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27/07/2012 - DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE ART.5 FONDO UNICO PER IL PRECARIATO

Art. 5. Fondo unico per il precariato 1. Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2012, è incrementata, per l'esercizio finanziario medesimo, di 13.000 migliaia di euro. 2. All'onere previsto dal comma 1, pari a 13.000 migliaia di euro, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2012, con corrispondente riduzione della dotazione delle sottoelencate Unità Previsionali di Base e per gli importi a fianco indicati: - U.P.B. 4.2.1.3.3, capitolo 215724 -5.400 migliaia di euro; - U.P.B. 7.2.1.1.2, capitolo 108539 -3.600 migliaia di euro; - U.P.B. 4.3.1.5.4, capitolo 219205 -4.000 migliaia di euro.


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