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Circolare

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CIRCOLARE N. 357/99

Oggetto: Lavori socialmente utili - Legge 17 maggio 1999, n. 144 – Legge regionale 19 agosto 1999, n.18 – Modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili.-


- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili - All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale - All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione - All’Ispettorato regionale del lavoro - Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Agli Ispettorati provinciali del lavoro e, p. c., - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. II - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S. - Ai Gruppi delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro LORO SEDI La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure urgenti in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata sul supplemento ordinario n.99/L, della Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 1999, ha disposto, tra l’altro, sia la delega al Governo per la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e degli stessi lavori socialmente utili, ivi compreso il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, sia alcuni interventi immediatamente modificativi della normativa in materia di lavori socialmente utili, volti a porre in essere misure idonee all’assorbimento, in forme di occupazione stabile nel mercato del lavoro, dei soggetti impegnati in tali attività. L’art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, ha emanato disposizioni applicative dell’art.45 della citata legge n.144/99, nell’ambito del territorio della Regione. In conformità alla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’Impiego, Divisione II, 26 luglio 1999, n.61/99, e su conforme determinazione della Commissione regionale per l’impiego, adottata nella seduta del 2 settembre 1999, si emanano le seguenti direttive. 1. Principi di delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della materia dei lavori socialmente utili Allo scopo di realizzare un sistema di strumenti per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è stato delegato: Ø ai sensi del comma 1 ad emanare entro il 31 dicembre 1999, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per ridefinire gli incentivi all’occupazione, all’auto impiego e all’auto imprenditorialità; Ø ai sensi del comma 2 ad apportare, entro il 28 febbraio 2000, le necessarie modifiche o integrazioni al testo di decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 al fine di adeguarne la disciplina in relazione: a. al nuovo assetto istituzionale disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469, che prevede il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art.1 della legge n.59/97; b. alla legislazione regionale specifica, intervenuta a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; c. all’obiettivo di favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile. Ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Circolari ministeriali n.100/98 e n.138/98, con particolare riferimento al sistema degli incentivi alla ricollocazione lavorativa dei soggetti rientranti nella cosiddetta "disciplina transitoria", di cui all’art.12 del decreto legislativo n.468/97 e al decreto interministeriale 21 maggio 1998, si ritiene quindi di dover fornire alcune indicazioni, alla luce delle modifiche e integrazioni previste dalla legge n.144/99. 2. Soggetti utilizzabili nei progetti di lavori socialmente utili in quanto appartenenti al regime transitorio Il comma 6 dell’art.45 della legge n.144/99 dispone che, fino all’attuazione della riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori socialmente utili, che prevedano l’esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari della disciplina transitoria come prevista dall’art.12 del decreto legislativo n.468/97 e dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, oggi applicabile - in virtù dell’art.45 comma 6 della legge n.144/99 – anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi di permanenza in attività progettuali di lavori socialmente utili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. A tali soggetti, si applicano, pertanto, le disposizioni della cosiddetta "disciplina transitoria" anche per le modalità di assegnazione in progetti di lavori socialmente utili di tipo a), b) e c) come individuati all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.468/97. E’ utile precisare che il lavoratore che accede ai benefici della disciplina transitoria per aver maturato 12 mesi di complessiva permanenza in progetti di lavori socialmente utili nel periodo utile individuato (1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1999) dovrà dichiarare, anche con un’autocertificazione, ai sensi della legge n.15/68, la sua effettiva partecipazione in progetti regolarmente approvati per una durata tale da garantire la permanenza di complessivi 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili. Tali lavoratori verranno quindi inseriti – come avviene per i destinatari della "disciplina transitoria" ai sensi del decreto legislativo n.468/97 – nelle liste di mobilità, senza approvazione della lista da parte della Commissione regionale per l’impiego. Al riguardo si richiama il secondo comma dell’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che recita "Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l’impiego. L’inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro – settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.". Ne consegue che l’iscrizione nelle liste viene operata d’ufficio, indipendentemente dall’esplicita richiesta del lavoratore, a cui trova applicazione il regime transitorio, utilizzato in lavori socialmente utili. Le disposizioni di cui alla "disciplina transitoria" si applicano, oltre che ai lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili tipo a, b) e c), come indicati all’art.1 del decreto legislativo n.468/97, possano maturare nel periodo già indicato dall’1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 una permanenza di almeno 12 mesi in detti progetti di lavori socialmente utili di tipo a) b) e c). Al riguardo va richiamato l’art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, che ha introdotto disposizioni applicative dell’art.45 della citata legge n.144/99, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana. Pertanto, ai fini dell’applicazione nel territorio della Regione siciliana dell’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, si terrà conto dell’effettiva utilizzazione nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Detta norma precisa che per effettiva utilizzazione va intesa l’attività comunque prestata, a seguito di assegnazione da parte della competente sezione circoscrizionale per l’impiego, nell’ambito dei progetti di lavori socialmente utili. La norma in parola specifica, inoltre, che nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi: a. i periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive; b. il periodo che va dall’approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Con il richiamato art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, sono fatte, comunque, salve le posizioni giuridiche – consolidatesi anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n.144 – dei lavoratori rientranti nel regime transitorio per effetto delle disposizioni dell’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e dell’art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4. Conseguentemente rientrano, altresì, nel "regime transitorio" i lavoratori: 1. rientranti nelle previsioni di cui all’art.12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, in altre parole quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997; 2. impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l’impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Anche a questi ultimi lavoratori trova applicazione la disciplina statale (cfr. art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4). 3. Approvazione dei progetti La Commissione regionale per l’impiego, potrà, pertanto, deliberare, in proroga o in nuova approvazione, progetti di lavori socialmente utili destinati esclusivamente ai soggetti individuati nel paragrafo 2 della presente circolare. Rimane ferma la necessità di un’apposita delibera della Commissione regionale per l’impiego, sia al fine di autorizzare l’inserimento di tali lavoratori in un progetto attualmente in corso – ad esempio con l’implementazione del numero dei lavoratori utilizzati – sia per l’avviamento in nuove attività progettuali. Dette delibere dovranno essere inviate a cura della Segreteria della Commissione regionale per l’impiego: • al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale per l’impiego – Divisione II; • al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro; • alla Direzione Regionale Lavoro – Gruppo X; • all’Ufficio regionale del lavoro; • all’Ufficio provinciale del lavoro competente; • all’Ispettorato regionale del lavoro; • alla competente Sede INPS; • alla competente Sede INAIL. I nuovi progetti di lavori socialmente utili, anche ai sensi della disposizioni di cui al decreto legislativo n.468/97, avranno tutti la caratteristica di progetti locali o regionali, ferma restando la possibilità per i soggetti espressamente individuati dallo stesso decreto legislativo n.468/97, di sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art.5 comma 4. 4. Assegnazione nei progetti In relazione alle modalità di assegnazione dei soggetti interessati nelle diverse attività progettuali, si richiamano espressamente le istruzioni operative fornite con la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998 n.100/98, che al punto 1.4 indica che i soggetti destinatari della disciplina transitoria possono, sulla base di apposite delibere delle Commissioni regionali per l’impiego, essere assegnati ai progetti di lavori socialmente utili in deroga alle procedure di assegnazione previste dalI’art.6 del decreto legislativo n. 468/97, nonché in deroga alle priorità previste per gli avviamenti nei progetti aventi obiettivi di carattere straordinario di cui all’art.1 comma 2 lettera c) del citato decreto legislativo. I soggetti individuati in via definitiva dall’art.45 comma 6 legge n.144/99, quali destinatari della c. d. "disciplina transitoria", potranno, dunque, essere immediatamente riavviati, per effetto della delibera della Commissione regionale per l’impiego n.264 del 12 gennaio 1999 (Allegato n.1), in attività progettuali anche in prosecuzione di progetti attualmente in corso di espletamento, non trovando più applicazione già nell’immediato nei loro confronti, la disciplina che prevede un intervallo di sei mesi tra la conclusione di un progetto e l’assegnazione ad un altro disposta dall’art.6 comma 9 del decreto legislativo n.468/97. 