Menù









New

21/07/2012 - UGL PALERMO: Lavoratori ASU ex Circ. 331/99 e Dlgs.280/97. Presentate le nostre proposte

Al Presidente della Regione On. Raffaele Lombardo All’Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro On. Giuseppe Spampinato Al Presidente della V^ Commissione Parlamentare Dell’Ars - Cultura, Formazione e Lavoro- On. Salvatore Lentini A tutti i Gruppi Parlamentari dell’ARS LAVORATORI ASU EX CIRC. 331/99 E DLGS. 280/97 - ANALISI DELLE PROBLEMATICHE E PROPOSTE RISOLUTIVE Appare palese che l’interesse della classe politica dirigente verso la problematica dei lavoratori ASU ex Circ. 331/99 e Dlgs 280/97 fin dalla nascita di questa platea è stato a dir poco insignificante. Nell’arco di questi 15 anni non riusciamo a ricordare un provvedimento a favore di questi lavoratori che può definirsi degno di nota e qualsiasi tentativo della politica siciliana di dimostrare il contrario deve obbligatoriamente fare i conti con la situazione reale e cioè: IL LAVORATORE ASU 15 ANNI FA ERA PERCETTORE DI UN SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE IL LAVORATORE ASU ADESSO-DOPO 15 ANNI- E’ SEMPRE PERCETTORE DI UN VERGOGNOSO SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE CHE FORSE LA REGIONE SICILIANA NEMMENO E’ IN GRADO DI GARANTIRE PER IL FUTURO. Si riassume in queste poche ma significative righe l’inconsistenza ed il fallimento di TUTTA LA CLASSE POLITICA DIRIGENTE verso le vicende di questa sfortunata platea di lavoratori . Una Regione Siciliana che volutamente e consapevolmente ha creato “figli e figliastri” all’interno del grande contenitore del precariato riservando ad alcuni provvedimenti efficaci e risolutivi( vedi i benefici della Legge Regionale 16/2006 previsti per i lavoratori ex art.85/95) ad altri (ex Circ. 331/99 e Dlgs. 280/97) vuote ed inconcludenti iniziative che ovviamente NON HANNO MAI TROVATO PRATICA ATTUAZIONE(vedi il piano per la stabilizzazione dei lavoratori ASU di cui all’art .1 comma 3 della Legge Regionale 14 Aprile 2006 n°16 e successive Circolari Assessoriali attuative ) Abbiamo visto Disegni di Legge occuparsi di precari tranne che dei lavoratori ASU cui ci riferiamo (vedi ad esempio il DDL 645/A del 25/11/2010), emendamenti “pro lavoratori ASU” presentati poi stralciati in sede di discussione poi “trasformati” in ordini del giorno ma MAI DISCUSSI (DDL 645/A - emendamenti A/97 ed A/98). Abbiamo visto invece Disegni di Legge propositivi per i lavoratori ASU (DDL n° 752 del 23/06/2011) presentati e poi “congelati” chissà per quale oscuro motivo. Potremmo continuare “ad oltranza” ad elencare ingiustizie e soprusi che questa porzione di precariato ha subito, ma rischieremmo la monotonia e la depressione ed allora preoccupiamoci di cosa SI PUO FARE o meglio di COSA SI DEVE FARE. Come organizzazione sindacale pur nella consapevolezza del difficile momento politico/economico che stiamo attraversando crediamo che SE SI VUOLE SPOSARE QUESTA CAUSA le istituzioni e la politica siciliana attraverso non complicati ed attuabili provvedimenti possono in tempi rapidi lanciare SEGNALI INEQUIVOCABILI di reale e fattivo impegno per trovare soluzione al problema. Ecco cosa proponiamo noi di UGL : 1) Immediata integrazione dei 15 milioni di euro “decurtati” dal Fondo Unico per il Precariato per apportare la copertura finanziaria dei sussidi INPS dei mesi di Novembre e Dicembre 2012 2) Applicazione dell’art. 75 della Legge Regionale n° 17 del 28/12/2004 (Prosecuzione attività socialmente utili. Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) e del punto 2 della Circ. Ass. n° 52/2005/AG del 17 Gennaio 2005. · L’art. 75 della L.R. n° 17 del 28/12/2004 e la successiva Circ. Ass. n° 52/2005/AG del 17 Gennaio 2005 di fatto non HANNO MAI AVUTO COMPLETA ATTUAZIONE. Infatti il punto n° 2 della Circolare Assessoriale in parola lascia palesemente intendere che l’adozione del piano di fuoriuscita rappresenta la “Condicio sine qua non” affinché un ente sia esso pubblico che privato possa continuare ad utilizzare lavoratori ASU.La mancanza del piano di fuoriuscita infatti obbliga l’Assessorato Regionale al Lavoro alla ricerca di nuovi Enti utilizzatori in grado di garantire sbocchi occupazionali.Ciò viene confermato anche dal fatto che la circolare assessoriale “de quo” precisa che nell’attesa che L’Assessorato Regionale del Lavoro individui nuovi enti utilizzatori al lavoratore verrà corrisposto regolarmente l’assegno per attività socialmente utili, senza alcun indugio( attesa la natura meramente assistenziale della misura) ed in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse saranno recuperate nei mesi successivi alla notifica del provvedimento.Addirittura per gli enti pubblici che non hanno predisposto il piano di fuoriuscita, L’Assessorato Regionale del Lavoro prevede anche interventi “coercitivi” in caso di inadempienza dell’ente. Infatti In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva. Ebbene, nonostante la chiarezza della normativa su esposta, gli enti privati hanno continuato ad utilizzare regolarmente lavoratori ASU e per gli enti pubblici inadempienti non ci risulta che l’organo titolare delle funzioni di controllo e vigilanza abbia provveduto in via sostitutiva così come previsto dall’Art. 75 della Legge Regionale n° 17 del 28/12/2004. Se si fosse data completa e reale attuazione all’ articolo di legge in questione ed alla successiva circolare attuativa verosimilmente la problematica dei lavoratori ASU sarebbe stata già a distanza di oltre sette anni almeno parzialmente risolta considerato che la Regione Siciliana si sarebbe trovata nell’arco di poco tempo con migliaia di lavoratori ASU senza ente che e pertanto onde evitare un “danno d’immagine” di non indifferente portata la classe politica siciliana probabilmente sarebbe intervenuta. Ecco perche come UGL chiediamo l’applicazione inflessibile delle norme già citate perché riteniamo che è l’unico sistema che può FAR EMERGERE UNA PROBLEMATICA che per anni è stata consapevolmente tenuta SOMMERSA, anche attraverso la violazione di normative ben precise. 