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04/07/2013 - Ars Testo disegno di legge n.461 Norme in materia di ruolo unico dei lavoratori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Disegno di legge n.461 del 18/06/2013 Norme in materia di ruolo unico dei lavoratori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione presentato dall' On. Venturino gruppo Misto Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di disciplinare in maniera organica il bacino dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge regionale 22 gennaio 2013 n. 4 e dell'articolo 1 della Legge regionale 22 gennaio 2013 n. 5, come di seguito specificato: a) lavoratori prioritari di contratti di lavoro subordinato a termine di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85 (ex articolisti), alla Legge regionale 6 aprile 1996 n. 24 (ex coordinatori dei progetti di utilità collettiva) ed alla Legge regionale 14 aprile 2006 n. 16: questi lavoratori sono stati dal 1996, dopo che dal 1989 venivano inseriti nei progetti di utilità collettiva (PUC ex articolo 23 Legge 11 marzo 1988 n. 67), utilizzati in progetti di LSU, ai sensi dell'articolo 12 comma 10 della Legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85. Questi lavoratori proseguono l'utilizzazione in LSU, con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della Legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, che nel recepire le disposizioni statali in materia di LSU, individua i soggetti destinatari del regime transitorio regionale, così come definito dall'articolo 4 commi 1 e 2; lavoratori prioritari di contratti quinquennali di lavoro subordinato a termine di cui all'articolo 25 comma 1 lett. b) della Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21; lavoratori prioritari di contratti quinquennali di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 25 comma 1 lett. c) della Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21; b) lavoratori prioritari di contratti di lavoro subordinato a termine di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, per attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti, finanziati con oneri del bilancio della Regione. In particolare le misure di intervento in materia di ruolo unico riguardano i lavoratori precari che hanno stipulato contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato della durata di almeno 36 mesi e misure di fuoriuscita dal bacino del precariato storico, ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: 1. Legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, articoli 11 e 12; 2. Legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo 4 commi 1 e 2; 3. Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, articolo 25 comma 1 lettere b) e c); 4. Legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, articoli 4,6, 8, 10 e 11; 5. Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, articolo 1 comma 1; La platea dei lavoratori interessati oscilla tra 18.500 e 20.000 soggetti titolari di contratti a termine, per un costo annuo presunto a carico della Regione di euro 240.000.000,00. Pertanto, i lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a termine, sono soggetti alla Direttiva comunitaria 28 giugno 1999 n. 70/1999/CE, che disciplina i contratti a tempo determinato negli Stati membri dell'Unione europea, ovviamente Sicilia compresa, come previsto dall'articolo 5 comma 2 della Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24. La Direttiva comunitaria sancisce due principi fondamentali: a) quello di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato; b) quello della prevenzione dell'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che riguardano il personale che ha stipulato i contratti di lavoro di pubblico impiego di cui agli articoli 36 e 37 della Legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, ai sensi e per gli effetti della Legislazione vigente, si applica l'articolo 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e nel caso di abusi per la reiterazione dei contratti a termine, oltre il limite massimo di 36 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi, si applica anche la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato vigente nell'Unione europea. Oggi, in materia di Legislazione comunitaria che disciplina il contratto a termine negli Stati membri anche nel pubblico impiego, alcune recenti pronunce di merito dei tribunali italiani hanno iniziato ad erodere il divieto di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro in essere, per rendere il nostro diritto del lavoro conforme a quello europeo. L'avvicinamento del nostro diritto del lavoro al diritto del lavoro comunitario, è iniziato con l'apertura delle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea, per l'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego, da parecchi anni ormai prorogati in contrasto con quanto dispone la Legislazione comunitaria vigente in materia e con il superamento, secondo le sentenze di merito dei Giudici del Lavoro, della barriera opposta alla conversione costituita dall'articolo 97 della Costituzione. Inoltre, da quando il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, richiede, all'articolo 35, il superamento di procedure di reclutamento' anche per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alla conversione giudiziale non può più opporsi alcun problema di mancato rispetto della regola costituzionale del concorso pubblico, se per essere assunti anche a tempo determinato, bisogna superare delle prove selettive pubbliche, disciplinate solo dalla Legge specifica che ne prevede l'assunzione. Infatti, secondo l'articolo 36 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le assunzioni con contratti di lavoro flessibili e quindi anche con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, oggi possono avvenire solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti'. Definito quindi l'ambito circoscritto dell'azione, occorre aggiornare la Legislazione regionale in materia con le ultime disposizioni legislative statali di cui all'articolo 1 comma 400 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Occorre, in definitiva, un grande sforzo legislativo, di concerto con lo stato, in materia di precariato nella Pubblica Amministrazione, per affrontare il problema del precariato storico negli Enti Locali e negli Enti Pubblici della Regione. Occorre una risposta concreta alla risoluzione del problema, secondo quanto dispone la Legislazione nazionale, in armonia con quanto prevede la normativa comunitaria vigente in materia di contratti a termine negli Stati membri dell'Unione europea. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. Nell'ambito degli interventi, in materia di lavoro della Regione, la presente Legge trova applicazione ai lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, con oneri a carico del bilancio regionale, in servizio nella Regione e nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 2. I lavoratori appartenenti alla platea di cui al comma 1 sono individuati dalle seguenti leggi: a) legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, articoli 11 e 12; b) legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo 4, commi 1 e 2; c) legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, articolo 25 comma 1, lettere b) e c); d) legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, articoli 4, 6, 8, 10 e 11. e) legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, articolo 1, comma 1. Art. 2. Contingente unico regionale dei lavoratori precari 1. I posti che, dopo l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, risultano ancora disponibili nelle dotazioni organiche della Regione, delle province e dei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni risultino ancora disponibili presso le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuiti, con effetto dal .per categorie, posizioni economiche e profili professionali uguali ed equiparabili ai lavoratori precari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 commi 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata ed integrata dall'articolo 3 comma 90 e comma 94 lett. b) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ne facciano espressa domanda. