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Circolare

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CIRCOLARE 2 giugno 1999, n. 347.

Mobilità nei e tra i progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Riapertura dei termini.


A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione All'Ispettorato regionale del lavoro Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, p.c. Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. II Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro Agli Ispettorati provinciali del lavoro Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S. Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro La Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 18 maggio 1999, ha deliberato di riaprire la procedura di mobilità per i lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili, perseguenti obiettivi di carattere straordinario, rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, nella considerazione che gli interventi in parola sono stati regolarmente attivati. In dipendenza di ciò, si comunica che i provvedimenti di mobilità nei e tra i progetti attuati da enti che non hanno presentato progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi della circolare assessoriale n. 335 del 9 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 1999, possono essere effettuati a far data dal 15 giugno 1999. Pertanto, coloro che intendano trasferirsi nei e tra i progetti predetti possono farne domanda secondo le procedure previste nelle precedenti circolari. Gli enti, nel rilasciare i relativi nulla osta, dovranno attestare di non avere presentato progetti di lavori di pubblica utilità ai sensi della predetta circolare assessoriale n. 335 del 9 febbraio 1999. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno all'occupazione stabile nel tempo dei lavoratori in essi utilizzati. Pertanto, non risulta possibile attivare processi di mobilità tra e nei progetti, stravolgendo, in tal modo, l'impegno all'occupazione stabile nel tempo, voluto dal legislatore. Occorre qui ricordare che i progetti aventi obiettivi di carattere straordinario (progetti di tipo A), attivati dagli enti che hanno presentato progetti di lavori di pubblica utilità ai sensi della predetta circolare assessoriale n. 335 del 9 febbraio 1999, saranno trasformati in lavori di pubblica utilità ai sensi della circolare assessoriale n. 342 del 30 marzo 1999. Tale limitazione trova, altresì, applicazione ai progetti di lavori pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e di cui al piano straordinario ex decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. L'Assessore: PAPANIA


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