3) Riapertura dei termini di cui all'art. 74 della Legge Regionale 28 Dicembre 2004 n°17 L’art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dispone che, per la individuazione del soggetto utilizzatore nelle attività socialmente utili, questo Assessorato deve provvedere, attraverso i propri uffici periferici, ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge (31 dicembre 2004). Con la predetta norma il legislatore regionale ha inteso derogare alle predette disposizioni in materia, sanando le utilizzazioni di fatto presso soggetti diversi dal soggetto utilizzatore presso cui si è provveduto ad operare l’assegnazione. La riapetrura dei termini - fino al 31/12/2011- di cui al presente articolo di legge consentirebbe il ''transito'' (presso l'ente da cui illegittimamente risultano essere stati utilizzat)i a tutti coloro che alla data del 31/12/2011 hanno prestato servizio per un periodo non inferiore a 45 giorni presso un ente ''di fatto'' diverso dal soggetto utilizzatore presso cui si è provveduto ad operare l’assegnazione 4) Verifica immediata degli enti che hanno presentato o modificato il piano di fuoriuscita ed obbligarli a dare piena attuazione allo stesso entro un limite di tempo ragionevolmente breve. E’ mortificante ed offensivo per il lavoratore ASU sapere che il proprio ente utilizzatore predispone un programma di fuoriuscita che il lavoratore è COSTRETTO ad accettare(pena la decadenza dal bacino dei lavoratori socialmente utili) consapevole che lo stesso ente in verità non ha nessuna intenzione di dare pratica attuazione al programma di fuoriuscita proposto . Questi sono gli effetti di una “scellerata postilla” inclusa nella Circ. Ass. n° 3/2011/AV-G del 19/12/2011 con la quale si obbligano gli enti utilizzatori a trasmettere regolare dichiarazione che per tutti i lavoratori utilizzati è stato presentato il programma di fuoriuscita. In verità alcuni enti si sono premurati a predisporre o modificare il piano di fuoriuscita solo ed esclusivamente per “regolarizzare” la loro posizione giuridica e quindi evitare di incappare negli effetti “nocivi” dell’art. 5 comma 2 della L.R. 24/2000. 5) Estensione dei benefici di legge anche per i lavoratori ASU ex Circ. 331/99 e Dlgs. 280/97 previsti dall'art. 4 comma 3 della legge n° 16 del 14 Aprile 2006 per i lavoratori di cui all’art. 1 lettera a) della legge in questione. L’estensione dei benefici di cui sopra ovviamente comporta un incremento di spesa per l’Amministrazione Regionale che può essere NETTAMENTE “ammortizzato” mediante la “riduzione” di affidamento di servizi a società esterne e contestualmente utilizzando le innumerevoli figure professionali esistenti tra i lavoratori appartenenti a questa platea, procedendo laddove lo si ritenesse necessario anche alla riqualificazione del personale ASU di cui trattasi anche attraverso l’erogazione di interventi formativi (di durata non superiore a mesi 6) così come previsto dalla Circ. 89/2008/AV-G punto 2) sub. 3) 6) Costituzione di Consorzi o società miste a partecipazione regionale dove fare confluire tutti i lavoratori ASU per il quali l’ente utilizzatore non ha provveduto a predisporre il programma di fuoriuscita previa assegnazione dell’U.P.L.M.O. di competenza come da Circ. Ass. n° 52/2005/AG del 17/01/2005 punto 2. 7) Rimozione delle condizioni ostative previste dalla Commissione Regionale per l’Impiego in vigore dal 2002 che in atto impediscono la mobilità -ai sensi del Dlgs. 81/2000 - presso Assessorati Regionali e strutture periferiche agli stessi riconducibili. 8) Verifica tramite l’attivazione dei servizi ispettivi della regolarità di utilizzo dei lavoratori ASU presso gli enti pubblici. La prestazione del lavoratore ASU non può per legge essere sostitutiva di personale contrattualizzato o dipendente ma deve essere di supporto o aggiuntiva a quella svolta per i compiti istituzionali. La normativa vigente infatti prevede che i lavoratori ASU non possono essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe dare in appalto a terzi. Qualora ciò avvenga il lavoratore potrebbe chiedere il riconoscimento del rapporto di fatto con l'ente utilizzatore. Spesso questi lavoratori invece risultano essere utilizzati alla stregua di lavoratori dipendenti con compiti e responsabilità vietati dalla normativa vigente in materia Per tutto quanto sopra esposto e proposto ci si auspica che già anche in questo scorcio conclusivo di legislatura, la politica siciliana e le istituzioni preposte si ATTIVINO IMMEDIATAMENTE affinché in tempi brevi possano essere date LE RISPOSTE che questa platea di lavoratori attende invano già da anni. Palermo 17 Luglio 2012 Il Coordinatore Prov.le UGL/ALE PALERMO Rosario Greco


Motore di Ricerca


Newsletter