contributo è erogato per le assunzioni operate non oltre il 31 dicembre 1998 e non è cumulabile con le agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria a titolo di concorso sulla retribuzione. E' tuttavia consentito il cumulo dei contributi di cui al presente articolo con gli esoneri e gli sgravi contributivi e con le agevolazioni di carattere fiscale previsti per le assunzioni di lavoratori dipendenti dalla vigente legislazione nazionale". Nota all'art. 1, comma 2: L'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, al comma 1, così dispone: "1. I termini previsti dai commi 4 e 9 dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998". I commi 4 e 9 dell'art. 19 prevedono la copertura dei posti mediante concorsi per soli titoli e riserve di posti. Nota all'art. 3, comma 1: Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, a seguito della disposta modifica, è il seguente: "1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto". Nota all'art. 4, comma 1: Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, a seguito dell'integrazione che qui si annota, è il seguente: "Oneri di funzionamento del contingente dei carabinieri 1. Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'articolo 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997". Nota all'art. 5, comma 1: Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 1998, n. 66, S.O. Nota all'art. 6, comma 1: L'art. 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, al comma 4 (aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3), così dispone: "4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti". Nota all'art. 7, comma 1: Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono rispettivamente così rubricati: "Incentivi per l'assunzione di apprendisti", "Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare", "Incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro", "Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi", "Incentivi per l'assunzione di soggetti in GIGS da almeno 24 mesi", "Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità", "Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608". Nota all'art. 8, comma 1: Il testo dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota, è il seguente: "Soggetti destinatari degli interventi 1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono: a) apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56; b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27; c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni; d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro; e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi; f) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi; g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223". Nota all'art. 8, comma 2: Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente: "2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735". Nota all'art. 8, comma 3: Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente: "1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 per l'assunzione di soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999". Nota all'art. 8, comma 4: Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito della modifica che qui si annota, è il seguente: "1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione". Note all'art. 9: - La legge 17 maggio 1999, n. 144 - pubblicata nel S.O. (n. 99l) alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale - reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". - Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 1998, n. 5 - reca: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196". - L'art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie), rubricato: "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili", al comma 1, così dispone: "1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impegno entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"". Note all'art. 10: - Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, recante: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", all'art. 15, comma 1, così dispone: "Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione 1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate". - L'art. 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 è così rubricato: "Fondo per l'occupazione". Note all'art. 11: - L'articolo 12 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 è il seguente: "Interventi a favore dell'occupazione 1. Al fine di consentire la prosecuzione a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 5.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui al comma 1 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni. 3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 13.000 milioni (cap. 33738). Al relativo onere si provvede con il rientro di pari importo al bilancio della Regione (cap. 5683) delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati". - L'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è il seguente: "Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione 1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223". Nota all'art. 12: Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono, rispettivamente, così rubricati: "Progetti di utilità collettiva: aree di intervento", "Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione". Nota all'art. 13: L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, a seguito dell'integrazione che qui si annota, è il seguente: "1. L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio. 1 bis. Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti. 2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento. 3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. 4. Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali". Nota all'art. 15, comma 1: L'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, al comma 2, così dispone: "2. Ai benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 sono ammessi i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e diSiracusa". I benefici di cui al comma riportato prevedono l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari d'integrazione salariale in progetti finanziati dalla Regione. Nota all'art. 16: La legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, reca: "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68". Nota all'art. 17, comma 1: L'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizioni per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche), al comma 1, così dispone: "1. Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998". Nota all'art. 19, comma 1: Il testo dell'articolo 4, comma 5bis, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, è il seguente: "5bis. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data". LAVORI PREPARATORI D.D.L. n. 929 "Disposizioni in materia di lavoro". Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione (Papania) il 17 giugno 1999. Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 25 giugno 1999. Esaminato nella seduta n. 90 del 7 luglio 1999. Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 90 del 7 luglio 1999. Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nelle sedute n. 150 del 14 luglio 1999; n. 151 del 20 luglio 1999 e n. 153 del 22 luglio 1999. Esitato per l'Aula nella seduta n. 96 del 27 luglio 1999. Relatore: Barone Nicolò. Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 259 del 30 luglio 1999; n. 260 del 2 agosto 1999 e n. 261 del 3 agosto 1999. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 5-6 agosto 1999.


Motore di Ricerca


Newsletter