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11/01/2010 - VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE – PRECARIATO –

Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale Prot. n. 2403 /Segr. Dir. del 4 dicembre 2009 Oggetto: VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE – PRECARIATO – ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI – CONTRATTI A TERMINE DI LAVORATORI DESTINATARI DEL REGIME TRANSITORIO – STABILIZZAZIONE Allegati: - Ufficio Legislativo e Legale - Nota prot. n. 3624/6.06.11 del 27 febbraio 2006 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Nota prot. n. DFP-0009994 del 27 febbraio 2008 - Ufficio Legislativo e Legale – Nota prot. n.5300/43.11.2008 del 18 marzo 2008 All’On.le Presidente della Regione All’On.le Assessore del Bilancio e Finanze All’On.le Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Al Sig. Ragioniere Generale Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Autonomie Locali Loro sedi Essendo venuti a conoscenza di quanto contenuto nella nota prot. n. 59115/D01 del 29 ottobre 2009 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio IV Bilancio della Regione Siciliana, recante oggetto “Patto di stabilità interno per l’Anno 2009”, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni. Giova, a tal fine, ricostruire il quadro normativo relativo ai contratti a termine per l’impiego dei lavoratori socialmente utili occorre dar conto che i medesimi sono stati utilizzati, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva. Tali contratti, certamente, non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì di workfare, ovvero “un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell’art. 38 della Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti” (Cassazione, SS.UU. Civili, sent. 22 febbraio 2005, n. 3508). La diversità di tali contratti rispetto a quelli di lavoro subordinato a termine è confermata dall’art. 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che, al fine di fugare ogni dubbio e con una disposizione sostanzialmente interpretativa ha ribadito la specialità di tali contratti sottraendoli alle previsioni del D.Lgs. 368/2001. La portata di tale norma ha rilevanti refluenze, laddove si consideri che, secondo la disciplina generale del decreto legislativo da ultimo citato, i contratti a tempo determinato possono essere prorogati per una sola volta e per una durata complessiva non superiore a 3 anni, circostanza in se incompatibile con il regime di proroga dei contratti di diritto privato dei LSU (Ufficio legislativo e legale, Parere prot. n. 5300/43.11.2008). Sul punto, la Direttiva Presidenziale del 06 marzo 2009 richiama il citato parere, ribadendo che i contratti di cui trattasi non sono assoggettati alle disposizioni limitative previste per i rapporti di lavoro a termine, sia per la previsione dell’art. 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sia per la peculiare disciplina che costituisce lex specialis e – non in ultimo – per la genesi previdenziale dei contratti stessi. Tale ricostruzione porta, quindi, necessariamente a concludere, stante la natura previdenziale propria di tali contratti, per la piena legittimità ed efficacia dell’art. 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che esclude dalle spese correnti soggette al vincolo di patto di stabilità degli enti locali della Regione siciliana “i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006 n.16, e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali 21 dicembre 1995, n. 85 e 14 aprile 2006, n. 16”. Tale tipologia di spesa, infatti, non è da annoverarsi tra le voci di costo relative al personale, bensì tra quelle a destinazione assistenziale e, quindi, non rientrante nel novero delle voci di costo rilevate ai fini del patto di stabilità interno. Occorre, quindi, operare una netta differenziazione tra la spesa sostenuta per finanziare contratti a termine e la spesa necessaria nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione intenda porre in essere procedure di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato, cosiddetta ‘stabilizzazione’, dirette a valorizzare l’esperienza del personale già assunto dalle medesima amministrazione con quest’ultima modalità. In quest’ultima ipotesi, infatti, le pubbliche amministrazioni dovranno verificare nell’ambito del proprio fabbisogno se ricorrere o meno a tale modalità di reclutamento nei limiti delle dotazioni organiche e nel rispetto dei tetti di spesa in materia di personale previsti dalle leggi finanziarie (Finanziarie 2007 e 2008) – Cfr. Nota DFP 0009994/27 febbraio 2008. Tanto si rassegna per le opportune considerazioni di competenza. L’ASSESSORE (On. Dott. Luigi Gentile) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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