5. Proroga dei progetti di lavori socialmente utili Oltre alle fattispecie di proroga ammissibili ai sensi del decreto legislativo n.468/97 (12 mesi + 6 + 6 mesi per i lavori di pubblica utilità, di cui all’art.1, comma 2, lett. a), decreto legislativo n.468/97 e 6 mesi + 6 mesi per i lavori socialmente utili aventi obiettivi di carattere straordinario di cui all’art.1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo citato), l’art.58, comma 17, lettera b), della legge n.144/99 consente la proroga dei progetti di cui all’art.1 comma 2, lett. b) e c), dello stesso decreto legislativo n.468/97, fino all’attuazione degli obiettivi progettuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999. La proroga dovrà essere richiesta dall’ente promotore e/o attuatore con apposito atto con il quale si dispone la proroga e, inoltre, si assumono gli oneri per le assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro, nonché con le altre procedure già individuate per l’attuazione del decreto legislativo n. 468/97. La proroga, per essere esecutiva dovrà essere deliberata dalla Commissione regionale per l’impiego. Anche le delibere di proroga dovranno essere rimesse a cura della Segreteria della Commissione regionale per l’impiego: • al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale per l’impiego – Divisione II; • al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro; • alla Direzione Regionale Lavoro – Gruppo X; • all’Ufficio regionale del lavoro; • all’Ufficio provinciale del lavoro competente; • all’Ispettorato regionale del lavoro; • alla competente Sede INPS; • alla competente Sede INAIL. 6. Delibera della Commissione centrale per l’impiego del 17 febbraio 1999 "Criteri di avviamento a selezione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili" Si ritiene dover richiamare l’attenzione sulla delibera della Commissione centrale per l’impiego adottata in data 17 febbraio 1999, trasmessa con Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.32/99, e della conseguente delibera della Commissione regionale per l’impiego n.314 del 29 giugno 1999 (Allegato n.2), sottolineando che la formazione degli elenchi dei lavoratori socialmente utili è strumento necessario ai fini di consentire una più agevole individuazione e ricollocazione dei soggetti interessati in realtà produttive private, dove sono previsti l’attribuzione di benefici come dal disposto del decreto legislativo n.468/97 e del decreto interministeriale 21 maggio 1998. Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui alla delibera della Commissione centrale per l’impiego del 19 luglio 1996 concernente l’avvio a selezione dell’intera platea di lavoratori nelle pubbliche amministrazioni. 7. Riserva obbligatoria del 30% per gli avviamenti a selezione ex art.16 legge n.56/87 Al comma 8 dell’art.45 della legge n.144 del 17.5.1999, è stabilito che ai lavoratori soggetti alla disciplina transitoria è riservata una quota del 30% nelle assunzioni da effettuarsi mediante gli avviamenti a selezione di cui all’art.16 della legge n.56/1987 e successive modificazioni. In base a tale disposizione, quindi, la riserva del 30%, già fissata all’art.12 comma 4 del decreto legislativo n.468/97 con riferimento esclusivo all’ipotesi di assunzione da parte degli stessi enti pubblici che avessero utilizzato i soggetti in questione, viene estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici individuati dall’art.16 della legge n. 56/1987, anche se non "utilizzatori" dei lavoratori c. d. transitori. Peraltro, nel silenzio della legge, deve ritenersi che la disciplina contenuta al comma 8 dell’art.45 del collegato ordinamentale di cui alla legge n.144/99, non sostituisca o modifichi la normativa dettata dal comma 4 dell’art.12 del decreto legislativo n.468/97 già citato, ma si ponga in aggiunta a quest’ultima, come fattispecie generale ricomprensiva della più specifica fattispecie contemplata al suddetto articolo 12, comma 4. Laddove, quindi, l’assunzione debba essere effettuata da parte di enti pubblici che. utilizzino o abbiano già utilizzato soggetti appartenenti al regime transitorio, nell’ambito della predetta riserva del 30% si dovrà dare, in questo caso, priorità ai lavoratori socialmente utili già impegnati; solo successivamente ed ove residuino ulteriori posti da ricoprire con avviamento a selezione, ai sensi dell’art.16 della legge n.56/87, potrà procedersi all’assunzione di unità lavorative non precedentemente utilizzate ed appartenenti al generale bacino dei lavoratori socialmente utili. Le Amministrazioni locali e regionali devono considerare, come bacino di ricezione, l’ambito regionale. Al fine di procedere all’assunzione dei soggetti in questione, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n.468/97 ed oggi dalla legge n. 144/99, l’avviamento a selezione dovrà essere effettuato in conformità alla delibera della Commissione regionale per l’impiego n.314 del 29 giugno 1999 (Allegato n.2), come modificata ed integrata dalla presente circolare. In forza del punto 6 della predetta delibera della Commissione regionale per l’impiego n.314 del 29 giugno 1999, la riserva de qua trova applicazione relativamente alle richieste pubblicate successivamente al 29 giugno 1999. Essa, in via transitoria, si applica altresì alle richieste pervenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.468/97, purché alla data del 29 giugno 1999 le relative procedure siano ancora in corso, non essendo intervenuta la pubblicazione della relativa graduatoria. Appare utile qui richiamare, di seguito, il tenore del punto 1.5 della Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 luglio 1998 n.100/98. "La riserva si applica a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti professionali richiesti per la copertura del posto a prescindere delle mansioni svolte durante la partecipazione ai progetti. Al riguardo si precisa che, in ogni caso, le amministrazioni e gli enti potranno, nell’ambito di piani pluriennali di assunzioni da concordare con gli Uffici del lavoro, procedere a coprire i primi posti disponibili con lavoratori riservatari destinando agli altri lavoratori le assunzioni successive. Nel caso le assunzioni da effettuare siano meno di tre le amministrazioni e gli enti interessati, nell’inoltrare alla sezione circoscrizionale competente le richieste di avviamento a selezione, dovranno precisare se intendono o meno adempiere subito all’onere della riserva.". 