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è individuato dall'Amministrazione regionale, un contingente unico regionale articolato per provincia dei lavoratori precari, titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, stipulati ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, dell'articolo 25 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e dell'articolo 1 comma 1 della Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, distinto per categorie, posizioni economiche, profili professionali e per anzianità contrattuale, costituito dai lavoratori che alla data del 30 novembre 2012 si trovavano in costanza di rapporto di lavoro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano trovato collocazione nelle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24. 3. Nelle more della collocazione in ruolo, i soggetti di cui al comma 2 continuano a prestare servizio presso gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente Legge li utilizzano con contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, stipulati secondo le disposizioni legislative regionali vigenti in materia. 4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, provvedono ad emanare, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il relativo Decreto assessoriale attuativo per la disciplina del ruolo unico regionale su base provinciale dei lavoratori precari, titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, in essere alla data del 30 novembre 2012. Art. 3. Censimento delle disponibilità in organico degli Enti 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione, sono tenute a trasmettere all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e per la funzione pubblica e le autonomie locali, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i posti in dotazione organica che alla predetta data non risultano coperti, fatti salvi quelli per i quali, entro la data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano stati oggetto di procedure selettive e concorsuali oppure di procedure di stabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. 2. In caso di inadempienza delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, è autorizzato a disporre direttamente tutti gli interventi ispettivi e sostitutivi necessari per la rilevazione e la conseguente copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun Ente. Art. 4. Divieto di nuove assunzioni e prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine 1. Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui agli articoli 2 e 3 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione non possono procedere all'ulteriore assunzione di personale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale nonché per i soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione effettuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 e per i processi di stabilizzazione di cui al presente disegno di legge. 3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, debbono, secondo i principi stabiliti dal comma 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 proseguire, in costanza di rapporto, i contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato dei lavoratori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. Ruolo soprannumerario 1. Espletate le procedure di cui all'articolo 2, i soggetti idonei non ancora ammessi nelle dotazioni organiche per mancanza di disponibilità sono collocati in soprannumero, con effetto dal 1 agosto 2013, nei ruoli organici del personale di categoria, posizione economica e profilo professionale uguale o equiparabile degli Enti medesimi presso i quali prestano servizio da almeno tre anni. 2. Nel caso in cui in una stessa provincia regionale risultino Enti che hanno ruoli di personale con categorie, posizione economiche e profilo professionale uguali o equiparabili a quelle di cui al comma 1 ed i cui posti nelle dotazioni organiche risultino vacanti, i soggetti idonei non ancora immessi nelle dotazioni organiche o non collocati in soprannumero sono inquadrati nei posti disponibili e vacanti. 3. All'attuazione di cui al comma 2, provvede l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, su domanda dei soggetti interessati, sentite le Amministrazioni competenti. Art. 6. Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero 1. Ai soggetti, titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato, stipulati ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85 e dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, dell'articolo 25, comma 1, lett. b) e c) della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, con effetto dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli idonei. 2. Il collocamento nei ruoli, anche in soprannumero, o l'iscrizione nel contingente unico regionale, è effettuato dopo il collocamento dei soggetti di cui al predetto articolo 2, nell'ordine risultante dalle rispettive graduatorie su base provinciale. Art. 7. Norme finanziarie in favore dei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato 1. Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione, pongono in essere le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nei confronti dei lavoratori precari destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziati con risorse del bilancio regionale, sono concessi: a) per cinque anni successivi alla stabilizzazione, i benefici di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 per singolo soggetto stabilizzato; b) per un ulteriore quinquennio successivo alla stabilizzazione, il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27. 2. I contributi di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio della Regione, possono essere riconfermati alla scadenza. 3. In caso di mancata stabilizzazione dei lavoratori precari entro il 31 dicembre 2013, per mancanza dei presupposti di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, i benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 e all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27, sono riconosciuti anche in caso di prosecuzione, in costanza di rapporto di lavoro dei contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2012. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27 è in tal caso riconosciuto annualmente, previa verifica dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro dei presupposti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario. 4. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che hanno adottato la modifica del Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successivamente approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, sono tenute a completare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013. 5. Alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che non hanno completato le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari titolari di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro il termine di cui al comma 4, sono revocati dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, i contributi già concessi per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21. 6. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, un limite di impegno quinquennale di , cui si provvede a valere sulle disponibilità del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015. 7. Per le finalità, relative alla stabilizzazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, un limite di impegno cui si provvede a valere sulle disponibilità del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015. Art. 8. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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