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04/07/2013 - Ars Testo disegno di legge n.462 di iniziativa parlamentare sui lavoratori socialmente utili

Disegno di legge n.462 del 18/06/2013 di iniziativa parlamentare sui lavoratori socialmente utili in servizio negli enti locali e negli enti pubblici della Regione Siciliana presentato dall' On. Venturino Gruppo misto RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, Il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di disciplinare in maniera organica il bacino dei lavoratori socialmente utili appartenenti al regime transitorio regionale, come di seguito specificato: a) lavoratori impegnati in ASU ex Circolare Assessoriale 12 gennaio 1999 n. 331/AG/99: questi lavoratori sono stati utilizzati in progetti LSU, finanziati ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 6. Detti lavoratori proseguono l'utilizzazione in ASU, con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della Legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, che individua i soggetti destinatari del regime transitorio regionale, così come definito dall'articolo 4, commi 1 e 2 della stessa legge regionale; b) lavoratori impegnati in ASU ex articolo 4, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2000 n. 24: sono lavoratori impegnati in LSU con oneri a carico del Fondo nazionale dell'occupazione e che, non rientrando tra soggetti individuati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, sono stati posti a carico del bilancio regionale, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; c) lavoratori appartenenti al Piano straordinario dei LPU di cui al Decreto legislativo 07 agosto 1997 n 280 e PIP di Tipo A: questi lavoratori sono stati inseriti nel regime transitorio regionale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n 2. La platea dei lavoratori interessati è di circa 5700 soggetti per un costo annuo presunto a carico della Regione di euro 37.000.000,00. Definito l'ambito circoscritto dell'azione occorre aggiornare la Legislazione regionale in materia in applicazione anche alle ultime disposizioni legislative statali. Occorre, in definitiva, uno sforzo legislativo e finanziario per estendere la Legislazione regionale prevista per i precari degli Enti anche ai lavoratori socialmente utili, favorendo la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e superando l'assistenzialismo dei sussidi di disoccupazione. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. Nell'ambito degli interventi, in materia di lavoro della Regione, la presente Legge trova applicazione al regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. 2. I lavoratori appartenenti al regime transitorio di cui al comma 1 sono individuati dalle seguenti leggi: a) legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo 4, commi 1 e 2; b) legge regionale 31 marzo 2001 n. 2, articolo 1, comma 1. Art. 2. Misure per l'avviamento al lavoro dei soggetti impiegati in attività socialmente utili 1. La Regione promuove iniziative volte al sostegno del reddito nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e degli altri soggetti, provenienti dal sopra detto regime transitorio, attualmente impegnati in progetti di attività socialmente utili, che già percepiscono il sussidio mensile erogato dalla Regione. Art. 3. Bacino unico regionale dei lavori socialmente utili 1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono inseriti in un bacino unico regionale ad esaurimento. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti impegnati in attività socialmente utili, attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità di utilizzazione, a parità con il maggior carico familiare ed infine di maggiore età. 2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti quinquennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività lavorative contrattualizzate di interesse pubblico presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione, che li utilizzano. Art. 4. Erogazione dei contributi 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad erogare, nelle more della definizione delle procedure per l'attivazione delle misure di cui all'articolo 3, l'assegno per lo svolgimento delle attività socialmente utili. 2. Agli Enti che utilizzano i soggetti impegnati in attività socialmente utili, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nel caso in cui venga presentato il Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2007, n. 27, per l'attivazione della relativa misure di fuoriuscita. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione tutte le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Art. 5. Estensione benefici di legge alla platea dei lavoratori socialmente utili 1. La Regione favorisce l'estensione dei benefici di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 ai lavoratori socialmente utili appartenenti al regime transitorio e non ancora contrattualizzati dagli Enti che li utilizzano. 2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato, a decorrere dell'esercizio finanziario 2013, un limite di impegno quinquennale di cui si provvede a valere sulle disponibilità del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015. Art. 6. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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