8. Riserva in favore dei soggetti di cui alla legge regionale n.85/1995 Per effetto dell’art.1, comma 2, della più volte richiamata legge regionale 19 agosto 1999, n.18, il termine di cui al comma 1 dell’art.14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, è differito al 31 dicembre 2001. Conseguentemente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 1995, n.85, fino al 31 dicembre 2001, beneficiano delle riserve previste dall’art.19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, così come modificato dall’art.3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.24. 9. Assegno per lavori socialmente utili L’art.45, comma 9, della legge in oggetto, dispone espressamente che dal primo gennaio 1999, l’assegno da corrispondere ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n.468/97 è fissato in £.850.000 (ottocentocinquantamila lire italiane). Detto importo di £.850.000 deve naturalmente intendersi comprensivo della rivalutazione spettante per il 1999 nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’art.8, comma 8, del decreto legislativo n.468/97. 10. Disposizioni in materia di pensionamenti anticipati L’art.58, comma 17, della legge n.144/99 ha apportato alcune modifiche all’art.12 del decreto legislativo i dicembre 1997, n.468. In particolare la lettera a), dopo il comma 5 (che è finalizzato alla ricollocazione lavorativa ovvero al raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori assoggettabili alla cosiddetta disciplina transitoria), prevede l’inserimento di un comma 5 bis. Tale ulteriore disposizione consente, la contemporanea fruizione sia del contributo di cui all’art.12, comma 5, lettera c), che del contributo di cui all’art.12, comma 5, lettera a), in favore di quei soggetti individuati come "transitori" dall’art.12 decreto legislativo n.468/97 e dall’art.45 comma 6 legge n.144/99, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. In ragione di tale disposizione i soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art.2 decreto interministeriale 21 maggio 1998 (contributo pari al 50% dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall’INPS e corrisposto dall’INPS), potranno beneficiare anche del contributo, già individuato dal comma 5 lettera c) del decreto legislativo n.468/97, nonché dal decreto interministeriale 21 maggio 1998, per i datori lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato un soggetto destinatario della disciplina transitoria. Per quanto riguarda le procedure e i requisiti si rimanda alle indicazioni a suo tempo fornite dalla Circolare ministeriale n.100/98, ivi comprese le modalità di presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati. L’INPS erogherà detto contributo in un’unica soluzione, una volta verificata la sussistenza dei diritto. 11. Vigilanza e controllo Si richiama l’attenzione degli enti promotori di progetti sia di lavori socialmente utili sia di lavori di pubblica utilità ad una scrupolosa osservanza di criteri di buona gestione per tutte le attività, comunque, connesse al progetto e finalizzate alla attuazione degli obiettivi progettuali di cui sono responsabili, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse sia umane sia finanziarie messe a disposizione per le finalità dei progetti così come approvati dalle delibere della Commissione regionale per l’impiego. A tal fine si sottolinea che gli uffici periferici del lavoro e gli ispettorati del lavoro, potranno essere appositamente richiesti, per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 12. Aspetti finanziari Si precisa che, le risorse già assegnate per progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità a livello regionale con Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.14/99, nonché quelle che verranno assegnate per i progetti interregionali nella misura necessaria, sono da intendersi impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali sia di livello locale che interregionale, per progetti di lavori socialmente utili che interessano esclusivamente i lavoratori beneficiari della "disciplina transitoria", come oggi individuati ai sensi dell’art.45 comma 6 legge n.144/99. Sia le risorse per i progetti locali, che le risorse per i progetti interregionali potranno poi concorrere, soddisfatte le esigenze proprie delle attività di lavori socialmente utili, nonché verificata l’effettiva disponibilità, alla realizzazione di misure di politica attiva dell’impiego in armonia con la normativa comunitaria, sulla base delle apposite convenzioni di cui all’art.45, comma 6, della legge n.144/99. F.TO L’ASSESSORE (On.le Antonino Papania) Allegato n°1 DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO N°264 DEL 12 GENNAIO 1999 Allegato n°2 DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO N°314 DEL 29 GIUGNO 1999


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